CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 02463/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto deliberato in data 11/01/2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato il decreto del 19/04-10/05/2018 con il quale il Tribunale di Palermo aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e aveva disposto la confisca del capitale sociale e del compendio aziendale della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C., nonché di beni immobili, buoni postali e saldo attivo di un conto corrente ritenuti appartenenti al proposto. 2. Avverso l'indicato decreto della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 6, comma 1, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159. La prognosi di pericolosità è stata erroneamente formulata dalla Corte di appello, che si è basata su condotte assai risalenti nel tempo, ossia solo sui compiti che sarebbero stati demandati al proposto da [OSCURATO:PERSONA], capo della "famiglia" mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], condotte che si arrestano nel 2008, nonché sull'assunto della permanente operatività di [OSCURATO:PERSONA], sicché non è stato considerato che i dati concreti e significativi valutati dal decreto impugnato risalgono a dieci anni prima della decisione di primo grado. L'approccio della Corte di appello secondo cui il periodo di detenzione carceraria del proposto sarebbe irrilevante in quanto non avrebbe abbandonato le precedenti logiche criminali è in contrasto con quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013, secondo cui la detenzione va considerata quale elemento di fatto anche nell'ipotesi di pericolosità derivante da elementi di appartenenza a strutture associative. Il decreto impugnato fa riferimento solo al tempus commissi delicti, risalente al 2008, mentre circa dieci anni dopo è stato emesso il decreto impugnato, sicché del tutto apparente è la motivazione del provvedimento circa l'attualità della pericolosità sociale del proposto, fondandosi sull'inammissibile presunzione che un condannato per partecipazione ad associazione mafiosa, ristretto in carcere per oltre un decennio e sottoposto al trattamento rieducativo, sia comunque connotato da immanente pericolosità sociale. Parimenti apparente è la motivazione sull'ordinanza del magistrato di sorveglianza del 04/06/2018 che revocava la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata a [OSCURATO:PERSONA], fondata sul giudizio di non permanenza di elemento idonei a corroborare, all'attualità, un giudizio di pericolosità sociale. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 24, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011, nonché dell'art. 42 Cost. e dell'art. 1 Prot. Add. 1 Cedu, in relazione alla mancata individuazione del momento di inizio della pericolosità sociale e alla violazione del principio della correlazione temporale. Come osservato dalla stessa Corte di appello, il capo di imputazione relativo al reato associativo per il quale il proposto è stato condannato indica il momento finale (il 2008), ma non quello iniziale della partecipazione, sicché non si comprende da quale anno [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato un contributo funzionale al sodalizio mafioso. Nel ritenere che tutto il percorso esistenziale di [OSCURATO:PERSONA] sia stato caratterizzato dalla pericolosità sociale, i giudici di prevenzione richiamano le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] circa la "vicinanza" del proposto ai vari esponenti di vertice del gruppo, ma la mera collateralità è estranea alla nozione di partecipazione, sicché il riferimento al fatto che il ricorrente sia "da sempre" un esponente della "famiglia" mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], è generico, incompatibile con l'esigenza di determinatezza e inidoneo a definire l'inizio della pericolosità sociale del proposto. Quanto all'intercettazione ambientale del 07/02/2008 nella quale [OSCURATO:PERSONA] si vantava di aver mantenuto la propria riservatezza da oltre vent'anni, anche tale elemento è del tutto generico, non fondandosi la motivazione su elementi di fatto che connotino la contiguità del proposto, tanto più che la vicinanza, almeno in epoca anteriore al 2008, si sarebbe tradotta nella "riservatezza" rispetto alla conoscenza - che non è un contributo funzionale - delle dinamiche dell'associazione mafiosa. L'unica specifica accusa mossa dal collaboratore di giustizia riguarda l'asserita aggiudicazione di lavori eseguiti tra il 2005 e il 2007, laddove l'estorsione e la tentata estorsione risalgono al 2008, mentre non è stato determinato il periodo di inizio, che potrebbe essere collocato dopo il dicembre del 2006, epoca della scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 24 d. Igs. n. 159 del 2011, degli artt. 24 e 42 Cost. e dell'art. 1 Prot. Add. 1 Cedu in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva rappresentata dall'escussione del collaboratore Greco, indispensabile per comprendere quali contributi funzionali il proposto abbia posto in essere e in quale periodo. 2.4. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 24, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011, dell'art. 42 Cost e dell'art. 1 Prot. Add. 1 Cedu in relazione alla confisca di beni di valore maggiore rispetto a quello dell'accertata sperequazione. Dal mancato accertamento dell'inizio dell'appartenenza all'associazione del proposto discende la mancata perimetrazione della sproporzione, mentre il quantum della stessa sproporzione è stato stimato diversamente nel corso del processo e la valutazione finale accertata nella misura di circa 82 mila euro è stata riportata dal Tribunale a 155 mila euro, così giungendosi alla confisca di un patrimonio di valore di gran lunga superiore rispetto all'accertata sperequazione. La palazzina adibita a casa familiare del proposto e dei familiari non può essere rimossa dal circuito legale, in quanto la confisca violerebbe il canone della proporzionalità, così attribuendo al provvedimento ablativo una finalità punitivo- afflittiva. Nonostante i riconosciuti limiti legali al reperimento della documentazione, la difesa è riuscita a ridurre la sperequazione da 400 mila euro a 82 mila euro, sicché la confisca di beni del valore superiore a tale cifra violerebbe il principio di proporzionalità. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento. In limine, giova ribadire che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246); già in precedenza la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti l'inesistenza o la mera apparenza (Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256263). La limitazione legislativa dei motivi deducibili, nella materia in esame, con il ricorso per cassazione è stata valutata come conforme a Costituzione dalla sentenza n. 106 del 2015, con la quale il Giudice delle leggi ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina in questione nella parte in cui limita alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione. Come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte in relazione al ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, nella nozione di violazione di legge devono essere compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). 2. Il primo e il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati. 2.1. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di un condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, è onere del giudice compiere l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale in rapporto ai tre indicatori fondamentali, costituiti dal livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminoso, dalla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonché dalla manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Papalia, Rv. 272937).La Corte di appello di Palermo ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato, delineando, in primo luogo, l'elevato e di lunga durata coinvolgimento del proposto nella "famiglia" mafiosa di appartenenza, "vicino", come riferito dal collaborante Greco, «agli esponenti di vertice del sodalizio di [OSCURATO:PERSONA] succedutisi nel tempo, a partire da Rosario e [OSCURATO:PERSONA], a seguire [OSCURATO:PERSONA] e, da ultimo, [OSCURATO:PERSONA]»; "vicinanza", questa, che lungi dal risolversi in un mero collateralismo - come sostenuto dal ricorrente nel secondo motivo - rende evidente come il proposto abbia raggiunto all'interno dell'organizzazione «un considerevole livello, fornendo un contributo essenziale alla vita del sodalizio anche sotto il profilo del sostegno economico». In questa prospettiva, il decreto impugnato sottolinea che la posizione di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del gruppo mafioso era altamente qualificata, concretizzandosi anche nella partecipazione a riunioni di vertice e nella frequentazione di esponenti di rango apicale di altre articolazioni territoriali di [OSCURATO:PERSONA], la cui permanente operatività è del tutto pacifica alla luce delle plurime vicende giudiziarie relative al periodo in rilievo. Quanto al periodo di detenzione carceraria, protrattosi per poco più di un triennio, rileva il giudice di appello la mancanza di qualsiasi elemento di positiva valutazione in ordine all'abbandono da parte del proposto delle logiche criminali ampiamente manifestate in precedenza. 2.2. Le doglianze proposte dal ricorso non infirmano il decreto impugnato. Quanto al primo motivo, il ricorrente fa riferimento al periodo in cui la leadership della "famiglia" mafiosa fu ricoperta da [OSCURATO:PERSONA], ma, come si è visto, ben più risalente e consolidata era la qualificata "militanza" di [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio mafioso. Né colgono nel segno le doglianze relative al provvedimento favorevole al ricorrente del magistrato di sorveglianza, che, come puntualmente rilevato dalla Corte di appello, si limitava a registrare l'osservanza degli obblighi connessi all'applicazione della misura di sicurezza poi revocata; dato, questo, che, nella motivata ricostruzione del giudice di appello, non è idoneo a modificare il giudizio di pericolosità qualificata manifestata da [OSCURATO:PERSONA] per oltre un ventennio. A proposito del periodo di detenzione carceraria, di cui il decreto impugnato ha puntualmente indicato la durata, la sentenza n. 291 del 2013 della Corte costituzionale richiamata dal ricorrente ha stabilito l'obbligo di valutazione della persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura sospesa a causa di detenzione per espiazione di una pena, ma certo non ha introdotto "automatismi" nella direzione di escludere detta persistenza. A fronte del dato relativo al tempus commissi delicti valorizzato dal ricorso, il decreto impugnato ha argomentato il giudizio di perdurante pericolosità sulla base dei richiamati indicatori fondamentali, correlando il giudizio ai dati concreti - ritenuti, con motivazione tutt'altro che apparente, significativi di una marcata propensione criminale - desunti dalle dichiarazioni collaborante Greco e dalla conversazione di seguito esaminata. 2.3. Anche le censure articolate con il secondo motivo non inficiano la tenuta della motivazione del decreto impugnato. Oltre a valorizzare la ricostruzione del percorso criminale di [OSCURATO:PERSONA] nei termini già in sintesi richiamati, la Corte distrettuale ha argomentato sulla base del colloquio intercettato il 07/02/2008 con un altro sodale ([OSCURATO:PERSONA]), nel quale il proposto, oltre a disegnare l'organigramma della "famiglia" mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], «dichiarava apertamente la propria appartenenza mafiosa da oltre venti anni». Il ricorso svaluta indebitamente il dato conoscitivo tratto dai giudici di merito dalla conversazione intercettata, adducendone, peraltro, un significato "riduttivo" a fronte della lettura offerta dal decreto impugnato che lo colloca nel più ampio contesto dei temi trattati dalla conversazione. La lettura coordinata degli elementi espressivi del curriculum mafioso di [OSCURATO:PERSONA] e dell'indicazione temporale offerta dalla conversazione criminale consente al giudice di appello di delineare il perimetro della pericolosità qualificata del proposto in termini insindacabili in questa sede. 2.4. I rilievi che precedono rendono ragione, all'evidenza del carattere non decisivo della richiesta istruttoria e, quindi, della manifesta infondatezza del terzo motivo. 4. Anche il quarto motivo, relativo alla misura reale, è inammissibile. 4.1. Replicando alle censure proposte con l'atto di appello, il decreto impugnato, ricordata l'inammissibilità ex lege della giustificazione della percezione di denaro "in nero" da parte del proposto, ha rilevato che nel 1995 [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato un titolo bancario dell'importo di circa 51 mila euro nonostante nelle cinque annualità precedenti avesse pacificamente percepito redditi perfino insufficienti al mantenimento del nucleo familiare, mentre analoga operazione è stata ripetuta nel 1998 e nel 2000 con l'acquisto di titoli di analogo valore; osserva al riguardo, il giudice di appello che, calcolando nel prospetto delle fonti il capitale e gli interessi prodotti dai titoli, il calcolo sulla sperequazione risulta del tutto sfalsato. Quanto all'attività agricola asseritannente svolta dagli anni '80 fino al 2004, la prospettazione difensiva è rimasta priva di qualsiasi elemento a sostegno, laddove, a proposito dei contributi percepiti da [OSCURATO:PERSONA] dall'AGEA - pari, peraltro, ad appena 3.878 euro da dividersi in un decennio - il decreto impugnato sottolinea che si tratta di contributi erogati grazie alla disponibilità di terreni in precedenza acquisiti in periodo di manifesta pericolosità sociale e di palese sproporzione tra redditi leciti e valore dichiarato dei medesimi terreni. La Corte distrettuale sottolinea poi che la P.G. operante e il perito hanno potuto procedere unicamente ad accertamenti relativi a redditi percepiti da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi familiari nel periodo in riferimento, laddove compito del giudice è valutare la validità, ai fini della ricostruzione della capacità economico-reddituale del proposto, delle fonti e degli impieghi di reddito. Al riguardo, rileva ancora il decreto impugnato, non è stato in alcun modo dimostrato che il proposto abbia potuto accumulare lecitamente, fin dal 1981, la provvista necessaria per procedere, nel 1987, all'acquisto degli immobili e dei prodotti finanziari, nonché per la costituzione della società confiscata. Quanto al fabbricato e ai due magazzini realizzati negli anni 2006 - 2007, non solo i costi necessari per la realizzazione di detti immobili non sono stati inseriti dal consulente di parte nel computo relativo alla sperequazione (con evidente inattendibilità del conteggio medesimo), ma l'edificazione comporta un'integrale trasformazione dell'area di sedime, pur lecitamente acquisita, imprimendole una natura illecita che giustifica la confisca. 4.2. Il ricorso insiste sulle diverse stime del quantum della sproporzione, ma il decreto ha puntualmente analizzato i gruppi di acquisti e di realizzazioni, verificando per ciascuno di essi la sussistenza del presupposto del provvedimento ablatorio. Il ricorso non si confronta con i rilievi relativi, ad esempio, agli acquisti di immobili e prodotti finanziari del 1987, il che renderebbe comunque inammissibile il ricorso per carenza della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), senza considerare che, in ogni caso, non si versa all'evidenza in ipotesi di motivazione apparente. Le ulteriori doglianze non sfuggono al giudizio di inammissibilità in quanto inidonee a mettere in luce vizi sindacabili in questa sede, laddove le censure relative al canone della proporzionalità rispetto alla palazzina - oltre a non essere state devolute con l'appello - fanno leva su dati implicanti, all'evidenza, indagini di merito precluse a questa Corte anche quando può scrutinare il vizio di motivazione. 5. Complessivamente valutato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ri