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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 22023/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9574/2017 [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - quali er edi di [OSCURATO:PERSONA]-, elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappres. e difesi , unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura special e in calce al controricorso; -ricorrenti- E REGIONE LAZIO, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma,presso l ’Avvocatura dell’Ente in Roma, che la rappres. e difende, con procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente- Avverso la sentenza n. 5958/2016 del la Corte d’appello di Roma, depositata il 7.10.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/3/2023dal Consigliere rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]; -2- RILEVATO Con ricorso ex art. 701bis c ,. p . c . , notificato nel 2014, Anna e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],convennero innanzi al Tribunale di Roma la Regione Lazio chiedendone la condanna al pagamento delle somme di: euro 840.198,87 a titolo di rimborso della quota di contributo in conto interessi (riconosciuto dalla Regione al loro dante causa con delibere del 1975 e 1978 e revocato con delibera del 26.1.88, poi annullato dal Tar con sentenza del 1998, confermatadal Consiglio di Stato nel 2012)-somma poi non erogata a causa dell’illegittima revoca del contributo, comprensiva di interessi e rivalutazione; di euro 384.490,13 per rimborso di quanto versato alla BNL a titolo di interessi di mora, spese legali e oneri bancari, a causa dell’esposizione assunta per l’illegittima revoca, e di euro 203.318,21 per rimborso degli interessi legali e rivalutazione sugli oneri bancari sostenuti.

Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda risarcitoria e, in parziale accoglimento della domanda fondata sul contributo revocato, condannò la Regione al pagamento della somma di euro 110.717,26 oltre interessi legali dal 21.4.14 (data della domanda), osservando che: la somma riconosciuta per capitale non era rivalutabile, trattandosi di credito di valuta, che non integrava una mora ex re per la sua natura di obbligazione richiedibile, occorrendo, per il decorso degli interessi moratori, la costituzione in mora, non provata; la richiesta di rivalutazione (da configurare quale domanda di maggior danno) era infondata in considerazione dell’esiguità del periodo di riferimento decorso dal deposito del ricorso sino alla decisione.

Gli eredi Sforzini proposero appello, respinto dalla Corte territoriale con sentenza depositata il 7.10.16, osservando che: la richiesta di pagamento, per la complessiva somma di euro -3- 840.198,87, era generica, non essendo chiaro, dalla lettura della citazione, se tale importo fosse stato chiesto a titolo di danno, ovvero a titolo di contributi erogati e non corrisposti; al riguardo, non era stata espressa una chiara censura circa il non riconosciuto maggior danno da svalutazione, non essendo stato specificato se, e in quale misura, gli interessi moratori riconosciuti dal Tribunalefossero stati inferiori alla differenza, a decorrere dalla data d’inizio della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai 12 mesi ed il saggio netto annuale degli interessi legali; sul punto, gli attori non avevano allegato nessun elemento di prova; il pagamento in questione avrebbe dovuto essereeffettuato presso la tesoreria della Regione debitrice, con onere della costituzione in mora per la decorrenza degli interessi moratori; era stato dedotto genericamente che le lettere acquisite, contenenti proposte di bonario componimento, potessero ritenersi efficaci diffide ad adempiere, non essendo sufficiente che esse fossero finalizzate ad una soluzione transattiva; neppure il ricorso al Tar , a vente ad oggetto l’annullamento del provvedimento amministrativo di revoca del contributo, valeva come messa in mora.

Gli eredi Sforzini ricorrono in cassazione con cinque motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione, in ordine alla mancata corresponsione degli interessi moratori, per non aver la Corte d’appellotenuto conto del mancato pagamento di tali interessi, argomentando esclusivamente sul maggior danno da svalutazione.

Il secondo motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo consistitonella mancata valutazione dell’atto di messa in mora -4- (contenente anche una richiesta di transazione) e la risposta della Regione.

In particolare, i ricorrenti si riferiscono alla missiva del 12.5.2000, in risposta alla richiesta di riconoscimento degli interessi, nella quale la Regione aveva dichiarato di non voler adempiere, dato il ricorso al Consiglio di Stato,nonché alla diffida inviata il

10.3.13. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1282, c.2, 1219, 1182, c.3, 1224, 1284, c.c., per non aver la Corte d’appelloqualificato come costituzione in mora le varie richieste di pagamento cui ha fatto riferimento in motivazione.

Il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., per non aver la Corte d’appello motivato adeguatamente sul mancato riconoscimento degli interessi legali e moratori, con riguardo alla predetta questione dell’avvenuta costituzione in mora.

Il quinto motivo deduce nullità della sentenza per motivazione apparente sul mancato riconoscimento degli interessi moratori e del maggior danno,data la qualità di imprenditori dei ricorrenti.

Il primo motivo è infondato.

Invero, la Corte d’appello ha affermato di aver riconosciuto gli interessi moratori nella somma complessiva liquidata di euro 110.7217,26, e di aver invece escluso il maggior danno di cui all’art. 1224 c.c. per la mancata allegazione di elementi probatori.

I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale non avrebbe invece riconosciuto gli interessi moratori argomentando solo sui presupposti del maggior danno rispetto all’obbligazione pecuniaria oggetto di causa.

Ora, la Corte d’appello, premesso che il Tribunale aveva riconosciuto gli interessi moratori , escludendo il maggior danno, ha affermato che la domanda degli attori era del tutto generica, non risultando specificamente indicato se ed in quale misura gli interessi moratori riconosciuti dal Tribunale fossero stati inferiori alla differenza, a decorrere -5- dalla mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesied il saggio degli interessi legali.

Pertanto, la doglianza in esame non merita accoglimento nella parte vertente sull’asserito omesso esame del mancato pagamento degli interessi moratori, che risultano inveceessere stati conteggiati nella somma oggetto della condanna emessa dal Tribunale che, su questo punto, non è stata criticata.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto privo di autosufficienza.

Invero, i ricorrenti non chiariscono come e quando hanno allegato la richiesta di pagamento alla Regione del 2010, e il relativo contenuto, mentre la diffida del 2013 integra fatto nuovo non emergendo dall’oggetto del giudizio di primo grado.

Il terzo motivo è inammissibile.

I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia escluso, senza motivazione, che le richieste di pagamento indirizzate alla Regione esprimesseroatti di costituzione in mora.

Al riguardo, premesso che i ricorrenti ribadiscono, a sostegno della critica, che il Tribunale non avrebbe loro riconosciuto gli interessi moratori, va osservato che il motivo non contiene nessuna esplicitazione della censura riguardante il mancato riconoscimento dell’efficacia della costituzione in mora dei vari atti menzionati in motivazione, bensì una generica doglianza.

Invero, la Corte di secondo grado ha chiaramente rilevato, da un lato, che la Regione Lazio aveva negato di aver ricevuto la lettera di costituzione in mora e, dall’altro, che i ricorrenti non avevano dedotto il contenuto delle proposte di bonario componimento della lite che, di per sé, non sono equiparabili ad una richiesta di pagamento, non costituendouna vera e propria messa in mora, valutabile ex art. 2943, commaquarto cod. civ., non contenend o l'esplicitazione della pretesa e la manifestazione dell'inequivocabile volontà del -6- titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo.

L'accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici(Cass., n. 29419/19).

Il quinto motivo è parimenti inammissibile in quantola doglianza verte sulla mancanza, o apparenza, della motivazione della sentenza impugnata che invece è chiara ed esaustiva.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condan na i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 6200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9574/2017 [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - quali er edi di [OSCURATO:PERSONA]-, elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappres. e difesi , unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura special e in calce al controricorso; -ricorrenti- E REGIONE LAZIO, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma,presso l ’Avvocatura dell’Ente in Roma, che la rappres. e difende, con procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente- Avverso la sentenza n. 5958/2016 del la Corte d’appello di Roma, depositata il 7.10.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/3/2023dal Consigliere rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]; -2- RILEVATO Con ricorso ex art. 701bis c ,. p . c . , notificato nel 2014, Anna e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],convennero innanzi al Tribunale di Roma la Regione Lazio chiedendone la condanna al pagamento delle somme di: euro 840.198,87 a titolo di rimborso della quota di contributo in conto interessi (riconosciuto dalla Regione al loro dante causa con delibere del 1975 e 1978 e revocato con delibera del 26.1.88, poi annullato dal Tar con sentenza del 1998, confermatadal Consiglio di Stato nel 2012)-somma poi non erogata a causa dell’illegittima revoca del contributo, comprensiva di interessi e rivalutazione; di euro 384.490,13 per rimborso di quanto versato alla BNL a titolo di interessi di mora, spese legali e oneri bancari, a causa dell’esposizione assunta per l’illegittima revoca, e di euro 203.318,21 per rimborso degli interessi legali e rivalutazione sugli oneri bancari sostenuti. Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda risarcitoria e, in parziale accoglimento della domanda fondata sul contributo revocato, condannò la Regione al pagamento della somma di euro 110.717,26 oltre interessi legali dal 21.4.14 (data della domanda), osservando che: la somma riconosciuta per capitale non era rivalutabile, trattandosi di credito di valuta, che non integrava una mora ex re per la sua natura di obbligazione richiedibile, occorrendo, per il decorso degli interessi moratori, la costituzione in mora, non provata; la richiesta di rivalutazione (da configurare quale domanda di maggior danno) era infondata in considerazione dell’esiguità del periodo di riferimento decorso dal deposito del ricorso sino alla decisione. Gli eredi Sforzini proposero appello, respinto dalla Corte territoriale con sentenza depositata il 7.10.16, osservando che: la richiesta di pagamento, per la complessiva somma di euro -3- 840.198,87, era generica, non essendo chiaro, dalla lettura della citazione, se tale importo fosse stato chiesto a titolo di danno, ovvero a titolo di contributi erogati e non corrisposti; al riguardo, non era stata espressa una chiara censura circa il non riconosciuto maggior danno da svalutazione, non essendo stato specificato se, e in quale misura, gli interessi moratori riconosciuti dal Tribunalefossero stati inferiori alla differenza, a decorrere dalla data d’inizio della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai 12 mesi ed il saggio netto annuale degli interessi legali; sul punto, gli attori non avevano allegato nessun elemento di prova; il pagamento in questione avrebbe dovuto essereeffettuato presso la tesoreria della Regione debitrice, con onere della costituzione in mora per la decorrenza degli interessi moratori; era stato dedotto genericamente che le lettere acquisite, contenenti proposte di bonario componimento, potessero ritenersi efficaci diffide ad adempiere, non essendo sufficiente che esse fossero finalizzate ad una soluzione transattiva; neppure il ricorso al Tar , a vente ad oggetto l’annullamento del provvedimento amministrativo di revoca del contributo, valeva come messa in mora. Gli eredi Sforzini ricorrono in cassazione con cinque motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione, in ordine alla mancata corresponsione degli interessi moratori, per non aver la Corte d’appellotenuto conto del mancato pagamento di tali interessi, argomentando esclusivamente sul maggior danno da svalutazione. Il secondo motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo consistitonella mancata valutazione dell’atto di messa in mora -4- (contenente anche una richiesta di transazione) e la risposta della Regione. In particolare, i ricorrenti si riferiscono alla missiva del 12.5.2000, in risposta alla richiesta di riconoscimento degli interessi, nella quale la Regione aveva dichiarato di non voler adempiere, dato il ricorso al Consiglio di Stato,nonché alla diffida inviata il 10.3.13. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1282, c.2, 1219, 1182, c.3, 1224, 1284, c.c., per non aver la Corte d’appelloqualificato come costituzione in mora le varie richieste di pagamento cui ha fatto riferimento in motivazione. Il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., per non aver la Corte d’appello motivato adeguatamente sul mancato riconoscimento degli interessi legali e moratori, con riguardo alla predetta questione dell’avvenuta costituzione in mora. Il quinto motivo deduce nullità della sentenza per motivazione apparente sul mancato riconoscimento degli interessi moratori e del maggior danno,data la qualità di imprenditori dei ricorrenti. Il primo motivo è infondato. Invero, la Corte d’appello ha affermato di aver riconosciuto gli interessi moratori nella somma complessiva liquidata di euro 110.7217,26, e di aver invece escluso il maggior danno di cui all’art. 1224 c.c. per la mancata allegazione di elementi probatori. I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale non avrebbe invece riconosciuto gli interessi moratori argomentando solo sui presupposti del maggior danno rispetto all’obbligazione pecuniaria oggetto di causa. Ora, la Corte d’appello, premesso che il Tribunale aveva riconosciuto gli interessi moratori , escludendo il maggior danno, ha affermato che la domanda degli attori era del tutto generica, non risultando specificamente indicato se ed in quale misura gli interessi moratori riconosciuti dal Tribunale fossero stati inferiori alla differenza, a decorrere -5- dalla mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesied il saggio degli interessi legali. Pertanto, la doglianza in esame non merita accoglimento nella parte vertente sull’asserito omesso esame del mancato pagamento degli interessi moratori, che risultano inveceessere stati conteggiati nella somma oggetto della condanna emessa dal Tribunale che, su questo punto, non è stata criticata. Il secondo motivo è inammissibile in quanto privo di autosufficienza. Invero, i ricorrenti non chiariscono come e quando hanno allegato la richiesta di pagamento alla Regione del 2010, e il relativo contenuto, mentre la diffida del 2013 integra fatto nuovo non emergendo dall’oggetto del giudizio di primo grado. Il terzo motivo è inammissibile. I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia escluso, senza motivazione, che le richieste di pagamento indirizzate alla Regione esprimesseroatti di costituzione in mora. Al riguardo, premesso che i ricorrenti ribadiscono, a sostegno della critica, che il Tribunale non avrebbe loro riconosciuto gli interessi moratori, va osservato che il motivo non contiene nessuna esplicitazione della censura riguardante il mancato riconoscimento dell’efficacia della costituzione in mora dei vari atti menzionati in motivazione, bensì una generica doglianza. Invero, la Corte di secondo grado ha chiaramente rilevato, da un lato, che la Regione Lazio aveva negato di aver ricevuto la lettera di costituzione in mora e, dall’altro, che i ricorrenti non avevano dedotto il contenuto delle proposte di bonario componimento della lite che, di per sé, non sono equiparabili ad una richiesta di pagamento, non costituendouna vera e propria messa in mora, valutabile ex art. 2943, commaquarto cod. civ., non contenend o l'esplicitazione della pretesa e la manifestazione dell'inequivocabile volontà del -6- titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo. L'accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici(Cass., n. 29419/19). Il quinto motivo è parimenti inammissibile in quantola doglianza verte sulla mancanza, o apparenza, della motivazione della sentenza impugnata che invece è chiara ed esaustiva. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condan na i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 6200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contribu
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