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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2021

Cassazione n. 24639/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno, in qualità di giudice dell'esecuzione penale, decidendo in sede di annullamento con rinvio, rigettava la richiesta del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Salerno di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza pronunciata dalla corte di appello di Salerno in data 10.12.2015, divenuta irrevocabile in data 27.4.2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Salerno, lamentando violazione di legge, in relazione al disposto dell'art. 164, co. 4, c.p., posto che a carico del condannato risultano quattro titoli esecutivi, con pena sospesa in sede di cognizione e non tre, come sostenuto dalla corte territoriale, due dei quali unificati in applicazione della disciplina del reato continuato, con la conseguenza che il beneficio, comunque concesso oltre i limiti di cui all'art. 164, co. 4, c.p., con la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Salerno il 10.12.2015, andava revocato.

3. Con requisitoria scritta del 5.1.2022, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché generico e versato in fatto.

Come correttamente rilevato dalla corte territoriale la sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione il 18.6.2021, n. 31405, ha ribadito il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sospensione condizionale della pena può essere concessa - entro i limiti di legge - non solo a chi è stato condannato con una unica sentenza per più reati uniti dal vincolo della continuazione, ma anche a chi sia dichiarato colpevole con separate sentenze per un unico reato continuato, atteso che, in tal caso, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica. (Nella fattispecie, relativa a condanna a seguito di patteggiamento applicata, con la continuazione, su pena già irrogata con precedente sentenza, la Corte, in applicazione del principio sopraesposto, ha rigettato il ricorso del RG. territoriale circa l'illegittimità della concessione del beneficio per averne il reo già usufruito due volte: cfr. Cass., Sez. 2, n. 1477 del 13/11/2000, Rv. 217889,).

Principio ribadito più recentemente da altro condivisibile arresto, in cui è stato evidenziato come in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, non viola la disposizione dell'articolo 164, c.p., l'estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto all'imputato con la prima sentenza, alla pena complessivamente determinata, in quanto in tale ipotesi la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica per l'unico reato continuato (cfr. Cass., Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, Rv. 272352).

Orbene la corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, rilevando che la concessione della pena sospesa di cui si chiede la revoca deve ritenersi del tutto legittima, in relazione all'entità della pena irrogata, posto che tale pena, unitamente a quella risultante da due precedenti sentenze di condanna per reati unificati dal vincolo della continuazione, non supera i limiti previsti dall'art. 162, c.p., essendo complessivamente pari ad anni uno e giorni quindici di reclusione.

Il pubblico ministero ricorrente non contesta il principio di diritto, ma la sua applicazione in concreto da parte della corte territoriale, che non avrebbe considerato un'ulteriore sentenza di condanna alla pena di mesi due di reclusione e di euro 150,00 di multa, di cui alla sentenza pronunciata dalla corte di appello di Salerno il 16.7.2012, divenuta irrevocabile il 2.7.2013, per i reati ex artt. 474 e 648, c.p., con la quale, peraltro, era stato concesso al Babacar il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Tuttavia, premesso che in sede di esecuzione per poter procedere alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena erroneamente concesso, occorre che i precedenti penali dell'imputato siano fedelmente attestati nel relativo certificato del casellario giudiziale (cfr. Cass., Sez. 5, n. 2454 del 19/05/1997, Rv. 209621), non può non rilevarsi che, come correttamente rilevato dal procuratore generale nella sua requisitoria scritta, dai certificati penali prodotti (peraltro tutti rilasciati in data 13.10.2021, dunque successivamente all'adozione dell'impugnata ordinanza, per cui non è dato sapere se il giudice dell'esecuzione fosse nelle condizioni di prenderne visione), vi è assoluta incertezza sui precedenti penali dell'imputato.

Si tratta, infatti, da un lato, di tre certificati, tutti relativi a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], Senegal, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], da cui risultano a carico di quest'ultimo, in quello n. 9729/2021/R, solo la sentenza di condanna di cui si chiede la revoca; nel certificato n. 9728/2021/R, solo le due sentenze di condanna in relazione alle quali è stata applicata la disciplina della continuazione; in quello n. 9730/2021/R, esclusivamente l'ulteriore sentenza indicata dal pubblico ministero ricorrente.

Dall'altro, nel certificato relativo a [OSCURATO:PERSONA]:ar, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], si attesta, invece, la completa mancanza di precedenti penali a carico di quest'ultimo.

Appare, pertanto, evidente che, a fronte di tali dati contraddittori, occorre che sia fatta chiarezza sulla reale consistenza dei precedenti penali a carico del [OSCURATO:PERSONA], attraverso un accertamento di fatto, che non può essere richiesto al giudice di legittimità, ma che sarà compito del pubblico ministero svolgere, con conseguente eventuale rinnovazione della richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa al giudice dell'esecuzione.

P.Q.M.

Di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno, in qualità di giudice dell'esecuzione penale, decidendo in sede di annullamento con rinvio, rigettava la richiesta del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Salerno di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza pronunciata dalla corte di appello di Salerno in data 10.12.2015, divenuta irrevocabile in data 27.4.2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Salerno, lamentando violazione di legge, in relazione al disposto dell'art. 164, co. 4, c.p., posto che a carico del condannato risultano quattro titoli esecutivi, con pena sospesa in sede di cognizione e non tre, come sostenuto dalla corte territoriale, due dei quali unificati in applicazione della disciplina del reato continuato, con la conseguenza che il beneficio, comunque concesso oltre i limiti di cui all'art. 164, co. 4, c.p., con la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Salerno il 10.12.2015, andava revocato. 3. Con requisitoria scritta del 5.1.2022, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché generico e versato in fatto. Come correttamente rilevato dalla corte territoriale la sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione il 18.6.2021, n. 31405, ha ribadito il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sospensione condizionale della pena può essere concessa - entro i limiti di legge - non solo a chi è stato condannato con una unica sentenza per più reati uniti dal vincolo della continuazione, ma anche a chi sia dichiarato colpevole con separate sentenze per un unico reato continuato, atteso che, in tal caso, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica. (Nella fattispecie, relativa a condanna a seguito di patteggiamento applicata, con la continuazione, su pena già irrogata con precedente sentenza, la Corte, in applicazione del principio sopraesposto, ha rigettato il ricorso del RG. territoriale circa l'illegittimità della concessione del beneficio per averne il reo già usufruito due volte: cfr. Cass., Sez. 2, n. 1477 del 13/11/2000, Rv. 217889,). Principio ribadito più recentemente da altro condivisibile arresto, in cui è stato evidenziato come in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, non viola la disposizione dell'articolo 164, c.p., l'estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto all'imputato con la prima sentenza, alla pena complessivamente determinata, in quanto in tale ipotesi la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica per l'unico reato continuato (cfr. Cass., Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, Rv. 272352). Orbene la corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, rilevando che la concessione della pena sospesa di cui si chiede la revoca deve ritenersi del tutto legittima, in relazione all'entità della pena irrogata, posto che tale pena, unitamente a quella risultante da due precedenti sentenze di condanna per reati unificati dal vincolo della continuazione, non supera i limiti previsti dall'art. 162, c.p., essendo complessivamente pari ad anni uno e giorni quindici di reclusione. Il pubblico ministero ricorrente non contesta il principio di diritto, ma la sua applicazione in concreto da parte della corte territoriale, che non avrebbe considerato un'ulteriore sentenza di condanna alla pena di mesi due di reclusione e di euro 150,00 di multa, di cui alla sentenza pronunciata dalla corte di appello di Salerno il 16.7.2012, divenuta irrevocabile il 2.7.2013, per i reati ex artt. 474 e 648, c.p., con la quale, peraltro, era stato concesso al Babacar il beneficio della sospensione condizionale della pena. Tuttavia, premesso che in sede di esecuzione per poter procedere alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena erroneamente concesso, occorre che i precedenti penali dell'imputato siano fedelmente attestati nel relativo certificato del casellario giudiziale (cfr. Cass., Sez. 5, n. 2454 del 19/05/1997, Rv. 209621), non può non rilevarsi che, come correttamente rilevato dal procuratore generale nella sua requisitoria scritta, dai certificati penali prodotti (peraltro tutti rilasciati in data 13.10.2021, dunque successivamente all'adozione dell'impugnata ordinanza, per cui non è dato sapere se il giudice dell'esecuzione fosse nelle condizioni di prenderne visione), vi è assoluta incertezza sui precedenti penali dell'imputato. Si tratta, infatti, da un lato, di tre certificati, tutti relativi a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], Senegal, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], da cui risultano a carico di quest'ultimo, in quello n. 9729/2021/R, solo la sentenza di condanna di cui si chiede la revoca; nel certificato n. 9728/2021/R, solo le due sentenze di condanna in relazione alle quali è stata applicata la disciplina della continuazione; in quello n. 9730/2021/R, esclusivamente l'ulteriore sentenza indicata dal pubblico ministero ricorrente. Dall'altro, nel certificato relativo a [OSCURATO:PERSONA]:ar, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], si attesta, invece, la completa mancanza di precedenti penali a carico di quest'ultimo. Appare, pertanto, evidente che, a fronte di tali dati contraddittori, occorre che sia fatta chiarezza sulla reale consistenza dei precedenti penali a carico del [OSCURATO:PERSONA], attraverso un accertamento di fatto, che non può essere richiesto al giudice di legittimità, ma che sarà compito del pubblico ministero svolgere, con conseguente eventuale rinnovazione della richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa al giudice dell'esecuzione. P.Q.M. Di
Sentenza Cassazione n. 24639/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris