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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 18958/2026

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ona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.1814/2025 depositata il16/12/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 3754/2026Numero sezionale 558/2026Numero di raccolta generale 18958/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 09/06/2026Mauro Criscuolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.1814/2025 depositata il16/12/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 3754/2026Numero sezionale 558/2026Numero di raccolta generale 18958/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 09/06/2026Mauro Criscuolo
Sentenza Cassazione n. 18958/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris