CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 settembre 2026
Cassazione n. 25344/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in atti indicato, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona delrappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Balossi (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 1/2026 depositata il05/01/2026;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 28/07/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura dellacontroversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 7146/2026Numero sezionale 540/2026Numero di raccolta generale 25344/2026Data pubblicazione 15/09/2026Ritenuto che la circostanza di un eventuale mancato versamento di quantodovuto a titolo di contributo unificato non osta alla definizione del ricorsosenza che lo si esamini nel merito (impedendo quel mancato versamentoappunto solo la disamina del ricorso, ciò a cui non può equipararsi l’esitodel subprocedimento descritto dall’art. 380-bis c.p.c.), mentre partericorrente resta obbligata al versamento di quanto ancora eventualmentedovuto ed esposta alla doverosa azione di recupero da parte deicompetenti uffici;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Dà atto che resta impregiudicato il debito di parte ricorrente per quantoancora eventualmente dovuto a titolo di contributo unificato, darecuperarsi nelle forme di legge e da parte del competente ufficio.Così deciso in Roma, il 14/09/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]