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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00969/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26260/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro 3C spa; –intimata – avverso la sentenza della Comm issione tributaria regionale del Lazio n. 1985/22/16, depositata il 11 aprile 2016 .

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha conclus o riportandosi alla requisitoria scritta (rigetto del ricorso); uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 20704/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da 3C spa contro l’avviso di accertamento per IRES 2006.

La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva l' abuso del diritto contestato con l'avviso di accertamento impugnato, trattandosi di un lease-backpienamente lecito.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

La società contribuente è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] L’agenzia fiscale ricorrente ha dato atto che nelle more del giudizio, anche per effetto di un "accordo quadro" tra l'Agenzia delle entrate e le società del gruppo al quale appartiene la controricorrente, la società consolidata [OSCURATO:SOCIETA] ha perfezionato la definizione agevolata della lite per la medesima annualità, così liberando la consolidante 3C delle correlative obbligazioni fiscali.

Il patrocinio erariale ha dunque dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio per la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio; spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26260/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro 3C spa; –intimata – avverso la sentenza della Comm issione tributaria regionale del Lazio n. 1985/22/16, depositata il 11 aprile 2016 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha conclus o riportandosi alla requisitoria scritta (rigetto del ricorso); uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 20704/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da 3C spa contro l’avviso di accertamento per IRES 2006. La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva l' abuso del diritto contestato con l'avviso di accertamento impugnato, trattandosi di un lease-backpienamente lecito. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi. La società contribuente è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] L’agenzia fiscale ricorrente ha dato atto che nelle more del giudizio, anche per effetto di un "accordo quadro" tra l'Agenzia delle entrate e le società del gruppo al quale appartiene la controricorrente, la società consolidata [OSCURATO:SOCIETA] ha perfezionato la definizione agevolata della lite per la medesima annualità, così liberando la consolidante 3C delle correlative obbligazioni fiscali. Il patrocinio erariale ha dunque dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio per la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio; spese
Sentenza Cassazione n. 00969/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris