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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2016

Cassazione n. 21767/2023

Testo disponibile della fonte

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Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.N. 1680/2018 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata, sez. di Campobasso, n. 623/2/2016 dep. 6.12.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/05/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Molise, sez.

Campobasso, n. 623/2/2016 dep. il 6.12.2016, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente Enel, di diniego di rimborso dell’istanza, presentata i 16.3.2009, della maggiore Irpef corrisposta in applicazione dei benefici per incentivo all’esodo anno 2002, per asserita indebita trattenuta ai fini Irpef sulla somma erogata per incentivo all’esodo, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, per mancata applicazione dell’aliquota agevolata sulle somme percepite per incentivo all’esodo, ritenendo tempestiva l’istanza di rimborso, in quanto il termine decadenziale per il rimborso “non può che decorrere dall’Ordinanza interpretativa della Corte di Giustizia del 16 gennaio 2008 per cui tale termine decadenziale non era ancora interamente decorso al momento della presentazione dell’istanza di rimborso nel marzo 2009”.

Il contribuente è rimasto intimato.

Considerato che: 1.Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (art. 38 d.P.R. 602/73, commi 1 e 2 d.p.r. 602/73), ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto tempestiva la domanda di rimborso della maggiore Irpef versata sulla somma percepita a titolo di incentivo all’esodo.

Ciò in quanto la domanda è stata presentata in data i 16.3.2009, e quindi oltre il termine di 48 mesi dalla data del versamento dell’imposta, previsto a pena di decadenza dall’art. 38 cit., non essendo estensibili oltre la materia processuale i principi dell’overrruling. 2.Il motivo è fondato e va accolto. 2.1.Le Sezioni Unite hanno ribadito, con specifico riferimento alla questione sostanziale qui controversa, che: "Il termine di decadenza, previsto dalla normativa tributaria (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l'esercizio, attraverso la presentazione di apposita istanza, del diritto al rimborso di un'imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva all'indebito versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia, decorre dalla data del detto versamento, e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà all'ordinamento comunitario" (Cass. Sez.

Un.

Sent. n. 13676 del 16 giugno 2014).

Come le stesse Sezioni Unite hanno chiarito, nella vicenda qui sub judice, non si è affatto verificata l'eliminazione di una norma impositiva dall'ordinamento, bensì il diverso caso di "una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea che, con effetto retroattivo, analogo a quello di una sentenza di illegittimità costituzionale, ha dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self executing una norma nazionale di agevolazione fiscale, ampliandone la portata soggettiva".

Pertanto "il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e decorrente dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata", opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia - come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale - incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche" (Sezioni unite, 16 giugno 2014, n. 13676). 2.2.Si è, altresì, precisato che l’art. 38 cit. trova generale applicazione qualunque sia la ragione della non debenza, come l’erronea interpretazione o applicazione della legge fiscale, il contrasto con norme di diritto comunitario, ovvero lo jus superveniens con applicabilità retroattiva e che il diritto al rimborso di un tributo non dovuto si qualifica come indebito oggettivo di diritto comune soltanto quando venga espunta dall’ordinamento o non debba essere applicata (per dichiarazione d’incostituzionalità o per contrasto con il diritto comunitario) l’intera fattispecie del tributo (Cass. n. 12269 del 17/5/2017), ossia quando sussiste carenza di potere impositivo , che ricorre nei soli casi in cui la pretesa dell’Amministrazione sia manifestamente insuscettibile di ricollegarsi ad un rapporto di natura tributaria, sia perché la legge non prevede il tributo in generale, sia perché le norme che istituiscono il tributo sono state dichiarate incostituzionali ovvero sono state disapplicate perché contrarie al diritto comunitario (Cass., ord. n. 3150 del 17/2/2015). 2.3.Peraltro, il legislatore, come evidenziato dalle Sezioni Unite nella citata sentenza, gode di ampia discrezionalità nella fissazione della durata del termine di prescrizione dei diritti, o di decadenza degli stessi, essendo tenuto al rispetto dell’unico limite dell’eventuale irragionevolezza, «qualora esso venga determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e quindi inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso (cfr., tra le tante, Corte Cost. n. 234 del 2008). 2.4.È stato altresì statuito che: "Nell'ipotesi in cui un'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso delle imposte sui redditi, di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, decorre dalla data del versamento dell'imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia, che ha sancito la contrarietà della stessa all'ordinamento comunitario" (Cass. n. 25268 del 2014; n.20093 del 2018; Cass. n. 20342/2019). 3.Alla stregua di tali principi il ricorso va accolto, e la sentenza impugnata, in contrasto con essi, va cassata.

Poiché la domanda di rimborso del contribuente è stata presentata oltre 48 mesi dopo l’effettuazione, nell’anno 2003, della ritenuta alla fonte che ne costituiva l’oggetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ricorrono le condizioni perché la causa possa essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. 4.Le spese dei giudizi di merito vanno compensate in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza; le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito; conda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.N. 1680/2018 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata, sez. di Campobasso, n. 623/2/2016 dep. 6.12.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/05/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Molise, sez. Campobasso, n. 623/2/2016 dep. il 6.12.2016, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente Enel, di diniego di rimborso dell’istanza, presentata i 16.3.2009, della maggiore Irpef corrisposta in applicazione dei benefici per incentivo all’esodo anno 2002, per asserita indebita trattenuta ai fini Irpef sulla somma erogata per incentivo all’esodo, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, per mancata applicazione dell’aliquota agevolata sulle somme percepite per incentivo all’esodo, ritenendo tempestiva l’istanza di rimborso, in quanto il termine decadenziale per il rimborso “non può che decorrere dall’Ordinanza interpretativa della Corte di Giustizia del 16 gennaio 2008 per cui tale termine decadenziale non era ancora interamente decorso al momento della presentazione dell’istanza di rimborso nel marzo 2009”. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: 1.Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (art. 38 d.P.R. 602/73, commi 1 e 2 d.p.r. 602/73), ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto tempestiva la domanda di rimborso della maggiore Irpef versata sulla somma percepita a titolo di incentivo all’esodo. Ciò in quanto la domanda è stata presentata in data i 16.3.2009, e quindi oltre il termine di 48 mesi dalla data del versamento dell’imposta, previsto a pena di decadenza dall’art. 38 cit., non essendo estensibili oltre la materia processuale i principi dell’overrruling. 2.Il motivo è fondato e va accolto. 2.1.Le Sezioni Unite hanno ribadito, con specifico riferimento alla questione sostanziale qui controversa, che: "Il termine di decadenza, previsto dalla normativa tributaria (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l'esercizio, attraverso la presentazione di apposita istanza, del diritto al rimborso di un'imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva all'indebito versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia, decorre dalla data del detto versamento, e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà all'ordinamento comunitario" (Cass. Sez. Un. Sent. n. 13676 del 16 giugno 2014). Come le stesse Sezioni Unite hanno chiarito, nella vicenda qui sub judice, non si è affatto verificata l'eliminazione di una norma impositiva dall'ordinamento, bensì il diverso caso di "una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea che, con effetto retroattivo, analogo a quello di una sentenza di illegittimità costituzionale, ha dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self executing una norma nazionale di agevolazione fiscale, ampliandone la portata soggettiva". Pertanto "il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e decorrente dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata", opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia - come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale - incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche" (Sezioni unite, 16 giugno 2014, n. 13676). 2.2.Si è, altresì, precisato che l’art. 38 cit. trova generale applicazione qualunque sia la ragione della non debenza, come l’erronea interpretazione o applicazione della legge fiscale, il contrasto con norme di diritto comunitario, ovvero lo jus superveniens con applicabilità retroattiva e che il diritto al rimborso di un tributo non dovuto si qualifica come indebito oggettivo di diritto comune soltanto quando venga espunta dall’ordinamento o non debba essere applicata (per dichiarazione d’incostituzionalità o per contrasto con il diritto comunitario) l’intera fattispecie del tributo (Cass. n. 12269 del 17/5/2017), ossia quando sussiste carenza di potere impositivo , che ricorre nei soli casi in cui la pretesa dell’Amministrazione sia manifestamente insuscettibile di ricollegarsi ad un rapporto di natura tributaria, sia perché la legge non prevede il tributo in generale, sia perché le norme che istituiscono il tributo sono state dichiarate incostituzionali ovvero sono state disapplicate perché contrarie al diritto comunitario (Cass., ord. n. 3150 del 17/2/2015). 2.3.Peraltro, il legislatore, come evidenziato dalle Sezioni Unite nella citata sentenza, gode di ampia discrezionalità nella fissazione della durata del termine di prescrizione dei diritti, o di decadenza degli stessi, essendo tenuto al rispetto dell’unico limite dell’eventuale irragionevolezza, «qualora esso venga determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e quindi inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso (cfr., tra le tante, Corte Cost. n. 234 del 2008). 2.4.È stato altresì statuito che: "Nell'ipotesi in cui un'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso delle imposte sui redditi, di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, decorre dalla data del versamento dell'imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia, che ha sancito la contrarietà della stessa all'ordinamento comunitario" (Cass. n. 25268 del 2014; n.20093 del 2018; Cass. n. 20342/2019). 3.Alla stregua di tali principi il ricorso va accolto, e la sentenza impugnata, in contrasto con essi, va cassata. Poiché la domanda di rimborso del contribuente è stata presentata oltre 48 mesi dopo l’effettuazione, nell’anno 2003, della ritenuta alla fonte che ne costituiva l’oggetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ricorrono le condizioni perché la causa possa essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. 4.Le spese dei giudizi di merito vanno compensate in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza; le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito; conda
Sentenza Cassazione n. 21767/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris