Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20700/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

à di titolare della ditta ALBRIEIS;2026 - intimata –2691 avverso la sentenza n. 236/2024 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 17/06/2024 R.G.N. 60/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 28/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Appello di Torino, con la sentenza impugnata, ha riformato la pronuncia di primogrado che aveva rigettato l’opposizione a precetto proposta da [OSCURATO:PERSONA] (in qualità dititolare della ditta “[OSCURATO:PERSONA]”) e la domanda riconvenzionale proposta dal lavoratore AndreaSalvatori, condannando la prima a pagare in favore del lavoratore il credito calcolato dagli ispettorinel verbale di diffida per infedele registrazione delle reali ore di lavoro.

Con la domandaNumero registro generale 16744/2024Numero sezionale 2691/2026Numero di raccolta generale 20700/2026riconvenzionale, il Salvatori aveva chiesto anche una somma ulteriore a titolo di differenze traData pubblicazione 18/06/2026quanto sosteneva essergli dovuto e quanto già corrisposto dalla datrice di lavoro in virtù del verbale.2.

In sintesi, la Corte territoriale ha accolto l’opposizione a precetto e ha dichiarato che ladatrice di lavoro nulla doveva al lavoratore in forza del verbale di diffida (atto di naturaamministrativa, idoneo ad acquisire titolo esecutivo, che non determina passaggio in giudicatodell’accertamento) e ha condannato il lavoratore a restituire quanto percepito dalla datrice di lavoropoiché non erano stati provati i fatti costitutivi del diritto.3.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con due motivi.4. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.5. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni (art. 380 bis1. cod.proc.civ.)RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati secondo le rubriche formulatedalla stessa parte ricorrente:1.1. in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione dell’art.244 cod. proc. civ.: la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere non provate dal lavoratore ilproprio credito, essendo stato dedotto fin dal primo grado un capitolo di prova (riproposto in appello)dedicato alle ore effettivamente svolte;1.2. in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 421 cod.proc. civ.: la Corte d’appello avrebbe errato nel non esercitare i propri poteri-doveri istruttori officiosiall’esito della camera di consiglio.2.

Il ricorso non può trovare accoglimento.2.1.

I motivi possono essere trattati congiuntamente perché connessi.

Il ricorrente si duole delfatto che la Corte d’appello ha ritenuto inammissibili i capitoli di prova relativi alle ore effettivamentelavorate perché privi della indicazione dell’orario di lavoro asseritamente svolto dal Salvatori e dellasua articolazione nei giorni della settimana, mentre i capitoli proposti richiedevano la conferma diun prospetto (riprodotto in ricorso) allegato al n. 6 della produzione di parte.3.

In particolare, soprattutto la doglianza relativa al primo motivo non si confrontaadeguatamente con la motivazione: la Corte territoriale ha giudicato sostanzialmente generica emeramente valutativa la richiesta rivolta al teste di confermare o meno un prospetto con l’elencoNumero registro generale 16744/2024Numero sezionale 2691/2026Numero di raccolta generale 20700/2026di un certo numero di ore lavorate, giornata per giornata, raffrontate con analogo elenco delle oreData pubblicazione 18/06/2026riportate in busta paga e delle asserite differenze retributive, dunque ha ben esaminato il prospettoche costituiva il reale contenuto dell’articolato e lo ha ritenuto inidoneo allo scopo di consentire algiudice di acquisire utili elementi di prova rigorosa dell’effettivo espletamento del numero di ore dilavoro asseritamente effettuat.Questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare (Cass. n. 8924 del 11/09/1997 (Rv.507826 - 01) che in materia di prova della prestazione di lavoro straordinario, è esente da vizi logicied errori giuridici la valutazione del giudice di merito circa l'inammissibilità, in quanto generici evalutativi, di capitoli di prova testimoniale facenti riferimento, senza ulteriori precisazioni, a "cinqueore di lavoro straordinario" nei giorni da lunedì a venerdì e ad "otto ore al sabato".

Si è in quellasede richiamato il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale costituisceonere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare rigorosamente larelativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi terminiquantitativi (Cass. 9231 del 1°settembre 1995, 4668 del 21 aprile 1993, 11876 del 7 novembre1991, ed ancora Cass. 1801 del 1991, 517 del 1981).4.

Secondo il ricorrente, tuttavia, la Corte avrebbe dovuto ammettere la prova per testi, previaeventuale integrazione dei capitoli, qualora li avesse ritenuti incompleti.I giudici di appello hanno tuttavia precisato che i capitoli di prova facevano generico riferimentoalla conferma del prospetto (anche in questa sede riprodotto) contenente colonne intitolate allegiornate riportate in busta paga, altra colonna riferita alle ore lavorate e una terza alle differenzeretributive pretese ed hanno concluso, con una valutazione esente da qualsiasi vizio logico od erroregiuridico, che gli stessi - da considerare non domandabili a testimoni perché non solo generici, maanche implicanti valutazioni da parte dei medesimi testimoni.4.1.

Per la ineliminabile necessità per il teste di esprimere valutazioni, derivante dalla carenzadi specificità dei capitolati di prova, dunque, nella sostanza, non si è fatto ricorso al potere doveredi integrazione di ufficio da parte del giudice.

È del resto principio consolidato nella giurisprudenzadi questa Corte che "il giudizio sulla mancata specificazione dei fatti dedotti nei capitoli della provatestimoniale costituisce apprezzamento di merito, incensurabile in sede di legittimità, secorrettamente motivato" (Cass, 14 febbraio 1975 n. 598).Per altro verso, il potere di disporre di ufficio mezzi istruttori ritenuti necessari od opportuni aifini della decisione, conferito al giudice del merito in materia di controversie di lavoro dagli articoli421 e 437 del Codice di procedura civile, è meramente discrezionale, sicché il mancato esercizio diNumero registro generale 16744/2024Numero sezionale 2691/2026Numero di raccolta generale 20700/2026esso non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 3549 del 15 aprile 1994, 2920 del 25 marzoData pubblicazione 18/06/20261987).L'affermazione dei giudici di appello secondo la quale sarebbe stata necessaria la provadell'effettuazione del lavoro straordinario ai fini dell'accoglimento della domanda, non è affattoincompatibile con il mancato esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 437, secondo comma, delcodice di procedura civile, sia perché l'esercizio di questi è del tutto discrezionale, sia perché ilprovvedimento del giudice di appello può essere implicita espressione del giudizio che la parteavrebbe dovuto dare impulso alla prova con la richiesta di mezzi ammissibili e concludenti (Cass.4562 del 22 aprile 1995).E’ evidente che l’esercizio discrezionale del potere istruttorio d’ufficio è soggetto al vaglio dilegittimità, ed in particolare (Cass. n. 32596 del 14/12/2025 (Rv. 677149 - 01) si è condivisibilmenteprecisato che il giudice può acquisire, anche in grado di appello ai sensi dell'art. 437, comma 2,c.p.c., nuovi elementi di prova dalla cui prospettazione o produzione la parte sia formalmentedecaduta, purché la prova riguardi fatti ritualmente allegati nel processo e, muovendo da una pistaprobatoria constatabile dagli atti, ossia dagli elementi istruttori già acquisiti e dall'oggetto delprocesso quale definito dalle allegazioni delle parti, sia concretamente idonea - secondo unragionamento basato sull'id quod plerumque accidit - a colmare un deficit dimostrativo rispetto adun fatto decisivo per il giudizio.Tali presupposti non erano presenti nel caso di specie, né hanno costituito oggetto di specificaallegazione da parte dell’odierno ricorrente per cui la Corte d’appello non ha violato il dispostodell’art. 437 cod.proc.civ.5.

In definitiva, il ricorso va rigettato; nulla va disposto sulle spese non avendo l’intimata svoltoAi sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, sedovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiNumero registro generale 16744/2024Numero sezionale 2691/2026Numero di raccolta generale 20700/2026Data pubblicazione 18/06/2026per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.La PresidenteAntonella Pagetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
à di titolare della ditta ALBRIEIS;2026 - intimata –2691 avverso la sentenza n. 236/2024 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 17/06/2024 R.G.N. 60/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 28/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Torino, con la sentenza impugnata, ha riformato la pronuncia di primogrado che aveva rigettato l’opposizione a precetto proposta da [OSCURATO:PERSONA] (in qualità dititolare della ditta “[OSCURATO:PERSONA]”) e la domanda riconvenzionale proposta dal lavoratore AndreaSalvatori, condannando la prima a pagare in favore del lavoratore il credito calcolato dagli ispettorinel verbale di diffida per infedele registrazione delle reali ore di lavoro. Con la domandaNumero registro generale 16744/2024Numero sezionale 2691/2026Numero di raccolta generale 20700/2026riconvenzionale, il Salvatori aveva chiesto anche una somma ulteriore a titolo di differenze traData pubblicazione 18/06/2026quanto sosteneva essergli dovuto e quanto già corrisposto dalla datrice di lavoro in virtù del verbale.2. In sintesi, la Corte territoriale ha accolto l’opposizione a precetto e ha dichiarato che ladatrice di lavoro nulla doveva al lavoratore in forza del verbale di diffida (atto di naturaamministrativa, idoneo ad acquisire titolo esecutivo, che non determina passaggio in giudicatodell’accertamento) e ha condannato il lavoratore a restituire quanto percepito dalla datrice di lavoropoiché non erano stati provati i fatti costitutivi del diritto.3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con due motivi.4. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.5. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni (art. 380 bis1. cod.proc.civ.)RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati secondo le rubriche formulatedalla stessa parte ricorrente:1.1. in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione dell’art.244 cod. proc. civ.: la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere non provate dal lavoratore ilproprio credito, essendo stato dedotto fin dal primo grado un capitolo di prova (riproposto in appello)dedicato alle ore effettivamente svolte;1.2. in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 421 cod.proc. civ.: la Corte d’appello avrebbe errato nel non esercitare i propri poteri-doveri istruttori officiosiall’esito della camera di consiglio.2. Il ricorso non può trovare accoglimento.2.1. I motivi possono essere trattati congiuntamente perché connessi. Il ricorrente si duole delfatto che la Corte d’appello ha ritenuto inammissibili i capitoli di prova relativi alle ore effettivamentelavorate perché privi della indicazione dell’orario di lavoro asseritamente svolto dal Salvatori e dellasua articolazione nei giorni della settimana, mentre i capitoli proposti richiedevano la conferma diun prospetto (riprodotto in ricorso) allegato al n. 6 della produzione di parte.3. In particolare, soprattutto la doglianza relativa al primo motivo non si confrontaadeguatamente con la motivazione: la Corte territoriale ha giudicato sostanzialmente generica emeramente valutativa la richiesta rivolta al teste di confermare o meno un prospetto con l’elencoNumero registro generale 16744/2024Numero sezionale 2691/2026Numero di raccolta generale 20700/2026di un certo numero di ore lavorate, giornata per giornata, raffrontate con analogo elenco delle oreData pubblicazione 18/06/2026riportate in busta paga e delle asserite differenze retributive, dunque ha ben esaminato il prospettoche costituiva il reale contenuto dell’articolato e lo ha ritenuto inidoneo allo scopo di consentire algiudice di acquisire utili elementi di prova rigorosa dell’effettivo espletamento del numero di ore dilavoro asseritamente effettuat.Questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare (Cass. n. 8924 del 11/09/1997 (Rv.507826 - 01) che in materia di prova della prestazione di lavoro straordinario, è esente da vizi logicied errori giuridici la valutazione del giudice di merito circa l'inammissibilità, in quanto generici evalutativi, di capitoli di prova testimoniale facenti riferimento, senza ulteriori precisazioni, a "cinqueore di lavoro straordinario" nei giorni da lunedì a venerdì e ad "otto ore al sabato". Si è in quellasede richiamato il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale costituisceonere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare rigorosamente larelativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi terminiquantitativi (Cass. 9231 del 1°settembre 1995, 4668 del 21 aprile 1993, 11876 del 7 novembre1991, ed ancora Cass. 1801 del 1991, 517 del 1981).4. Secondo il ricorrente, tuttavia, la Corte avrebbe dovuto ammettere la prova per testi, previaeventuale integrazione dei capitoli, qualora li avesse ritenuti incompleti.I giudici di appello hanno tuttavia precisato che i capitoli di prova facevano generico riferimentoalla conferma del prospetto (anche in questa sede riprodotto) contenente colonne intitolate allegiornate riportate in busta paga, altra colonna riferita alle ore lavorate e una terza alle differenzeretributive pretese ed hanno concluso, con una valutazione esente da qualsiasi vizio logico od erroregiuridico, che gli stessi - da considerare non domandabili a testimoni perché non solo generici, maanche implicanti valutazioni da parte dei medesimi testimoni.4.1. Per la ineliminabile necessità per il teste di esprimere valutazioni, derivante dalla carenzadi specificità dei capitolati di prova, dunque, nella sostanza, non si è fatto ricorso al potere doveredi integrazione di ufficio da parte del giudice. È del resto principio consolidato nella giurisprudenzadi questa Corte che "il giudizio sulla mancata specificazione dei fatti dedotti nei capitoli della provatestimoniale costituisce apprezzamento di merito, incensurabile in sede di legittimità, secorrettamente motivato" (Cass, 14 febbraio 1975 n. 598).Per altro verso, il potere di disporre di ufficio mezzi istruttori ritenuti necessari od opportuni aifini della decisione, conferito al giudice del merito in materia di controversie di lavoro dagli articoli421 e 437 del Codice di procedura civile, è meramente discrezionale, sicché il mancato esercizio diNumero registro generale 16744/2024Numero sezionale 2691/2026Numero di raccolta generale 20700/2026esso non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 3549 del 15 aprile 1994, 2920 del 25 marzoData pubblicazione 18/06/20261987).L'affermazione dei giudici di appello secondo la quale sarebbe stata necessaria la provadell'effettuazione del lavoro straordinario ai fini dell'accoglimento della domanda, non è affattoincompatibile con il mancato esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 437, secondo comma, delcodice di procedura civile, sia perché l'esercizio di questi è del tutto discrezionale, sia perché ilprovvedimento del giudice di appello può essere implicita espressione del giudizio che la parteavrebbe dovuto dare impulso alla prova con la richiesta di mezzi ammissibili e concludenti (Cass.4562 del 22 aprile 1995).E’ evidente che l’esercizio discrezionale del potere istruttorio d’ufficio è soggetto al vaglio dilegittimità, ed in particolare (Cass. n. 32596 del 14/12/2025 (Rv. 677149 - 01) si è condivisibilmenteprecisato che il giudice può acquisire, anche in grado di appello ai sensi dell'art. 437, comma 2,c.p.c., nuovi elementi di prova dalla cui prospettazione o produzione la parte sia formalmentedecaduta, purché la prova riguardi fatti ritualmente allegati nel processo e, muovendo da una pistaprobatoria constatabile dagli atti, ossia dagli elementi istruttori già acquisiti e dall'oggetto delprocesso quale definito dalle allegazioni delle parti, sia concretamente idonea - secondo unragionamento basato sull'id quod plerumque accidit - a colmare un deficit dimostrativo rispetto adun fatto decisivo per il giudizio.Tali presupposti non erano presenti nel caso di specie, né hanno costituito oggetto di specificaallegazione da parte dell’odierno ricorrente per cui la Corte d’appello non ha violato il dispostodell’art. 437 cod.proc.civ.5. In definitiva, il ricorso va rigettato; nulla va disposto sulle spese non avendo l’intimata svoltoAi sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiNumero registro generale 16744/2024Numero sezionale 2691/2026Numero di raccolta generale 20700/2026Data pubblicazione 18/06/2026per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.La PresidenteAntonella Pagetta
Sentenza Cassazione n. 20700/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris