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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 22645/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6 luglio 2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, inerente alla manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva contestata, al giudizio di bilanciamento tra le circostanze nonché all'entità della pena inflitta, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere asserzioni e poiché la sentenza risulta sorretta, sul punto, da sufficiente e non illogica motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]. e.tensore Il PreOente Maria na [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'"" og

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6 luglio 2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, inerente alla manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva contestata, al giudizio di bilanciamento tra le circostanze nonché all'entità della pena inflitta, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere asserzioni e poiché la sentenza risulta sorretta, sul punto, da sufficiente e non illogica motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]. e.tensore Il PreOente Maria na [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'"" og