CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 1985
Cassazione n. 09736/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal GUP del Tribunale di Agrigento, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili per i seguenti reati: capo 1) artt. 110 cod. pen e 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; il solo [OSCURATO:PERSONA] anche per i reati di cui al capo 2) art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; che, riconosciuta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la continuazione tra i reati ed operata la riduzione per la scelta del rito abbreviato, la [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 17.333,00 di multa e il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4, giorni 20 di reclusione e 18.000,00; che gli imputati hanno proposto, tramite i rispettivi difensori, ricorsi per cassazione; che [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, lamentando la carenza probatoria circa l'asserito concorso del [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione della sostanza ai fini di spaccio e rilevando, al contrario, l'assenza di un contributo causale da parte dell'imputato, neppure sotta forma di concorso morale; 2) vizi della motivazione e violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità; 3) vizi della motivazione e violazione di legge con riferimento alla mancata concessione della circostanze attenuanti generiche; 4) vizi della motivazione e violazione di legge con riferimento all'eccessività del trattamento sanzionatorio riservato all'imputato; che [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) vizi della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; 2) vizi della motivazione e violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità; 3) vizi della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che entrambi i ricorsi sono inammissibili, perché generici e diretti a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; che è necessario evidenziare come, nel caso di specie, ci si trovi dinanzi ad un caso di "doppia conforme", con conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218); che il primo motivo di censura di [OSCURATO:PERSONA] non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; la Corte ha fornito adeguata motivazione circa gli elementi probatori posti a carico dell'imputato, tra cui il fatto che l'appartamento in cui è stata rinvenuta la sostanza stupefacente fosse abitato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA]; che, oltre a ciò, vi erano le dichiarazioni contraddittorie rese dall'imputato e le dichiarazioni rese da un assuntore qualche giorno prima del 9 agosto 2022, il quale dichiarava di aver ricevuto la suddetta sostanza dal [OSCURATO:PERSONA] (pag. 5 del provvedimento); che la Corte ha chiarito come la versione dell'uso personale della sostanza stupefacente non risulti credibile alla luce del compendio probatorio in atti, dato anche il quantitativo ed il dato ponderale, nonché le diverse specie di sostanze stupefacenti sequestrate; che la seconda censura, comune ad entrambi gli imputati e riferita alla negata riqualificazione giuridica della fattispecie nell'ipotesi di più lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile, perché non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata, che, del tutto correttamente, attribuisce rilievo ostativo: alla varietà delle sostanze detenute, crack, eroina e cocaina, indice di un'ampia attività di spaccio (pag. 8 del provvedimento); alla condotta della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha tentato di disfarsi delle somme di denaro e di una parte della sostanza stupefacente gettandola dal balcone; alla reazione del [OSCURATO:PERSONA] alla notizia della perquisizione; che il terzo motivo di impugnazione, comune a entrambi gli imputati e riguardante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché il quarto motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo al trattamento sanzionatorio, non possono essere esaminati in sede di legittimità, in quanto attinenti al merito della determinazione della pena, la quale risulta sorretta da motivazione sufficiente e coerente e da un adeguato esame delle deduzioni difensive; che, oltre alla genericità delle censure difensive, ostano al riconoscimento di un trattamento più favorevole sotto il profilo circostanziale e della pena, oltre agli elementi probatori sopra richiamati, i precedenti penali e di polizia specifici di entrambi gli imputati, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse sottoposta agli arresti domiciliari all'epoca dei fatti per reati inerenti gli stupefacenti, l'organizzazione adoperata, l'assenza di qualsivoglia elemento positivo idoneo a giustificare una diversa valutazione (pagg. 9-10 del provvedimento); che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima 3 Ae9 consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa de