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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 26049/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6533-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.I. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D'ITALIA 92, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - AZIENDA UNITA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 6; -intimati - avverso la sentenza n. 4246/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/09/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2021-06533 [OSCURATO:PERSONA]

1. ― I.N.I. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., operante in regime di accreditamento per lo svolgimento di attività sanitarie con oneri a carico del [OSCURATO:PERSONA], ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, l’[OSCURATO:PERSONA] 5, l’[OSCURATO:PERSONA] 6 e la Regione [OSCURATO:PERSONA] ed ha chiesto accertarsi che nessun provvedimento amministrativo sanzionatorio era stato adottato nei suoi confronti da alcuna delle convenute a conclusione di procedimenti da esse avviati sulla base dei Decreti del Commissario ad acta 4 agosto 2009, numero 58, e 26 marzo 2012, numero 40, sicché nessun importo poteva essere recuperato mediante compensazione con i crediti già maturati e maturandi in favore di essa attrice a fronte di prestazioni già erogate o da erogare in regime di accreditamento con il [OSCURATO:PERSONA], né l’attrice medesima era tenuta ad emettere alcuna nota di credito in favore delle controparti.

2. ― A fondamento della domanda la società attrice ha riferito di aver ricevuto dalle [OSCURATO:PERSONA] convenute, [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, l’[OSCURATO:PERSONA] 5, l’[OSCURATO:PERSONA] 6, richieste di emissione di note di credito a fronte di fatture precedentemente emesse e già saldate per prestazioni rese nel corso degli anni 2010-2013, precisando che tali richieste erano scaturite dall’espletamento di attività di controllo, da parte delle Aziende, sulle prestazioni erogate, attività esercitate ai sensi dell’articolo 8 octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero

502. Secondo l’originaria attrice la menzionata attività di controllo si inseriva in un procedimento amministrativo sanzionatorio destinato a chiudersi con l’adozione di un provvedimento sanzionatorio, a cura del competente ente regionale, provvedimento che, nel caso di specie non era stato mai adottato.

I.N.I. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha cioè sostenuto che «… al di là delle modalità discutibili con cui tali controlli sono stati svolti e degli esiti contestabile (e che verranno contestati in separato giudizio ove occorrente), la questione che si solleva in questa sede è quella relativa alle modalità di recupero delle c.d. penalizzazioni: la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha dato indicazione alle varie [OSCURATO:PERSONA] di procedere alla richiesta di emissione della nota di credito all’erogatore privato interessato e di avviare le conseguenti azioni di recupero: tutto ciò in assenza di un provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa», provvedimento, invece, secondo l’attrice, normativamente richiesto.

3. ― Il Tribunale adito, provvedendo in accoglimento dell’ eccezione in proposito formulata dalle controparti, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello amministrativo.

4. ― Con sentenza del 15 settembre 2020, la Corte d’appello di Roma, accogliendo l’impugnazione della società attrice, nel contraddittorio delle originarie convenute, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e rimesso al primo giudice con compensazione di spese, fondando la propria decisione con il richiamo all’autorità di Cass., Sez.

Un., 16 ottobre 2019, numero 26200.

5. ― Per la cassazione della sentenza, l’[OSCURATO:PERSONA] 5 ha proposto ricorso affidato a quattro mezzi.

6. ― L’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale adesivo.

7. ― I.N.I. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con due controricorsi, deducendo con il secondo l’inammissibilità del ricorso incidentale tardivo dell’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone.

8. ― Le altre intima te non hanno spiegato difese.

9. ― l’[OSCURATO:PERSONA] 5 e l’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

10. ― Il ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] 5 contiene quattro mezzi così sintetizzati.

I) In relazione al primo motivo di appello formulato da I.N.I. e accolto dalla CdA di Roma: Impugnazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza in relazione alla violazione dell'art. 112 c.p.c. per erronea identificazione del p etitum sostanziale della domanda (cui è conseguita l'erronea individuazione della giurisdizione in violazione degli artt. 5, 99, e 386 c.p.c, degli artt, 25 e 103 della Costituzione, e dell'art. 133 D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010).

II) Sempre in relazione al primo motivo di appello formulato da I.N.I e accolto dalla CdA di Roma: Impugnazione, ex art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. per motivi attinenti alla giurisdizione per avere la Corte di Appello di Roma - in violazione e/o falsa applicazione dei principi e delle norme in materia di riparto di giurisdizione (e, segnatamente, dell'art. 133 D. Lgs. n. 104 del 2.7.2010, oltre che degli art. 5, 99, e 386 c.p.c. e degli artt. 25 e 103 della Costituzione) - erroneamente individuato la giurisdizione del G.O. in ordine alla domanda svolta dall'I.N.I..

III) Ancora in relazione al primo motivo di appello formulato da I.N.I. e accolto dalla CdA di Roma: lmpugnazione, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Nullità della sentenza in relazione all'art. 132, comma 2 n. 4 C.p.c. per assenza di motivazione.

IV) Cassazione del capo della sentenza di appello relativo alla regolamentazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 336, comma 1, c.p.c..

14. ― Il ricorso va respinto.

14.1. ― I primi due mezzi, che per il loro contenuto pos sono essere simultaneamente trattati, vanno disattesi.

Il controllo dell'appropriatezza delle prestazioni rese, come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, non costituisce esercizio di un potere autoritativo, idoneo a far sorgere, in caso di contestazione, una controversia riconducibile all'art. 133, comma primo, lett. c), del codice del processo amministrativo, ma si risolve nella verifica dell'inadempimento da parte della concessionaria delle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio e della fondatezza della pretesa restitutoria avanzata dall'Amministrazione, nonché dell'applicabilità delle sanzioni amministrative irrogate, con la conseguente spettanza della giurisdizione all'autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di una controversia a carattere paritario ed a contenuto meramente patrimoniale (v.

Cass., Sez.

Un., 19 gennaio 2022, n. 1602; Cass., Sez.

Un., 27 novembre 2019, n. 31029). [OSCURATO:PERSONA] ritiene dunque superato l'orientamento precedentemente manifestatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in quanto riconducibile all'esercizio del potere di controllo previsto dall'art. 8-octies, del d.lgs. n. 502 del 1992, avente carattere autoritativo, l'atto dell'Asl avente ad oggetto la richiesta di restituzione dellesomme indebitamente versate al concessionario e l'applicazione di eventuali sanzioni è impugnabile dinanzi al Giudice amministrativo, alla cui giurisdizione esclusiva è riconducibile anche la domanda di accertamento dell'insussistenza delle condizioni per la compensazione del predetto credito con quello del concessionario, spettando al Giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133, comma primo, lett. c), cit., soltanto la giurisdizione in ordine alla controversie riguardanti indennità, canoni e corrispettivi che attengano a profili paritetici, la cui debenza o determinazione non derivi dall'esercizio di poteri autoritativi (Cass., Sez.

Un., 20 settembre 2019, n. 23540, in controversia svoltasi in termini sostanzialmente identici; Cass., Sez.

Un., 24 luglio 2017, n. 18168).

Nel caso in esame l’originaria domanda spiegata da I.N.I. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. mira all’accertamento negativo della sussistenza di una sua obbligazione restituitoria di importi percepiti per prestazioni rese nel corso degli anni 2010-2013, all’esito di attività di controllo, avviata sulla base dei Decreti del Commissario ad acta 4 agosto 2009, numero 58, e 26 marzo 2012, numero 40, da parte delle Aziende convenuto in giudizio, sulle prestazioni erogate, attività di controllo esercitata ai sensi dell’articolo 8 octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 502: sicché, in continuità con l’indirizzo di cui si è dato conto, si deve confermare l’appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.

14.2. ― Il terzo mezzo è infondato.

Non ha bisogno di essere rammentato che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è stata interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nessuna delle ipotesi considerate ricorre nella specie, dal momento che la Corte d’appello ha motivato attraverso il richiamo ad un precedente,da essa giudicato pertinente, di questa Corte.

14.3. ― Il quarto mezzo è assorbito.

15. ― Quanto al ricorso incidentale tardivo, integralmente adesivo, spiegato dall’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, non occorre soffermarsi sull’eccezione di inammissibilità formulata da I.N.I. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ― peraltro sulla base di una lettura dell’articolo 334 c.p.c. che è oggetto di contrasto, tenuto conto che il noto responso di Cass., Sez.

Un., 26 novembre 2007, n. 24627, è stato a volte ribadito, a volte sconfessato, a volte inteso in senso ancora più ampio dalla giurisprudenza successiva ― dal momento che, in ossequio al principio della ragione più liquida (tra le tantissime Cass., Sez.

Un., 21 maggio 2021, n. 14039), è sufficiente ribadire l’infondatezza del ricorso così proposto.

16. ― Il pur pregresso contrasto sul riparto, di cui si è in precedenza fatta menzione, giustifica compensazione integrale delle spese di questo giudizio.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico della ricorrente principale e di quella incidentale. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6533-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.I. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D'ITALIA 92, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - AZIENDA UNITA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 6; -intimati - avverso la sentenza n. 4246/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/09/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2021-06533 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― I.N.I. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., operante in regime di accreditamento per lo svolgimento di attività sanitarie con oneri a carico del [OSCURATO:PERSONA], ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, l’[OSCURATO:PERSONA] 5, l’[OSCURATO:PERSONA] 6 e la Regione [OSCURATO:PERSONA] ed ha chiesto accertarsi che nessun provvedimento amministrativo sanzionatorio era stato adottato nei suoi confronti da alcuna delle convenute a conclusione di procedimenti da esse avviati sulla base dei Decreti del Commissario ad acta 4 agosto 2009, numero 58, e 26 marzo 2012, numero 40, sicché nessun importo poteva essere recuperato mediante compensazione con i crediti già maturati e maturandi in favore di essa attrice a fronte di prestazioni già erogate o da erogare in regime di accreditamento con il [OSCURATO:PERSONA], né l’attrice medesima era tenuta ad emettere alcuna nota di credito in favore delle controparti. 2. ― A fondamento della domanda la società attrice ha riferito di aver ricevuto dalle [OSCURATO:PERSONA] convenute, [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, l’[OSCURATO:PERSONA] 5, l’[OSCURATO:PERSONA] 6, richieste di emissione di note di credito a fronte di fatture precedentemente emesse e già saldate per prestazioni rese nel corso degli anni 2010-2013, precisando che tali richieste erano scaturite dall’espletamento di attività di controllo, da parte delle Aziende, sulle prestazioni erogate, attività esercitate ai sensi dell’articolo 8 octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 502. Secondo l’originaria attrice la menzionata attività di controllo si inseriva in un procedimento amministrativo sanzionatorio destinato a chiudersi con l’adozione di un provvedimento sanzionatorio, a cura del competente ente regionale, provvedimento che, nel caso di specie non era stato mai adottato. I.N.I. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha cioè sostenuto che «… al di là delle modalità discutibili con cui tali controlli sono stati svolti e degli esiti contestabile (e che verranno contestati in separato giudizio ove occorrente), la questione che si solleva in questa sede è quella relativa alle modalità di recupero delle c.d. penalizzazioni: la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha dato indicazione alle varie [OSCURATO:PERSONA] di procedere alla richiesta di emissione della nota di credito all’erogatore privato interessato e di avviare le conseguenti azioni di recupero: tutto ciò in assenza di un provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa», provvedimento, invece, secondo l’attrice, normativamente richiesto. 3. ― Il Tribunale adito, provvedendo in accoglimento dell’ eccezione in proposito formulata dalle controparti, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello amministrativo. 4. ― Con sentenza del 15 settembre 2020, la Corte d’appello di Roma, accogliendo l’impugnazione della società attrice, nel contraddittorio delle originarie convenute, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e rimesso al primo giudice con compensazione di spese, fondando la propria decisione con il richiamo all’autorità di Cass., Sez. Un., 16 ottobre 2019, numero 26200. 5. ― Per la cassazione della sentenza, l’[OSCURATO:PERSONA] 5 ha proposto ricorso affidato a quattro mezzi. 6. ― L’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale adesivo. 7. ― I.N.I. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con due controricorsi, deducendo con il secondo l’inammissibilità del ricorso incidentale tardivo dell’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone. 8. ― Le altre intima te non hanno spiegato difese. 9. ― l’[OSCURATO:PERSONA] 5 e l’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 10. ― Il ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] 5 contiene quattro mezzi così sintetizzati. I) In relazione al primo motivo di appello formulato da I.N.I. e accolto dalla CdA di Roma: Impugnazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza in relazione alla violazione dell'art. 112 c.p.c. per erronea identificazione del p etitum sostanziale della domanda (cui è conseguita l'erronea individuazione della giurisdizione in violazione degli artt. 5, 99, e 386 c.p.c, degli artt, 25 e 103 della Costituzione, e dell'art. 133 D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010). II) Sempre in relazione al primo motivo di appello formulato da I.N.I e accolto dalla CdA di Roma: Impugnazione, ex art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. per motivi attinenti alla giurisdizione per avere la Corte di Appello di Roma - in violazione e/o falsa applicazione dei principi e delle norme in materia di riparto di giurisdizione (e, segnatamente, dell'art. 133 D. Lgs. n. 104 del 2.7.2010, oltre che degli art. 5, 99, e 386 c.p.c. e degli artt. 25 e 103 della Costituzione) - erroneamente individuato la giurisdizione del G.O. in ordine alla domanda svolta dall'I.N.I.. III) Ancora in relazione al primo motivo di appello formulato da I.N.I. e accolto dalla CdA di Roma: lmpugnazione, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Nullità della sentenza in relazione all'art. 132, comma 2 n. 4 C.p.c. per assenza di motivazione. IV) Cassazione del capo della sentenza di appello relativo alla regolamentazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 336, comma 1, c.p.c.. 14. ― Il ricorso va respinto. 14.1. ― I primi due mezzi, che per il loro contenuto pos sono essere simultaneamente trattati, vanno disattesi. Il controllo dell'appropriatezza delle prestazioni rese, come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, non costituisce esercizio di un potere autoritativo, idoneo a far sorgere, in caso di contestazione, una controversia riconducibile all'art. 133, comma primo, lett. c), del codice del processo amministrativo, ma si risolve nella verifica dell'inadempimento da parte della concessionaria delle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio e della fondatezza della pretesa restitutoria avanzata dall'Amministrazione, nonché dell'applicabilità delle sanzioni amministrative irrogate, con la conseguente spettanza della giurisdizione all'autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di una controversia a carattere paritario ed a contenuto meramente patrimoniale (v. Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2022, n. 1602; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31029). [OSCURATO:PERSONA] ritiene dunque superato l'orientamento precedentemente manifestatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in quanto riconducibile all'esercizio del potere di controllo previsto dall'art. 8-octies, del d.lgs. n. 502 del 1992, avente carattere autoritativo, l'atto dell'Asl avente ad oggetto la richiesta di restituzione dellesomme indebitamente versate al concessionario e l'applicazione di eventuali sanzioni è impugnabile dinanzi al Giudice amministrativo, alla cui giurisdizione esclusiva è riconducibile anche la domanda di accertamento dell'insussistenza delle condizioni per la compensazione del predetto credito con quello del concessionario, spettando al Giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133, comma primo, lett. c), cit., soltanto la giurisdizione in ordine alla controversie riguardanti indennità, canoni e corrispettivi che attengano a profili paritetici, la cui debenza o determinazione non derivi dall'esercizio di poteri autoritativi (Cass., Sez. Un., 20 settembre 2019, n. 23540, in controversia svoltasi in termini sostanzialmente identici; Cass., Sez. Un., 24 luglio 2017, n. 18168). Nel caso in esame l’originaria domanda spiegata da I.N.I. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. mira all’accertamento negativo della sussistenza di una sua obbligazione restituitoria di importi percepiti per prestazioni rese nel corso degli anni 2010-2013, all’esito di attività di controllo, avviata sulla base dei Decreti del Commissario ad acta 4 agosto 2009, numero 58, e 26 marzo 2012, numero 40, da parte delle Aziende convenuto in giudizio, sulle prestazioni erogate, attività di controllo esercitata ai sensi dell’articolo 8 octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 502: sicché, in continuità con l’indirizzo di cui si è dato conto, si deve confermare l’appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario. 14.2. ― Il terzo mezzo è infondato. Non ha bisogno di essere rammentato che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è stata interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053). Nessuna delle ipotesi considerate ricorre nella specie, dal momento che la Corte d’appello ha motivato attraverso il richiamo ad un precedente,da essa giudicato pertinente, di questa Corte. 14.3. ― Il quarto mezzo è assorbito. 15. ― Quanto al ricorso incidentale tardivo, integralmente adesivo, spiegato dall’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, non occorre soffermarsi sull’eccezione di inammissibilità formulata da I.N.I. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ― peraltro sulla base di una lettura dell’articolo 334 c.p.c. che è oggetto di contrasto, tenuto conto che il noto responso di Cass., Sez. Un., 26 novembre 2007, n. 24627, è stato a volte ribadito, a volte sconfessato, a volte inteso in senso ancora più ampio dalla giurisprudenza successiva ― dal momento che, in ossequio al principio della ragione più liquida (tra le tantissime Cass., Sez. Un., 21 maggio 2021, n. 14039), è sufficiente ribadire l’infondatezza del ricorso così proposto. 16. ― Il pur pregresso contrasto sul riparto, di cui si è in precedenza fatta menzione, giustifica compensazione integrale delle spese di questo giudizio. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico della ricorrente principale e di quella incidentale. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a ca
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