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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 06948/2022

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a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE PESCARAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettefeentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Pescara, all'udienza del 14 ottobre 2020, a seguito di eccezione della difesa di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rilevato di avere richiesto nell'atto di opposizione il giudizio abbreviato, disponeva lo stralcio degli atti relativi al suddetto e la restituzione al Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale.

Detto ultimo giudice, con l'ordinanza indicata in epigrafe, sulla premessa che la violazione delle norme sulla competenza fra giudice per le indagini preliminari e giudice del dibattimento relativamente alla celebrazione del giudizio abbreviato richiesto dopo la notificazione del decreto penale di condanna non integra una violazione della competenza funzionale, ma solo una possibile violazione del diritto di difesa, dunque una nullità generale a regime intermedio, non eccepita tempestivamente, quindi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha sollevato conflitto di competenza.

E ha rilevato che, ove anche la richiesta difensiva fosse stata giudicata ammissibile, ancorché avanzata in dibattimento, lo stesso Tribunale avrebbe dovuto trattenere dinanzi a sé (anche) la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e giudicarlo con il rito abbreviato.

2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. n. 137 del 2020, l'Avvocato Generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per il riconoscimento della competenza in capo al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara. [OSCURATO:PERSONA]

1. Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione di stallo processuale prevista dall' art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pescara.

E ciò conformemente al costante orientamento di questa Corte, secondo cui la competenza del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto penale di condanna a celebrare il giudizio abbreviato chiesto in sede di opposizione è funzionale e inderogabile.

Si veda per tutte Sez. 1, n.31345 del 19/06/2008, Capaldo, Rv. 240673 (cui risulta essersi uniformata Sez. 4, n. 29587 del 20/02/2013, Carapezza, Rv. 257185), nella quale la Corte ha ritenuto che, disposto irritualmente dal predetto giudice il rinvio dell'opponente dinanzi al tribunale in composizione monocratica, quest'ultimo legittimamente celebra il rito speciale, qualora l'opponente medesimo e il suo difensore non formulino eccezioni in ordine allo "iter" processuale seguito, prestino consenso all'acquisizione del fascicolo del P.m. e all'ammissione, nella fase degli atti preliminari, al rito e accettino integralmente il contraddittorio sulla "res iudicanda", senza nulla eccepire in integralmente il contraddittorio sulla "res iudicanda"', senza nulla eccepire in ordine alla competenza, sicché resta preclusa l'ulteriore deduzione della incompetenza in sede di legittimità.

Non come nel caso in esame, in cui comunque l'eccezione è stata dedotta dalla difesa e a seguito della stessa gli atti sono stati fatti regredire al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pescara.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, I'll febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE PESCARAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettefeentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Pescara, all'udienza del 14 ottobre 2020, a seguito di eccezione della difesa di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rilevato di avere richiesto nell'atto di opposizione il giudizio abbreviato, disponeva lo stralcio degli atti relativi al suddetto e la restituzione al Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale. Detto ultimo giudice, con l'ordinanza indicata in epigrafe, sulla premessa che la violazione delle norme sulla competenza fra giudice per le indagini preliminari e giudice del dibattimento relativamente alla celebrazione del giudizio abbreviato richiesto dopo la notificazione del decreto penale di condanna non integra una violazione della competenza funzionale, ma solo una possibile violazione del diritto di difesa, dunque una nullità generale a regime intermedio, non eccepita tempestivamente, quindi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha sollevato conflitto di competenza. E ha rilevato che, ove anche la richiesta difensiva fosse stata giudicata ammissibile, ancorché avanzata in dibattimento, lo stesso Tribunale avrebbe dovuto trattenere dinanzi a sé (anche) la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e giudicarlo con il rito abbreviato. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, l'Avvocato Generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per il riconoscimento della competenza in capo al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara. [OSCURATO:PERSONA] 1. Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione di stallo processuale prevista dall' art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pescara. E ciò conformemente al costante orientamento di questa Corte, secondo cui la competenza del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto penale di condanna a celebrare il giudizio abbreviato chiesto in sede di opposizione è funzionale e inderogabile. Si veda per tutte Sez. 1, n.31345 del 19/06/2008, Capaldo, Rv. 240673 (cui risulta essersi uniformata Sez. 4, n. 29587 del 20/02/2013, Carapezza, Rv. 257185), nella quale la Corte ha ritenuto che, disposto irritualmente dal predetto giudice il rinvio dell'opponente dinanzi al tribunale in composizione monocratica, quest'ultimo legittimamente celebra il rito speciale, qualora l'opponente medesimo e il suo difensore non formulino eccezioni in ordine allo "iter" processuale seguito, prestino consenso all'acquisizione del fascicolo del P.m. e all'ammissione, nella fase degli atti preliminari, al rito e accettino integralmente il contraddittorio sulla "res iudicanda", senza nulla eccepire in integralmente il contraddittorio sulla "res iudicanda"', senza nulla eccepire in ordine alla competenza, sicché resta preclusa l'ulteriore deduzione della incompetenza in sede di legittimità. Non come nel caso in esame, in cui comunque l'eccezione è stata dedotta dalla difesa e a seguito della stessa gli atti sono stati fatti regredire al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pescara. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, I'll febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P
Decreto Cassazione n. 06948/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris