CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 00610/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Venezia, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Padova del 19 dicembre 2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 160 di multa, per essersi introdotto, in tempo di notte, in una tensostruttura allestita per la sagra paesana dalja parrocchia SS Salvatore, asportando materiale elettrico sottratto al parroco [OSCURATO:PERSONA], che legittimamente lo deteneva. 2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., in relazione all'art. 61 n. 5 cod.pen., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe correttamente applicato i principi enunciati dalla giurisprudenza in tema di aggravante della "minorata difesa". Sostiene il ricorrente che la motivazione della sentenza gravata sarebbe meramente apparente, avendo genericamente affermando che il fatto stesso di agire in orario notturno comporterebbe l'integrazione della circostanza aggravante in parola, senza alcuna prova in ordine al fatto la pubblica o privata difesa fosse rimasta in concreto ostacolata. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo in questione, così come proposto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il ricorrente, in concreto, non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. Nel caso di specie, la Corte di merito ha puntualmente individuato gli elementi concreti che hanno determinato l'ostacolo alla pubblica o privata difesa: la sottrazione è avvenuta presso un'area temporaneamente allestita per una sagra paesana, che durante il giorno era sottoposta al controllo e alla vigilanza del parroco e dei suoi collaboratori, ma che in orario notturno rimaneva completamente incustodita. L'imputato ha quindi profittato della circostanza di tempo (l'ora notturna) che ha reso impossibile ogni forma di vigilanza da parte degli aventi diritto, agevolando in modo determinante la commissione del furto mediante lo sfruttamento consapevole di tale situazione di particolare vulnerabilità (Sez. U, n. 4275 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280800). La motivazione resa dai giudici del gravame si pone pertanto nel solco dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite, non limitandosi a ravvisare l'aggravante sulla base del mero dato cronologico, ma individuando specificamente la connessibne tra l'ora notturna e l'effettivo ostacolo alla difesa privata, rappresentato dall'assenza di ogni forma di controllo che caratterizzava quell'area solo in tale fascia oraria. (2. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025 ' [OSCURATO:PERSONA]