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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 aprile 2022

Cassazione n. 16557/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9654-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.ta ope legis presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, nonché ADER - AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., dom.ti in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2022/25/19 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], sez. st . di BRESCIA, depositata il 09/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'[OSCURATO:SOCIETA]. notificò a [OSCURATO:PERSONA] Un preavviso di iscrizione ipotecaria per riprese I.R.P.E.F., I.R.A.P., I.V.A. e contributi previdenziali relative all'anno di imposta 2010; che la contribuente impugnò il provvedimento innanzi alla C.T.P. di Mantova che, con sentenza n. 238/2016, dichiarò il difetto di giurisdizione relativamente ai crediti non aventi natura tributaria (Le. i crediti previdenziali) mentre, per le residue riprese, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 2022/25/19, depositata il 9.5.2019, accolse l'appello evidenziando - per quanto in questa sede ancora rileva - (a) la correttezza della notifica (perfezionatasi per compiuta giacenza) dell'avviso di accertamento prodromico al preavviso impugnato, (b) la conseguente inammissibilità delle doglianze della PEGAN rispetto all'atto impositivo (ormai consolidatosi per mancata impugnazione) e (c) l'infondatezza delle censure svolte dalla medesima contribuente rispetto al preavviso di iscrizione ipotecaria; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si sono costituite con controricorso l'AGENZIA DELLE ENTRATE e VADER - AGENZIA DELLE Ric. 2020 n. 9654 Sesta civile - T - ud. 26-04-2022 -2- [OSCURATO:SOCIETA] (nelle more subentrata ex lege all'[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, lett. c - recte, n. 3 - cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 14 della

I. n. 890 del 1982, dell'art. 149 cod. proc. civ., nonché dell'art 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la C.T.R. ritenuto rituale la notificazione, perfezionatasi per compiuta giacenza, dell'avviso di accertamento prodromico al preavviso di iscrizione ipotecaria, sebbene la ricevuta di ritorno della raccomandata A/R con cui fu eseguita detta notifica recasse solo la dicitura "[OSCURATO:PERSONA]", senza alcuna specificazione dell'indirizzo di consegna del corrispondente plico (contenente - per l'appunto - l'avviso di accertamento in questione) e considerando, al contrario, rilevanti "le indicazioni inserite dall'ufficiale/messo notificatore sulla busta inviata e non già l'attività compiuta dall'agente postale come risultante dall'avviso di accertamento"(cfr. ricorso, p. 8, cpv.); che il motivo è infondato; che premesso che non è contestato - e, comunque, emerge dalla impugnata decisione - che effettivamente la ricevuta di ritorno della raccomandata con cui l'Ufficio provvide alla notifica dell'avviso di accertamento prodromico al preavviso di iscrizione ipotecaria riportasse solo la dicitura "[OSCURATO:PERSONA]", senza alcuna specificazione dell'indirizzo di recapito, rileva la Corte come sia altrettanto incontroverso che tale dato era invece presente sul plico da notificare e collegato a detta ricevuta di ritorno; che, in proposito, questa Corte ha chiarito che, poiché la relazione di notificazione si riferisce, di norma, all'atto Ric. 2020 n. 9654 Sesta civile - T - ud. 26-04-2022 -3- notificato, così come strutturato, in assenza di indicazioni difformi deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata nel luogo in esso indicato, sicché l'omessa indicazione del detto luogo nella "relata", ove emendabile col riferimento alle risultanze dell'atto, non comporta nullità della notificazione, ma mera irregolarità formale, non essendo la nullità prevista dall'art. 160 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, 3.3.2010, n. 5079, Rv. 611576-01); che, applicando il principio predetto alla notifica per cui è causa (eseguita a mezzo posta), non può che discenderne la correttezza della statuizione assunta dalla C.T.R., ben potendo le risultanze dell'avviso di ricevimento in questione essere completate, da un punto di vista contenutistico e con riferimento al luogo di consegna, tramite le (corrette) indicazioni presenti sul plico cui detto avviso di ricevimento era collegato; che, sotto tale profilo, sono peraltro inammissibili le doglianze svolte dal ricorrente in relazione ad un presunto errore della C.T.R. anche in ordine alla corretta individuazione della residenza della PEGAN ([OSCURATO:PERSONA] n. 8/b, anziché n. 10.

Cfr. ricorso, penultima p.).

Premesso che, in parte qua, il motivo tradisce un vizio motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., relativamente all'omessa valutazione, da parte dei giudici di appello, del certificato di residenza prodotto in prime cure con la memoria illustrativa del 22.2.2016 (cfr. ricorso, penultima p.), osserva in proposito il Collegio come la censura pecchi di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., giacché pur potendo il vizio di omesso esame effettivamente riferirsi a documenti (arg. da Cass., Sez. 6-2, 6.4.2017, n. 8986, Rv. 643675-01), cionondimeno è pur sempre necessario che il ricorrente non solo (a) trascriva nel Ric. 2020 n. 9654 Sesta civile - T - ud. 26-04-2022 -4- & ricorso il testo integrale o la parte significativa del documento, al fine di consentirne il vaglio di decisività ovvero (a.1) quantomeno lo "localizzi", allegando ed indicando i riferimenti utili al suo reperimento nel fascicolo processuale (cfr.

C.E.D.U., sentenza 28 ottobre 2021, Succi ed altri c Italia, nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14), ma (b) specifichi, altresì, gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione ad esso ed alla pretesa fatta valere, siano state formulate nei precedenti gradi del giudizio di merito (chiarendo come, dove e quando le stesse furono formulate), pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, la quale non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame e, ancora meno, di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass., Sez. 5, 21.5.2019, n. 13625, Rv. 653996-01, nonché Cass., Sez. 6-3, 28.9.2016, n. 19048, Rv. 642130-01 e Cass., Sez. 3, 26.6.2018, n. 16812, Rv. 649421-01); che i suesposti principi sono stati disattesi nel caso di specie, essendosi la contribuente limitata a richiamare un documento (e, cioè, il certificato di residenza di cui si è detto supra) presente agli atti del giudizio, senza tuttavia trascrivere o indicare, neppure in via riassuntiva, il contenuto delle difese specificamente sviluppate al riguardo nei precedenti gradi di lite; che del tutto inconferenti appaiono, infine, i richiami, contenuti in ricorso, a Cass., 7.10.2011, n. 26352 e Cass. 30.12.2015, n. 26108, le quali non si confrontano con il tema della completezza della relata di notifica (o, come nella specie, dell'avviso di ricevimento) ma affrontano, piuttosto, il diverso problema della (in)validità della notifica eseguita a mezzo del servizio postale, in mancanza del deposito del relativo avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc.; Ric. 2020 n. 9654 Seste civile - T - ud. 26-04-2022 -5- Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., nonché dell'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna Ci [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, nei confronti delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 26.4.2022 I Pres dente [OSCURATO:PERSONA] • Q U \[OSCURATO:PERSONA]': TT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9654-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.ta ope legis presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, nonché ADER - AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., dom.ti in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2022/25/19 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], sez. st . di BRESCIA, depositata il 09/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'[OSCURATO:SOCIETA]. notificò a [OSCURATO:PERSONA] Un preavviso di iscrizione ipotecaria per riprese I.R.P.E.F., I.R.A.P., I.V.A. e contributi previdenziali relative all'anno di imposta 2010; che la contribuente impugnò il provvedimento innanzi alla C.T.P. di Mantova che, con sentenza n. 238/2016, dichiarò il difetto di giurisdizione relativamente ai crediti non aventi natura tributaria (Le. i crediti previdenziali) mentre, per le residue riprese, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 2022/25/19, depositata il 9.5.2019, accolse l'appello evidenziando - per quanto in questa sede ancora rileva - (a) la correttezza della notifica (perfezionatasi per compiuta giacenza) dell'avviso di accertamento prodromico al preavviso impugnato, (b) la conseguente inammissibilità delle doglianze della PEGAN rispetto all'atto impositivo (ormai consolidatosi per mancata impugnazione) e (c) l'infondatezza delle censure svolte dalla medesima contribuente rispetto al preavviso di iscrizione ipotecaria; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si sono costituite con controricorso l'AGENZIA DELLE ENTRATE e VADER - AGENZIA DELLE Ric. 2020 n. 9654 Sesta civile - T - ud. 26-04-2022 -2- [OSCURATO:SOCIETA] (nelle more subentrata ex lege all'[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, lett. c - recte, n. 3 - cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 14 della I. n. 890 del 1982, dell'art. 149 cod. proc. civ., nonché dell'art 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la C.T.R. ritenuto rituale la notificazione, perfezionatasi per compiuta giacenza, dell'avviso di accertamento prodromico al preavviso di iscrizione ipotecaria, sebbene la ricevuta di ritorno della raccomandata A/R con cui fu eseguita detta notifica recasse solo la dicitura "[OSCURATO:PERSONA]", senza alcuna specificazione dell'indirizzo di consegna del corrispondente plico (contenente - per l'appunto - l'avviso di accertamento in questione) e considerando, al contrario, rilevanti "le indicazioni inserite dall'ufficiale/messo notificatore sulla busta inviata e non già l'attività compiuta dall'agente postale come risultante dall'avviso di accertamento"(cfr. ricorso, p. 8, cpv.); che il motivo è infondato; che premesso che non è contestato - e, comunque, emerge dalla impugnata decisione - che effettivamente la ricevuta di ritorno della raccomandata con cui l'Ufficio provvide alla notifica dell'avviso di accertamento prodromico al preavviso di iscrizione ipotecaria riportasse solo la dicitura "[OSCURATO:PERSONA]", senza alcuna specificazione dell'indirizzo di recapito, rileva la Corte come sia altrettanto incontroverso che tale dato era invece presente sul plico da notificare e collegato a detta ricevuta di ritorno; che, in proposito, questa Corte ha chiarito che, poiché la relazione di notificazione si riferisce, di norma, all'atto Ric. 2020 n. 9654 Sesta civile - T - ud. 26-04-2022 -3- notificato, così come strutturato, in assenza di indicazioni difformi deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata nel luogo in esso indicato, sicché l'omessa indicazione del detto luogo nella "relata", ove emendabile col riferimento alle risultanze dell'atto, non comporta nullità della notificazione, ma mera irregolarità formale, non essendo la nullità prevista dall'art. 160 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, 3.3.2010, n. 5079, Rv. 611576-01); che, applicando il principio predetto alla notifica per cui è causa (eseguita a mezzo posta), non può che discenderne la correttezza della statuizione assunta dalla C.T.R., ben potendo le risultanze dell'avviso di ricevimento in questione essere completate, da un punto di vista contenutistico e con riferimento al luogo di consegna, tramite le (corrette) indicazioni presenti sul plico cui detto avviso di ricevimento era collegato; che, sotto tale profilo, sono peraltro inammissibili le doglianze svolte dal ricorrente in relazione ad un presunto errore della C.T.R. anche in ordine alla corretta individuazione della residenza della PEGAN ([OSCURATO:PERSONA] n. 8/b, anziché n. 10. Cfr. ricorso, penultima p.). Premesso che, in parte qua, il motivo tradisce un vizio motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., relativamente all'omessa valutazione, da parte dei giudici di appello, del certificato di residenza prodotto in prime cure con la memoria illustrativa del 22.2.2016 (cfr. ricorso, penultima p.), osserva in proposito il Collegio come la censura pecchi di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., giacché pur potendo il vizio di omesso esame effettivamente riferirsi a documenti (arg. da Cass., Sez. 6-2, 6.4.2017, n. 8986, Rv. 643675-01), cionondimeno è pur sempre necessario che il ricorrente non solo (a) trascriva nel Ric. 2020 n. 9654 Sesta civile - T - ud. 26-04-2022 -4- & ricorso il testo integrale o la parte significativa del documento, al fine di consentirne il vaglio di decisività ovvero (a.1) quantomeno lo "localizzi", allegando ed indicando i riferimenti utili al suo reperimento nel fascicolo processuale (cfr. C.E.D.U., sentenza 28 ottobre 2021, Succi ed altri c Italia, nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14), ma (b) specifichi, altresì, gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione ad esso ed alla pretesa fatta valere, siano state formulate nei precedenti gradi del giudizio di merito (chiarendo come, dove e quando le stesse furono formulate), pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, la quale non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame e, ancora meno, di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass., Sez. 5, 21.5.2019, n. 13625, Rv. 653996-01, nonché Cass., Sez. 6-3, 28.9.2016, n. 19048, Rv. 642130-01 e Cass., Sez. 3, 26.6.2018, n. 16812, Rv. 649421-01); che i suesposti principi sono stati disattesi nel caso di specie, essendosi la contribuente limitata a richiamare un documento (e, cioè, il certificato di residenza di cui si è detto supra) presente agli atti del giudizio, senza tuttavia trascrivere o indicare, neppure in via riassuntiva, il contenuto delle difese specificamente sviluppate al riguardo nei precedenti gradi di lite; che del tutto inconferenti appaiono, infine, i richiami, contenuti in ricorso, a Cass., 7.10.2011, n. 26352 e Cass. 30.12.2015, n. 26108, le quali non si confrontano con il tema della completezza della relata di notifica (o, come nella specie, dell'avviso di ricevimento) ma affrontano, piuttosto, il diverso problema della (in)validità della notifica eseguita a mezzo del servizio postale, in mancanza del deposito del relativo avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc.; Ric. 2020 n. 9654 Seste civile - T - ud. 26-04-2022 -5- Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., nonché dell'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna Ci [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, nei confronti delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 26.4.2022 I Pres dente [OSCURATO:PERSONA] • Q U \[OSCURATO:PERSONA]': TT
Sentenza Cassazione n. 16557/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris