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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23448/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24833/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappre- sentante elettivamente domiciliato in ROMA Via della Balduina, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (SVLMRZ72R27 H501S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco -intimato- avverso l' ORDINANZA d ella CORTE D ' [OSCURATO:PERSONA] n. 2548/2023depositata il 12/09/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha proposto, ex artt. 54 D.P.R. 327/2001 e 29 del D.lgs. 150/2011, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e del [OSCURATO:PERSONA] , opposizione alla stima defini- tiva dell'indennità di espropriazione, determinata da collegio perita- le ex art. 21 D.P.R. 327/2001.

Si tratta, nella specie,della realizzazione di due “triplette” di pozzi in località Cognento (Modena) su terreni di proprietà della so- cietà agricola per opere di adeguamento centrale e perforazione di nuovi pozzi a servizio del campo acquifero di Modena, località Co- gnento.

La Corte d'appello, richiamando le conclusioni della consulen- za,ha rilevato che ci si trova di fronte ad un esproprio parziale, in quanto sono state espropriate due particelle (383, 385) per realiz- zare i pozzi e per accedervi è stata costituita una servitù di passag- gio;di conseguenza ha ritenuto applicabile l ' art. 33 del D.P.R. 327/ 2001,tenendo conto del deprezzamento della proprietà residua.

Ha quindi liquidato la indennità in 99.460,69 e uro, di cui 73.303,50 euro (15.359,50 euro + 57.944,00 euro) per ' indennità di espro- prio, comprensiva del danno alla residua proprietà; 23.032,30 euro per indennità di asservimento; 3.088,89 euro per indennità di oc- cupazione temporanea.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la società proprietaria,affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso e memoria.

Il Comune non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c. n. 3, per l'omesso riconoscimento della incostituzionalità dell'applicazione del VAM (valore agricolo medio), e la conseguente errata determina- zione del coefficiente da applicare.

La parte lamenta che il consu- lente abbia utilizzato nella sua relazione un parametro da tempo di- chiarato incostituzionale, il VAM, di fatto frustrando le sue pretese, essendosi vista deprezzare il valore del proprio bene , con conse- guente riduzione dell'importo di cui alle indennità poi riconosciute in sentenza. 2.-Il motivo è inammissibile In primo luogo,si osserva che il consulente non ha applicato sic et simpliciteril criterio del VAM, né la Corte lo ha recepito.

Piut- tosto, si è utilizzato il VAM come uno dei parametri del percorso di stima per giungere al valore venale del bene.

Si legge infatti a pag. 10 della ordinanza che il consulente « ha provveduto a stimare l ' in- dennità in base al criterio del valore venale in ragione delle specifi- che caratteristiche del bene, utilizzando il metodo del confronto di mercato, consistente nella ricerca del valore commerciale di beni simili a quello oggetto di stima, quale risultante dalla libera con- trattazione»,ed ancora che « s ulla scorta dei dati comparabili repe- riti presso l'Agenzia delle Entrate di Modena e riferiti all'epoca del Decreto di Esproprio, il CTU ha, dunque, calcolato l'indennità di esproprio delle suddette particelle operando la media tra i valori ri- cavati dai due comparabili reperiti (pari a 9,00 €/mq e 5,95 €/mq) e il valore medio della coltura più redditizia della Regione Agraria n. 6 della Provincia di Modena – vigneto irriguo – pari a 5,84 €/mq, pervenendo così al valore unitario medio di 6,93 €/mq, arrotondato a 6,95 €/mq.)» Sotto questo profilo quindi la censura non si con- fronta con la ragione decisoria.

Inoltre , la Corte ha espressamente rilevato che la valutazione non ha formato oggetto di specifiche contestazioni, e la parte nell ' esporre la censura non contesta que- sto punto e non specifica di avere sottoposto rilievi, per questa ra- gione,alla consulenza. 3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la omessa specificazione e/o non sufficiente esplicazione del procedimento lo- gico/giuridico sotteso alla decisione, ex art. 360 c.p.c. n. 5.

La par- te chiede alla Corte di cassazione di verificare l'estrinseca corret- tezza del giudizio di fatto sotto il profilo della manifesta implausibi- lità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse, legate alle risultanze delle consulenze tecniche espletate, alla probabilità delle conseguenze e la errata applicazione della norma entro cui è sussunta la fattispecie.Secondo la parte, nella valutazione dei dati scaturenti dalle consulenze disposte e nel successivo giudizio di di- ritto è mancato il necessario approfondimento degli elementi che hanno portato la Corte d'Appello a discostarsi dalle risultanze cui sono pervenuti i consulenti d'ufficio.

4. Il motivo è inammissibile La censura ex art 360 n.5 c.p.c. è ammissibile solo in quan- tosia volta a contestare l'omesso esame di un fatto decisivo, inteso come fatto storico naturalistico e come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr. Cass. n. 28390/2023; Cass. n. 27505/2023).La censura non può rilevare la difformità dell ' apprez- zamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando, solo al giudice predetto in- dividuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, con- trollarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).

Népuò censurarsi ex art 360 n. 5 c.p.c. la implau- sibilità del percorso motivazionale.

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddit- torietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costitu- zionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente ap- parente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a pre- scindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090 del 03/03/2022; Cass. n. 18886 del 04/07/2023) .

N ella specie , a fronte di un'articolata ed esaustiva motivazione da parte della Corte d'appello, che ha reso note le ragioni per le quali ha recepito le conclusioni del consulente e i parametri sulla base dei quali ha li- quidato l'indennità, la parte non individua quali fatti intesi in senso naturalistico la Corte non avrebbe esaminato e non si confronta con la ragione decisoria.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilitàdel ricorso.

L e spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della parte costituita.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per spese non do- cumentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cen- to,ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell ' art. 13 , comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppo- sti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell ' ult

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24833/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappre- sentante elettivamente domiciliato in ROMA Via della Balduina, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (SVLMRZ72R27 H501S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco -intimato- avverso l' ORDINANZA d ella CORTE D ' [OSCURATO:PERSONA] n. 2548/2023depositata il 12/09/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha proposto, ex artt. 54 D.P.R. 327/2001 e 29 del D.lgs. 150/2011, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e del [OSCURATO:PERSONA] , opposizione alla stima defini- tiva dell'indennità di espropriazione, determinata da collegio perita- le ex art. 21 D.P.R. 327/2001. Si tratta, nella specie,della realizzazione di due “triplette” di pozzi in località Cognento (Modena) su terreni di proprietà della so- cietà agricola per opere di adeguamento centrale e perforazione di nuovi pozzi a servizio del campo acquifero di Modena, località Co- gnento. La Corte d'appello, richiamando le conclusioni della consulen- za,ha rilevato che ci si trova di fronte ad un esproprio parziale, in quanto sono state espropriate due particelle (383, 385) per realiz- zare i pozzi e per accedervi è stata costituita una servitù di passag- gio;di conseguenza ha ritenuto applicabile l ' art. 33 del D.P.R. 327/ 2001,tenendo conto del deprezzamento della proprietà residua. Ha quindi liquidato la indennità in 99.460,69 e uro, di cui 73.303,50 euro (15.359,50 euro + 57.944,00 euro) per ' indennità di espro- prio, comprensiva del danno alla residua proprietà; 23.032,30 euro per indennità di asservimento; 3.088,89 euro per indennità di oc- cupazione temporanea. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la società proprietaria,affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso e memoria. Il Comune non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c. n. 3, per l'omesso riconoscimento della incostituzionalità dell'applicazione del VAM (valore agricolo medio), e la conseguente errata determina- zione del coefficiente da applicare. La parte lamenta che il consu- lente abbia utilizzato nella sua relazione un parametro da tempo di- chiarato incostituzionale, il VAM, di fatto frustrando le sue pretese, essendosi vista deprezzare il valore del proprio bene , con conse- guente riduzione dell'importo di cui alle indennità poi riconosciute in sentenza. 2.-Il motivo è inammissibile In primo luogo,si osserva che il consulente non ha applicato sic et simpliciteril criterio del VAM, né la Corte lo ha recepito. Piut- tosto, si è utilizzato il VAM come uno dei parametri del percorso di stima per giungere al valore venale del bene. Si legge infatti a pag. 10 della ordinanza che il consulente « ha provveduto a stimare l ' in- dennità in base al criterio del valore venale in ragione delle specifi- che caratteristiche del bene, utilizzando il metodo del confronto di mercato, consistente nella ricerca del valore commerciale di beni simili a quello oggetto di stima, quale risultante dalla libera con- trattazione»,ed ancora che « s ulla scorta dei dati comparabili repe- riti presso l'Agenzia delle Entrate di Modena e riferiti all'epoca del Decreto di Esproprio, il CTU ha, dunque, calcolato l'indennità di esproprio delle suddette particelle operando la media tra i valori ri- cavati dai due comparabili reperiti (pari a 9,00 €/mq e 5,95 €/mq) e il valore medio della coltura più redditizia della Regione Agraria n. 6 della Provincia di Modena – vigneto irriguo – pari a 5,84 €/mq, pervenendo così al valore unitario medio di 6,93 €/mq, arrotondato a 6,95 €/mq.)» Sotto questo profilo quindi la censura non si con- fronta con la ragione decisoria. Inoltre , la Corte ha espressamente rilevato che la valutazione non ha formato oggetto di specifiche contestazioni, e la parte nell ' esporre la censura non contesta que- sto punto e non specifica di avere sottoposto rilievi, per questa ra- gione,alla consulenza. 3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la omessa specificazione e/o non sufficiente esplicazione del procedimento lo- gico/giuridico sotteso alla decisione, ex art. 360 c.p.c. n. 5. La par- te chiede alla Corte di cassazione di verificare l'estrinseca corret- tezza del giudizio di fatto sotto il profilo della manifesta implausibi- lità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse, legate alle risultanze delle consulenze tecniche espletate, alla probabilità delle conseguenze e la errata applicazione della norma entro cui è sussunta la fattispecie.Secondo la parte, nella valutazione dei dati scaturenti dalle consulenze disposte e nel successivo giudizio di di- ritto è mancato il necessario approfondimento degli elementi che hanno portato la Corte d'Appello a discostarsi dalle risultanze cui sono pervenuti i consulenti d'ufficio. 4. Il motivo è inammissibile La censura ex art 360 n.5 c.p.c. è ammissibile solo in quan- tosia volta a contestare l'omesso esame di un fatto decisivo, inteso come fatto storico naturalistico e come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr. Cass. n. 28390/2023; Cass. n. 27505/2023).La censura non può rilevare la difformità dell ' apprez- zamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando, solo al giudice predetto in- dividuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, con- trollarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). Népuò censurarsi ex art 360 n. 5 c.p.c. la implau- sibilità del percorso motivazionale. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddit- torietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costitu- zionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente ap- parente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a pre- scindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090 del 03/03/2022; Cass. n. 18886 del 04/07/2023) . N ella specie , a fronte di un'articolata ed esaustiva motivazione da parte della Corte d'appello, che ha reso note le ragioni per le quali ha recepito le conclusioni del consulente e i parametri sulla base dei quali ha li- quidato l'indennità, la parte non individua quali fatti intesi in senso naturalistico la Corte non avrebbe esaminato e non si confronta con la ragione decisoria. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilitàdel ricorso. L e spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della parte costituita. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per spese non do- cumentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cen- to,ed agli accessori di legge. Ai sensi dell ' art. 13 , comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppo- sti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell ' ult
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