CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 05406/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/07/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile "[OSCURATO:SOCIETA].", avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando nota spese. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per plurimi episodi di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, di intestazione fittizia di beni, di riciclaggio ed altri reati ancora. Egli denuncia violazione di legge, per avere la sentenza omesso di riqualificare come induzione indebita ex art. 319-quater, cod. pen., uno dei fatti rubricati come corruzione, segnatamente quello di cui al capo B9 dell'imputazione. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 3. Ha depositato conclusioni scritte la parte civile "[OSCURATO:SOCIETA]" s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese di giudizio. 4. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta genericità del motivo. 4.1. L'erronea qualificazione giuridica del fatto rientra tra i motivi per cui l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze di "patteggiamento". Tuttavia, tale ipotesi ricorre soltanto nei casi in cui la qualificazione ritenuta In sentenza risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione. La verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ossia, va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Rv. 275371; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv. 272026), con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971). 4.2. Nello specifico, invece, il ricorso si Limita a dedurre che la qualificazione del fatto di cui al capo B) «appare palesemente erronea», in quanto «dagli atti di causa emerge nitido lo stato di soccombenza dell'Abbate», senza neppure dare alcuno sostegno probatorio od argornentativo a tale assunto, e men che mai rilevandosi detta erroneità manifesta dalla descrizione dei fatti contenuta nel capo d'imputazione. 5. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). 6. Non va disposta, invece, la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, non avendo quest'ultima esplicato alcun'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, criticando in modo specifico ed argomentato i motivi di impugnazione proposti (in tal senso, tra molte altre, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]