CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 38506/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tri- bunale di Crotone che lo aveva riconosciuto colpevole della contravvenzione di cui agli art.186 comma 2 lett.c„ 2 bis e 2 sexies C.d.S. e lo aveva con- dannato alla pena di giustizia. 2.Lamenta il ricorrente difetto di motivazione anche per travisamento della prova e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto ripropo- sitivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello con corretto argomentare logico giuridico. Il motivo di ricorso risulta in fatto e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto, con logica e non contraddittoria motivazione, della grave condizione di eb- brezza alcolica in cui il conducente versava al momento della guida, del sini- stro stradale che ne era derivato, delle conseguenze sulla sua persona e di quelle che avrebbe potuto determinare nei confronti di altri utenti della strada, pure presenti al momento del fatto, nonché dell'orario notturno in cui è avvenuta la condotta illecita, con conseguente grave messa in pericolo della sicurezza della circolazione stradale e della incolumità delle persone coinvolte. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il Consigliere estensore Il P