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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34050/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Monza del 8 marzo 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, riconosciuto il vincolo della continuazione ed esclusa la circostanza aggravante di cui all'ari:. 61 n. 2 cod. pen., aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rissa, lesioni aggravate e violenza privata e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore delle persone offese costituitesi parti civili; - che il primo motivo, diretto a contestare l'utilizzo della querela sporta dall'imputato quale fonte di prova, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, atteso che l'art. 237 cod. proc. pen. statuisce che è consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, è inammissibile in quanto, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, atteso che la Corte territoriale ha confermato la ricostruzione fattuale e il ragionamento logico-giuridico del Giudice di primo grado, precisando che le lesioni subite dalle parti civili sono state provocate dai pugni inferti dall'imputato, è anche riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata; - che il terzo motivo, diretto a contestare il vizio di motivazione, è inammissibile in quanto costituito da mere censure in fatto e volto ad invocare una rivalutazione delle prove non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Monza del 8 marzo 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, riconosciuto il vincolo della continuazione ed esclusa la circostanza aggravante di cui all'ari:. 61 n. 2 cod. pen., aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rissa, lesioni aggravate e violenza privata e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore delle persone offese costituitesi parti civili; - che il primo motivo, diretto a contestare l'utilizzo della querela sporta dall'imputato quale fonte di prova, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, atteso che l'art. 237 cod. proc. pen. statuisce che è consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, è inammissibile in quanto, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, atteso che la Corte territoriale ha confermato la ricostruzione fattuale e il ragionamento logico-giuridico del Giudice di primo grado, precisando che le lesioni subite dalle parti civili sono state provocate dai pugni inferti dall'imputato, è anche riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata; - che il terzo motivo, diretto a contestare il vizio di motivazione, è inammissibile in quanto costituito da mere censure in fatto e volto ad invocare una rivalutazione delle prove non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende. Così
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