CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25216/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA i WTE R.,140c uf-r0e,t" sul ricorso iscritto al n. 706 del ruolo generale dell'anno 2018 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio, n. 103, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 4608/15/2017, depositata in data 19 maggio 2017; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: dall'esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all'anno 2009, aveva contestato l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; avverso l'atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: la società aveva dato prova della propria esistenza ed operatività; pur sussistendo autonomia del giudizio penale rispetto a quello tributario, dalla pronuncia di assoluzione penale potevano ricavarsi elementi che non solo portavano ad affermare l'esistenza effettiva della società e delle operazioni fatturate, ma anche ad escludere che la stessa potesse essere consapevole di un proprio coinvolgimento in una meccanismo di frode carosello, non sussistendo alcun indice rilevatore; nel giudizio tributario in corso, inoltre, nessun elemento di prova indiziaria era stata fatta valere dall'amministrazione finanziaria in ordine al requisito della consapevolezza della inesistenza soggettiva delle operazioni;l'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a un unico motivo di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso; ritenuto che: ai fini della definizione del presente giudizio, va dato atto che la ricorrente ha depositato la domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art.11, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, ed ha chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere; va rilevato, tuttavia, che la domanda di definizione prodotta ha riguardo a un diverso atto impositivo, essendo differente il numero e l'anno di imposta di riferimento; si rende, quindi necessario il rinvio a nuovo ruolo, al fine di chiedere informazioni alle parti in ordine alla effettiva presentazione della domanda di definizione della lite; P.Q.M. La Corte: dispone il rinvio a nuovo ruolo, richiedendo alle parti informazioni in ordine alla effettiva presentazione della domanda di definizione della lite relativamente all'atto impositivo oggetto di giudizio. Così deciso in Roma, il