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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11253/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché non consentito dalla legge in sede di legittimità; Considerato, infatti, che l'unico motivo di ricorso ha ad oggetto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità dii cui all'art. 131-bis cod. pen.; che su tale punto la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da censure, avendo correttamente dato conto degli elem enti di fatto e di diritto ostativi all'applicazione della causa di non punibilità; in particolare, la sentenza ha valorizzato sia i numerosi precedenti del ricorrente sia la reiterazione della condotta di evasione (cfr. p. 2 del provvedimento impugnato).

Elementi, questi, che precludono una valutazione di particolare tenuità del fatto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché non consentito dalla legge in sede di legittimità; Considerato, infatti, che l'unico motivo di ricorso ha ad oggetto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità dii cui all'art. 131-bis cod. pen.; che su tale punto la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da censure, avendo correttamente dato conto degli elem enti di fatto e di diritto ostativi all'applicazione della causa di non punibilità; in particolare, la sentenza ha valorizzato sia i numerosi precedenti del ricorrente sia la reiterazione della condotta di evasione (cfr. p. 2 del provvedimento impugnato). Elementi, questi, che precludono una valutazione di particolare tenuità del fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 11253/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris