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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 25069/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12013-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 629/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 12013 sez.

ML -ud. 13-04-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d'appello di L’Aquila ha respinto l’appello dell’Inps, confermando, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado e dichiarando l’obbligo di [OSCURATO:PERSONA]Orsogna di iscriversi alla Gestione separata ma prescritto il credito contributivo vantato dall’Istituto in relazione ai redditi del 2009.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che non potesse trovare applicazione, nella fattispecie oggetto di causa, il D.P.C.M. del 10 giugno 2010, che ha prorogato fino al 6 luglio 2010 il termine per il versamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, in quanto relativo solo ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62 bis, d.l. n. 331 del 1993, convertito con modificazioni in legge n. 427 del 1993; nel caso di specie l’Inps, onerato, non aveva dedotto né provato che nei confronti dell’appellata trovasse applicazione il regime giuridico degli studi di settore.

Ha inoltre respinto l'eccezione, sollevata dall’Inps, di sospensione della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2941 n. 8 cod. civ.

3. Avverso tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]Orsogna non ha svolto difese.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Considerato che: Ric. 2021 n. 12013 sez.

ML -ud. 13-04-2022 -3-

4. Con l’unico motivo di ricorso l’Inps ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. in relazione all’art. 2, commi 26 -31, l. n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, all’art. 1, d.lgs. 462/1997 e all’art. 10, comma 1, d.lgs. 241/1997, per non avere i giudici d'appello ritenuto che, nel caso di libero professionista iscritto d'ufficio dall'Inps alla gestione separata per l'anno 2009, la prescrizione è sospesa per doloso occultamento del debito qualora, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, venga omessa la compilazione del cd.

Quadro RR.

5. Considerato che il ricorso in cassazione dell’Inps non reca alcun riferimento alla statuizione della sentenza d’appello sulla questione della inapplicabilità, alla fattispecie oggetto di causa, degli studi di settore, e quindi della proroga dei termini per il versamento delle imposte sui redditi disposta con il citato D.P.C.M.; considerato che occorre affrontare la questione del possibile rilievo d’ufficio della riconducibilità della attività esercitata a quelle per le quali sono stati elaborati gli studi di settore (v.

Cass. n. 10273 del 2021), con conseguente applicabilità del citato D.P.C.M., a fronte di una statuizione espressa in senso negativo nella sentenza impugnata e in difetto di qualsiasi motivo di ricorso sul punto da parte dell’Istituto; che non ricorrono pertanto i presupposti per la decisione della causa in sezione sesta lavoro e deve disporsi la trasmissione del procedimento alla sezione quarta lavoro.

P.Q.M.

La Corte, ritenuto che non ricorrano i presupposti per la decisione presso la sezione sesta lavoro, dispone la trasmissione del procedimento alla sezione quarta lavoro.

Ric. 2021 n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12013-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 629/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 12013 sez. ML -ud. 13-04-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di L’Aquila ha respinto l’appello dell’Inps, confermando, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado e dichiarando l’obbligo di [OSCURATO:PERSONA]Orsogna di iscriversi alla Gestione separata ma prescritto il credito contributivo vantato dall’Istituto in relazione ai redditi del 2009. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che non potesse trovare applicazione, nella fattispecie oggetto di causa, il D.P.C.M. del 10 giugno 2010, che ha prorogato fino al 6 luglio 2010 il termine per il versamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, in quanto relativo solo ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62 bis, d.l. n. 331 del 1993, convertito con modificazioni in legge n. 427 del 1993; nel caso di specie l’Inps, onerato, non aveva dedotto né provato che nei confronti dell’appellata trovasse applicazione il regime giuridico degli studi di settore. Ha inoltre respinto l'eccezione, sollevata dall’Inps, di sospensione della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2941 n. 8 cod. civ. 3. Avverso tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]Orsogna non ha svolto difese. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: Ric. 2021 n. 12013 sez. ML -ud. 13-04-2022 -3- 4. Con l’unico motivo di ricorso l’Inps ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. in relazione all’art. 2, commi 26 -31, l. n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, all’art. 1, d.lgs. 462/1997 e all’art. 10, comma 1, d.lgs. 241/1997, per non avere i giudici d'appello ritenuto che, nel caso di libero professionista iscritto d'ufficio dall'Inps alla gestione separata per l'anno 2009, la prescrizione è sospesa per doloso occultamento del debito qualora, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, venga omessa la compilazione del cd. Quadro RR. 5. Considerato che il ricorso in cassazione dell’Inps non reca alcun riferimento alla statuizione della sentenza d’appello sulla questione della inapplicabilità, alla fattispecie oggetto di causa, degli studi di settore, e quindi della proroga dei termini per il versamento delle imposte sui redditi disposta con il citato D.P.C.M.; considerato che occorre affrontare la questione del possibile rilievo d’ufficio della riconducibilità della attività esercitata a quelle per le quali sono stati elaborati gli studi di settore (v. Cass. n. 10273 del 2021), con conseguente applicabilità del citato D.P.C.M., a fronte di una statuizione espressa in senso negativo nella sentenza impugnata e in difetto di qualsiasi motivo di ricorso sul punto da parte dell’Istituto; che non ricorrono pertanto i presupposti per la decisione della causa in sezione sesta lavoro e deve disporsi la trasmissione del procedimento alla sezione quarta lavoro. P.Q.M. La Corte, ritenuto che non ricorrano i presupposti per la decisione presso la sezione sesta lavoro, dispone la trasmissione del procedimento alla sezione quarta lavoro. Ric. 2021 n.
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