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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 aprile 2025

Cassazione n. 10348/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27689/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] G. VERDI 11 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 600/2022depositata il 20/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Salerno, con sentenza, n. 137/2020, ha rigettato l’opposizione avverso la Cartella esattoriale n. 10020130008492648 emessa dall’Agente di riscossione per il recupero della somma di € 19.683.937,05 (in forza del decreto dell’1 agosto 2012 n. 1211 con il quale il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] aveva revocato il contributo pubblico concesso alla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ai sensi della L. N. 64/1986), sul rilievo che la predetta società non potesse far valere nei confronti del Dicastero l’effetto esdebitativo derivante dall’omologazione del concordato preventivo pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 3 novembre 2011.

La Corte d’Appello di Salerno, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato che il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] non aveva diritto di procedere ad espropriazione forzata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giudice di secondo grado ha ritenuto che la predetta società potesse far valere l’effetto esdebitativo derivante dall’omologa del concordato preventivo atteso che il fatto costitutivo dell’obbligazione restitutoria gravante sulla società e del correlativo diritto di credito azionato dall’agente di riscossione era sorto ben prima dell’emanazione del provvedimento di apertura del procedimento concorsuale.

Infatti, come riconosciuto dallo stesso Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] nel decreto con cui aveva revocato il contributo pubblico concesso alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la predetta società, già alla data del 22/23 maggio 2003 e del 3 dicembre 2007, si era resa inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte per effetto del provvedimento di ammissione delle agevolazioni statali, risultando il pianificato insediamento produttivo, seppur realizzato, in palese stato di inattività.

Il giudice d’appello ha, altresì, osservato che non poteva sostenersi che il credito del Ministero fosse sorto solo con il decreto di revoca del contributo pubblico dell’1 agosto 2012 (posteriore all’apertura del concordato preventivo); infatti, il provvedimento sanzionatorio di revoca non costituiva il fatto costitutivo dell’obbligazione di pagamento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ma integrava un atto amministrativo di mera ricognizione dell’inadempimento in cui era precedentemente incorsa la società beneficiaria, per non aver garantito il regolare funzionamento dell’impianto produttivo per il quale erano state concesse le agevolazioni statali.

Inoltre, il credito vantato dal Ministero era stato espressamente compreso tra i debiti esposti dalla società nella proposta concordataria depositata il 20 gennaio 2011, nella quale si proponeva il soddisfacimento dei crediti dello stesso Ministero nella misura del 7,5%.

Dunque, l’Amministrazione era stata regolarmente inclusa tra i creditori da soddisfare nell’ambito del procedimento concorsuale.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]) nonché l’Agenzia delle Entrate Riscossione, affidandolo ad un unico articolato motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito in giudizio con controricorso.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. E’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 184 comma 1° L.F., 8 D.M. n. 527/1995, per avere la Corte d’Appello ritenuto perfezionata l’esdebitazione pur in presenza di un credito del Ministero sorto successivamente all’apertura del concordato preventivo.

Espone il ricorrente che l’obbligazione restitutoria è sorta dalla data in cui si sono verificate le circostanze di diritto e di fatto da cui deriva il diritto di richiedere la restituzione dei contributi, che coincide con la data del provvedimento di revoca del contributo.

Ad avviso del Ministero, la mera notizia da parte dell’amministrazione del fatto materiale di inadempimento della società non coincide con la nozione di accertamento di un credito certo, liquido ed esigibile a quest’ultima spettante, realizzandosi tale situazione solo nel momento in cui l’organo competente acquisisce la piena conoscenza del fatto, che si manifesta con l’adozione del provvedimento di revoca e contestuale richiesta di recupero del contributo.

2. Il ricorso è infondato.

Va osservato che questa Corte (cfr. Cass.

S. U. n. 1946/2024 in tema di riparto di giurisdizione; vedi anche Cass. n. . 2664/2019; Cass.

S.U. n. 16602/2016; vedi, recentemente, anche Cass. n. 4476/2025) ha, più volte, statuito che, in tema di revoca di finanziamenti pubblici, qualora la revoca si fondi sull’asserito inadempimento del beneficiario, il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio e non possiede, pertanto, alcuna valenza costitutiva, rappresentando proprio tale inadempimento il fatto generatore dell’obbligazione restitutoria che sorge in capo al beneficiario, non configurandosi alcuna valutazione discrezionale del concedente, non solo quindi quanto all’an, quid e quomodo dell’erogazione (Cass.

S.U. n. 19610/2023; Cass.

S.U. . 19966/2023), ma anche in relazione alla revoca.

Pertanto, correttamente, la Corte d’Appello ha ritenuto perfezionato anche nei confronti del Ministero dello Sviluppo l’effetto esdebitatorio, a norma dell’art. 184 L.F., derivante dall’omologazione del concordato preventivo, avendo avuto il provvedimento dell’agosto 2012 di revoca del contributo pubblico – successivo all’apertura del concordato preventivo – solo una funzione ricognitiva di un debito la cui genesi era risalente agli anni 2003 e 2007, essendo coincisa, secondo la ricostruzione del giudice d’appello, con l’inadempimento degli obblighi assunti dalla società beneficiaria (mancato funzionamento dell’impianto produttivo di cui al contributo pubblico).

La prospettazione del Ministero si fonda quindi su un’impostazione che si pone in evidente contrasto con i citati precedenti di questa Corte, dovendo, pertanto, ritenersi superato il precedente difforme (Cass. n. 10205/2009) citato dal Ministero ricorrente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivoavuto riguardo al valore della causa.

Trattandosi di Amministrazione dello Stato non ricorre il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 35.200,00,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27689/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] G. VERDI 11 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 600/2022depositata il 20/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Salerno, con sentenza, n. 137/2020, ha rigettato l’opposizione avverso la Cartella esattoriale n. 10020130008492648 emessa dall’Agente di riscossione per il recupero della somma di € 19.683.937,05 (in forza del decreto dell’1 agosto 2012 n. 1211 con il quale il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] aveva revocato il contributo pubblico concesso alla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ai sensi della L. N. 64/1986), sul rilievo che la predetta società non potesse far valere nei confronti del Dicastero l’effetto esdebitativo derivante dall’omologazione del concordato preventivo pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 3 novembre 2011. La Corte d’Appello di Salerno, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato che il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] non aveva diritto di procedere ad espropriazione forzata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giudice di secondo grado ha ritenuto che la predetta società potesse far valere l’effetto esdebitativo derivante dall’omologa del concordato preventivo atteso che il fatto costitutivo dell’obbligazione restitutoria gravante sulla società e del correlativo diritto di credito azionato dall’agente di riscossione era sorto ben prima dell’emanazione del provvedimento di apertura del procedimento concorsuale. Infatti, come riconosciuto dallo stesso Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] nel decreto con cui aveva revocato il contributo pubblico concesso alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la predetta società, già alla data del 22/23 maggio 2003 e del 3 dicembre 2007, si era resa inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte per effetto del provvedimento di ammissione delle agevolazioni statali, risultando il pianificato insediamento produttivo, seppur realizzato, in palese stato di inattività. Il giudice d’appello ha, altresì, osservato che non poteva sostenersi che il credito del Ministero fosse sorto solo con il decreto di revoca del contributo pubblico dell’1 agosto 2012 (posteriore all’apertura del concordato preventivo); infatti, il provvedimento sanzionatorio di revoca non costituiva il fatto costitutivo dell’obbligazione di pagamento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ma integrava un atto amministrativo di mera ricognizione dell’inadempimento in cui era precedentemente incorsa la società beneficiaria, per non aver garantito il regolare funzionamento dell’impianto produttivo per il quale erano state concesse le agevolazioni statali. Inoltre, il credito vantato dal Ministero era stato espressamente compreso tra i debiti esposti dalla società nella proposta concordataria depositata il 20 gennaio 2011, nella quale si proponeva il soddisfacimento dei crediti dello stesso Ministero nella misura del 7,5%. Dunque, l’Amministrazione era stata regolarmente inclusa tra i creditori da soddisfare nell’ambito del procedimento concorsuale. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]) nonché l’Agenzia delle Entrate Riscossione, affidandolo ad un unico articolato motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito in giudizio con controricorso. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 184 comma 1° L.F., 8 D.M. n. 527/1995, per avere la Corte d’Appello ritenuto perfezionata l’esdebitazione pur in presenza di un credito del Ministero sorto successivamente all’apertura del concordato preventivo. Espone il ricorrente che l’obbligazione restitutoria è sorta dalla data in cui si sono verificate le circostanze di diritto e di fatto da cui deriva il diritto di richiedere la restituzione dei contributi, che coincide con la data del provvedimento di revoca del contributo. Ad avviso del Ministero, la mera notizia da parte dell’amministrazione del fatto materiale di inadempimento della società non coincide con la nozione di accertamento di un credito certo, liquido ed esigibile a quest’ultima spettante, realizzandosi tale situazione solo nel momento in cui l’organo competente acquisisce la piena conoscenza del fatto, che si manifesta con l’adozione del provvedimento di revoca e contestuale richiesta di recupero del contributo. 2. Il ricorso è infondato. Va osservato che questa Corte (cfr. Cass. S. U. n. 1946/2024 in tema di riparto di giurisdizione; vedi anche Cass. n. . 2664/2019; Cass. S.U. n. 16602/2016; vedi, recentemente, anche Cass. n. 4476/2025) ha, più volte, statuito che, in tema di revoca di finanziamenti pubblici, qualora la revoca si fondi sull’asserito inadempimento del beneficiario, il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio e non possiede, pertanto, alcuna valenza costitutiva, rappresentando proprio tale inadempimento il fatto generatore dell’obbligazione restitutoria che sorge in capo al beneficiario, non configurandosi alcuna valutazione discrezionale del concedente, non solo quindi quanto all’an, quid e quomodo dell’erogazione (Cass. S.U. n. 19610/2023; Cass. S.U. . 19966/2023), ma anche in relazione alla revoca. Pertanto, correttamente, la Corte d’Appello ha ritenuto perfezionato anche nei confronti del Ministero dello Sviluppo l’effetto esdebitatorio, a norma dell’art. 184 L.F., derivante dall’omologazione del concordato preventivo, avendo avuto il provvedimento dell’agosto 2012 di revoca del contributo pubblico – successivo all’apertura del concordato preventivo – solo una funzione ricognitiva di un debito la cui genesi era risalente agli anni 2003 e 2007, essendo coincisa, secondo la ricostruzione del giudice d’appello, con l’inadempimento degli obblighi assunti dalla società beneficiaria (mancato funzionamento dell’impianto produttivo di cui al contributo pubblico). La prospettazione del Ministero si fonda quindi su un’impostazione che si pone in evidente contrasto con i citati precedenti di questa Corte, dovendo, pertanto, ritenersi superato il precedente difforme (Cass. n. 10205/2009) citato dal Ministero ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivoavuto riguardo al valore della causa. Trattandosi di Amministrazione dello Stato non ricorre il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 35.200,00,
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