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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15683/2025

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dell'esecuzione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. e che non ha avanzato la richiesta di misura alternativa, il pubblico ministero deve disporre una ulteriore sospensione dell'esecuzione, quando sussistono le condizioni previste dall'art. 1, legge 26 novembre 2010, n. 199, per consentire al magistrato di sorveglianza di decidere se la pena vada eseguita presso il domicilio” (Sez. 1, n. 14987 del 13/03/2019, P.g. in proc.

Mihai, Rv. 275330 - 01).

1.2. Sulla seconda ipotesi, ovvero la situazione del condannato che ha beneficiato della sospensione dell'esecuzione della pena predetta, che ha avanzato richiesta di misura alternativa che è stata respinta - che negli atti del giudizio di merito viene definita del condannato “non meritevole” - invece, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in modo univoco nel senso che non sia dovuta una seconda sospensione dell’esecuzione.

In questo senso, nella prima applicazione successiva all’entrata in vigore della l. n. 199 del 2010, si era già espressa la pronuncia Sez. 1, n. 47859 del 03/10/2012, P.g. in proc.

Fazio, Rv. 253973 – 01, secondo cui “il condannato che ha già beneficiato della sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. e la cui richiesta di misura alternativa sia stata respinta dal tribunale di sorveglianza non può usufruire di una ulteriore sospensione dell'esecuzione ai sensi dall'art. 1 della l. n. 199 del 2010”.

L’orientamento della pronuncia Fazio si è poi consolidato con la successiva Sez. 1, Sentenza n. 50485 del 07/10/2019, PM in proc.

Dahbaoui, n.m., nella cui motivazione si legge che “altra e ben diversa situazione è quella segnata da un intervento del Tribunale di sorveglianza che, richiesto della concessione di una misura alternativa, l'abbia negata.

In questi casi v'è l'espressione dì un giudizio di non meritevolezza della misura extramuraria che impedisce l'utile attribuzione al magistrato di sorveglianza, in immediata sequenza cronologica, della valutazione dei presupposti dell'esecuzione domiciliare.

Vale allora, per dette ipotesi, il principio di diritto per il quale il condannato che ha già beneficiato della sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. e la cui richiesta di misura alternativa sia stata respinta dal tribunale di sorveglianza non può usufruire di una ulteriore sospensione dell'esecuzione ai sensi dall'art. 1 della

I. n. 199 del 2010”.

L’indirizzo giurisprudenziale è stato ribadito ancor più di recente nella pronuncia Sez. 1, Sentenza n. 20164 del 07/12/2022, dep. 2023; Balla, n.m., nella cui motivazione si legge che “si deve ribadire quanto già chiarito dalla sentenza Sez. 1, n. 47859 del 03/10/2012, Rv. 253973 - 01, da intendere qui riportata, nella cui motivazione sono illustrate le ragioni in base alle quali la legge n. 199 del 2010 non può essere intesa come una seconda possibilità per ottenere la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen.

Tale sentenza riguarda un caso in cui il condannato aveva già subìto il rigetto dell'istanza dì concessione di misura alternativa alla detenzione, e non v'è ragione per valutare in modo più favorevole la situazione in concreto oggi esaminata, nella quale [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto, come si è detto, la sospensione dell'ordine di carcerazione e la concessione di misura alternativa, ma l'ordinanza di concessione è stata poi dichiarata inefficace per impossibilità di notifica dovuta a irreperibilità del condannato”, e deve ritenersi, pertanto, ormai indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità.

1.3. Non è, pertanto, vero quanto scrive il ricorso, ovvero che sulla situazione del condannato “non meritevole” esisterebbero due diversi indirizzi di giurisprudenza, perché, a sostegno della propria affermazione, il ricorso cita la sentenza Vullo, che, però, come detto, riguarda la diversa situazione del condannato “inerte”, la sentenza Sez. 1, n. 25039 del 11/01/2012, P.m. in proc.

Sanzo, Rv. 253333 – 01, che, a sua volta, riguarda una fattispecie concreta in cui il condannato era rimasto “inerte”, e la sentenza Sez. 1, n. 37320 del 08/07/2015, Campanile, Rv. 264692 – 01, che, 3 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a : C A R M I N E R U S S O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 4 2 4 3 6 7 1 6 b 0 d e 0 c 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dell'esecuzione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. e che non ha avanzato la richiesta di misura alternativa, il pubblico ministero deve disporre una ulteriore sospensione dell'esecuzione, quando sussistono le condizioni previste dall'art. 1, legge 26 novembre 2010, n. 199, per consentire al magistrato di sorveglianza di decidere se la pena vada eseguita presso il domicilio” (Sez. 1, n. 14987 del 13/03/2019, P.g. in proc. Mihai, Rv. 275330 - 01). 1.2. Sulla seconda ipotesi, ovvero la situazione del condannato che ha beneficiato della sospensione dell'esecuzione della pena predetta, che ha avanzato richiesta di misura alternativa che è stata respinta - che negli atti del giudizio di merito viene definita del condannato “non meritevole” - invece, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in modo univoco nel senso che non sia dovuta una seconda sospensione dell’esecuzione. In questo senso, nella prima applicazione successiva all’entrata in vigore della l. n. 199 del 2010, si era già espressa la pronuncia Sez. 1, n. 47859 del 03/10/2012, P.g. in proc. Fazio, Rv. 253973 – 01, secondo cui “il condannato che ha già beneficiato della sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. e la cui richiesta di misura alternativa sia stata respinta dal tribunale di sorveglianza non può usufruire di una ulteriore sospensione dell'esecuzione ai sensi dall'art. 1 della l. n. 199 del 2010”. L’orientamento della pronuncia Fazio si è poi consolidato con la successiva Sez. 1, Sentenza n. 50485 del 07/10/2019, PM in proc. Dahbaoui, n.m., nella cui motivazione si legge che “altra e ben diversa situazione è quella segnata da un intervento del Tribunale di sorveglianza che, richiesto della concessione di una misura alternativa, l'abbia negata. In questi casi v'è l'espressione dì un giudizio di non meritevolezza della misura extramuraria che impedisce l'utile attribuzione al magistrato di sorveglianza, in immediata sequenza cronologica, della valutazione dei presupposti dell'esecuzione domiciliare. Vale allora, per dette ipotesi, il principio di diritto per il quale il condannato che ha già beneficiato della sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. e la cui richiesta di misura alternativa sia stata respinta dal tribunale di sorveglianza non può usufruire di una ulteriore sospensione dell'esecuzione ai sensi dall'art. 1 della I. n. 199 del 2010”. L’indirizzo giurisprudenziale è stato ribadito ancor più di recente nella pronuncia Sez. 1, Sentenza n. 20164 del 07/12/2022, dep. 2023; Balla, n.m., nella cui motivazione si legge che “si deve ribadire quanto già chiarito dalla sentenza Sez. 1, n. 47859 del 03/10/2012, Rv. 253973 - 01, da intendere qui riportata, nella cui motivazione sono illustrate le ragioni in base alle quali la legge n. 199 del 2010 non può essere intesa come una seconda possibilità per ottenere la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. Tale sentenza riguarda un caso in cui il condannato aveva già subìto il rigetto dell'istanza dì concessione di misura alternativa alla detenzione, e non v'è ragione per valutare in modo più favorevole la situazione in concreto oggi esaminata, nella quale [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto, come si è detto, la sospensione dell'ordine di carcerazione e la concessione di misura alternativa, ma l'ordinanza di concessione è stata poi dichiarata inefficace per impossibilità di notifica dovuta a irreperibilità del condannato”, e deve ritenersi, pertanto, ormai indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità. 1.3. Non è, pertanto, vero quanto scrive il ricorso, ovvero che sulla situazione del condannato “non meritevole” esisterebbero due diversi indirizzi di giurisprudenza, perché, a sostegno della propria affermazione, il ricorso cita la sentenza Vullo, che, però, come detto, riguarda la diversa situazione del condannato “inerte”, la sentenza Sez. 1, n. 25039 del 11/01/2012, P.m. in proc. Sanzo, Rv. 253333 – 01, che, a sua volta, riguarda una fattispecie concreta in cui il condannato era rimasto “inerte”, e la sentenza Sez. 1, n. 37320 del 08/07/2015, Campanile, Rv. 264692 – 01, che, 3 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a : C A R M I N E R U S S O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 4 2 4 3 6 7 1 6 b 0 d e 0 c 9
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