CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024
Cassazione n. 00931/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di insolvenza fraudolenta, è meramente reiterativo, schiettamente fattuale e comunque manifestamente infondato in quanto la Corte di merito, alla luce delle circostanze di fatto, ha ritenuto la fattispecie contestata integrata in tutti i suoi elementi costitutivi con corretti argomenti logici e giuridici, espressamente disattendendo la versione alternativa offerta dall'imputato (cfr. pp. 2-3 sugli argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell'azione e dal comportamento successivo all'assunzione dell'obbligazione da cui poteva desumersi il proposito dell'imputato di non adempiere alla prestazione dovuta sin dalla stipula del contratto, dissimulando lo stato di insolvenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nt