CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 marzo 2016
Cassazione n. 31852/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12742/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, viaFEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende, unitamente a ll’ avvocataFRANCESCA SICA , per procura in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di COMO n. 23/2015 depositat o il 31/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiese di essere ammessa al lo stato passivo del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in prededuzione e in ogni caso in privilegioex art. 2764 cod. civ., per tre distinti crediti vantati a titolo di: i) canoni insoluti del contratto di locazione non abitativa stipulat o con la società poi fallita nel luglio 2006e registrat o nel novembre dello stesso anno;(ii) canone annuo di locazione di un bene futuro, come da contratto stipulato nelsettembre 2007, non registrato; (iii) restituzione di versamenti in acconto relativi a un preliminare di compravendita di un terreno,stipulato nell’aprile 2009 e risolto prima del fallimento . A fondamento della domanda allegò, tra l’altro, l’esistenza di decreti ingiuntivi non opposti. La domanda fu respinta dal giudice delegato e la società propose opposizione dinanzi al Tribunale di Como. Con decreto del 31-3-2016, il tribunale ha accolto l’opposizione parzialmente, nei limiti cioè dell’ammissione in via chirografaria de l credito per canoni locativi di cui a uno dei decreti ingiuntivi citati (il decreto del 13-1-2012), in effetti opponibile al Fallimento , ma con scomputo delle somme di cui la società aveva riconosciuto l’avvenuta ricezione dopo l’esecuzione forzata, e del credito avente a oggetto gli acconti versati in esecuzione del preliminare risol t o per mutuo consenso, il cui effettivo esborso ha ritenuto documentato da attestazionimunite di data certa anteriore al fallimento. Ha invece respinto l’opposizione nel resto, perché gli altri decreti ingiuntivi non potevano considerarsi opponibili in difetto dell’attestazione di cui all’art. 647 cod. proc. civ.,e perché i contratti di locazione, ulteriormente posti a fondamento della domanda,dovevano considerarsi nulli per mancata o ritardata registrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso perla cassazione del decreto in tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso, colquale ha proposto due motivi di ricorso incidentale. Ha infine depositato due memorie, la seconda in asserita estensione della prima. [OSCURATO:PERSONA] I. - Contrariamente a quanto eccepito dal Fallimento, il ricorso principale non può essere dichiarato improcedibile perché depositato fuori termine. Così non è, perché, a fronte della notificazione eseguita il 2 - 5 - 2016, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato depositato mediante spedizione in cancelleria a mezzo posta il 19-5-2016. Nel caso in cui il ricorso per cassazione sia inviato per posta, ai fini del rispetto del termine di deposito di cui all'art. 369 cod. proc. civ. è sufficiente che il plico sia spedito prima dello scadere del termine di venti giorni decorrenti dalla notifica, a nulla rilevando che esso pervenga nella cancelleria della Corte successivamente allo spirare di tale termine (v. già Cass. Sez. U n. 7013-95 e poi Cass. Sez. 3 n. 14759-07, Cass. Sez. 3 n. 5071-10, Cass. Sez. 3 n. 684-16). Difatti deve ritenersi che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta, in questi casi, già nella data della consegna all'ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione. II. –Col primo motivo del ricorso principale è dedotta la violazione dell’art. 96 legge fall. in relazione all’art. 647 cod. proc. civ. perché, sebbene a fronte di un orientamento giurisprudenziale contrario, sussisterebbero validi argomenti per ritenere che il giudicato sul decreto ingiuntivo possa formarsi per il mero fatto del decorso del termine di opposizione,senza necessità della declaratoria di cui all’art. 647 citato. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., visto che in verità la ricorrente si limita a ribadire argomenti ampiamente disattesi dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. Non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non opposto ma privo di dichiarazione di esecutività ex art. 647 cod.proc. civ. intervenuta prima della dichiarazione di fallimento (Cass. Sez. 6-1 n. 25191-17, Cass. Sez. 6-1 n. 21583-18, Cass. Sez. 6-1 n. 24157- 20). III. – Col secondo motivo del medesimo ricorso è dedotta la violazione dell’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, attesa l’inapplicabilità della norma ai contratti di locazione non abitativi stipulati tra soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili , con conseguente loro validità anche se non registrati. Il motivo è infondato, avendo questa Corte, a sezioni unite, esplicitamente stabilito che l’art. 1, comma 346 della l. citata si applica al contratto di locazione di immobili sia a uso abitativo che a uso diverso (Cass. Sez. U n. 23601-17). IV. –Col terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004 perché in ogni caso andrebbe considerato valido il contratto di locazione registrato tardivamente. Il terzo motivo è fondato nel senso che segue. Il T ribunale di Como ha ritenuto irrilevante l’avvenuta registrazione tardiva del contratto di locazione a uso non abitativo stipulato il 1°-7-2006, perché la mancata registrazione ne aveva provocato la nullità senza possibilità di sanatoria, non essendo espressamene prevista dalla legge speciale la facoltà di convalida ai sensi dell’art. 1423 cod. civ. L’affermazione non è tale da sostenere il rigetto della domanda di ammissione. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio per cui “il contratto di locazione di immobili, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, contenente ab origine l’indicazione del canone realmente pattuito (e, dunque, in assenza di qualsivoglia fenomeno simulatorio), ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, atteso che il riconoscimento di una sanatoria “per adempimento” è coerente con l’introduzione nell’ordinamento di una nullità (funzionale) “per inadempimento” all’obbligo di registrazione “ ( Cass. Sez. U n. 23601 - 17). A tale principio, che quindi presuppone la possibilità di una sanatoria per adempimento alla sola condizione che nel contratto sia stato indicato il canone realmente pattuito, va data continuità (e v . infatti Cass. Sez. 3 n. 32934-18, Cass. Sez. 3 n. 15582-21). Il decreto del Tribunale di Como va cassato con riguardo alla suddetta difforme statuizione, con rinvio per nuovo esame in coordinazione col principio appena richiamato. V. –Col ricorso incidentale il Fallimento prospetta due motivi. Il primo, afferente alla n ullità dell’opposizione al passivo per violazione degli artt. 93 legge fall., 125 e 163 cod. proc. civ., in quanto la domanda di ammissione avrebbe dovuto esser ritenuta indeterminata, è inammissibile per difetto di autosufficienza. Invero il contrario emerge dal decreto impugnato e il ricorso, nell’insistere sulla indeterminatezza della domanda, non ne evidenzia il tenore neppure per sintesi. VI. –Il secondo motivo denunzia la v iolazione degli artt. 45, 98 e 99 legge fall. perché l’eccezione di mancanza di data certa dei documenti contrattualiex adverso prodotti non era stata superata dalle allegazioni di cui al ricorso in opposizionee perché, in ogni caso , quanto al preteso credito restitutorio,le attestazioni di pagamento provenienti dal legale rappresentante della società poi fallita si sarebbero dovute considerare irrilevanti, non avendo valore di prova legale nei confronti della curatela. Il motivo è inammissibilesotto entrambi i profili dedotti. VII. -Il tribunale ha ritenuto che la documentazione contrattuale fosse munita di data certa anteriore al fallimento perché prodottatutta quanta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 6 - 6 - 2012 dinanzi al tribunale di Milano.L’affermazione di rilevanza di tale fatto – che costituisce circostanza equipollente di un’attestazione di data sui contratti – è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, poiché in sede di accertamento dello stato passivo, ai fini dell'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non avente data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, il creditore può dimostrare la certezza della data attraverso fatti, quali che siano, aventi forza di equivalente a quelli previsti dall'art. 2704 cod. civ.ai fini della data del titolo (v. Cass. Sez. 1 n. 23582-17, Cass. Sez. 6-1 n. 2987-18). L’assunto del Fallimento, secondo cui ciò non era stato suffragato “da idonea prova documentale”, implica una critica in fatto (tra l’altro completamente generica); critica notoriamente inammissibile in cassazione. VIII. – Quanto al profilo della rilevanza della prova, occorre osservare che la correlata questione non risulta esser stata sollevata dinanzi al tribunale, giacché finanche nel ricorso incidentale si dice che il curatore aveva eccepito, oltre alla nullità dell’opposizione per carenza o incertezza assoluta dei requisiti di cui all’art. 163 cod. proc. civ., solo “l’inopponibilità dei decreti ingiuntivi e dei documenti privi di data certa anteriore”; non anche quindi la presunta irr ilevanza contenutistica dei documenti medesimi in quanto non idonei a provare i crediti. A ogni modo è risolutivo che l’ odierno assunto del Fallimento, secondo cui la quietanza sarebbe stata altresì irrilevante perché non avente “valore di prova legale”, non essendo il curatore subentrato nella medesima posizione del fallito, non appare rispondente alla ratio del provvedimento impugnato. Il quale non ha attribuito alla quietanza il tal valore (di prova legale), ma molto più semplicemente l’ha valutata nel contesto degli altri elementi di prova. La valutazione della rilevanza probatoria di un documento , all’interno del quadro delle ulteriori risultanze istru t torie, attiene al merito e resta insindacabile in cassazione se non per il caso , non dedotto,di omesso esame di circostanze di fatto decisive e previamente esposte al contraddittoriotra le parti. IX. – In conclusione, va accolto il terzo motivo del ricorso principale. Il decreto va cassato di conseguenza. Segue il rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame. Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigetta i restanti e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al T ribunale di Como in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del r