CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23204/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A N. 30200/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo erronea applicazione dell'art. 168bis cod. pen. e dell'art. 464 quater cod. proc. pen. ed insufficiente motivazione in ordine al diniego di ammissione alla messa alla prova e con un secondo motivo motivazione insufficiente e contraddittoria sull'eccezione della mancata allegazione della documentazione fotografica dei rilievi alla relazione dat- tiloscopica redatta dalla P.G. e violazione del diritto di difesa. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. Quanto al diniego di messa alla prova, il giudice di primo grado all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'aveva logicamente motivato ritenendo di non poter formulare una prognosi positiva di futura astensione dal commettere reati (cfr. pag. 2 della sentenza del Tribunale di Marsala) e, rispondendo al motivo di appello sul punto, la Corte palermitana, ritenuto correttamente che non si è trattato di una revoca di una precedente ammissione, in quanto non ancora concessa dal precedente giudice, ha confermato tale giudizio prognostico, sulla base dei nume- rosi precedenti specifici anche gravi da cui è gravato l'imputato in linea con il ri- chiamato dictum di Sez. 4 n. 8158/2020). La sentenza opera nel solco anche del condivisibile dictum di Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015 dep. 2016, Quiroz, Rv. 266299, che, nell'affermare il principio che la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo, ha ritenuto che anche la presenza di un precedente penale specifico può essere di- screzionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi. 2.2. Quanto alla mancata allegazione delle fotografie dei rilievi, la Corte ter- ritoriale logicamente rileva che, anche ove fossero state allegate, il giudicante non N. 30200/2022 R.G. avrebbe potuto discostarsi dalle risultanze della [OSCURATO:PERSONA], sostituendole con una personale rivalutazione, essendogli vietato l'utilizzo di scienza privata. Il giudice del gravame del merito rileva, peraltro, che dei pubblici ufficiali, nell'esercizio delle loro funzioni ed in assenza di alcun intento calunniatorio, hanno attestato la presenza di ben 18 punti di coincidenza per ciascuna tra le due im- pronte rinvenute sul luogo del delitto e le impronte di due dita dell'odierno impu- tato, che nessun titolo - peraltro - aveva per trovarsi in quel luogo e nessuna spiegazione ha fornito al riguardo. Corretto è il rilievo che, per consolidata giurisprudenza, l'attività di compara- zione delle impronte digitali non implica un giudizio tecnico scientifico, risolvendosi in un accertamento mero di dati obiettivi appartenenti alla realtà fenomenica (così, Sez. 5 n.16959/2010), di talché non crea problemi l'acquisizione e l'utilizzo di una relazione che manca di evidenziare l'iter metodologico seguito dagli agenti di P.G., non residuando in capo agli stessi l'esercizio di alcuno spazio di discrezionalità. La Corte territoriale evidenzia sul punto che la Difesa, che nutriva dubbi sulla correttezza degli esiti, ben avrebbe potuto attivarsi già in sede di indagini difensive nominando un perito di parte, la cui relazione avrebbe potuto far rilevare eventuali errori, imprecisioni o inesattezze nell'operato della polizia scientifica, così influen- zando il convincimento finale del giudice. Ma nulla di tutto ciò è stato fatto. Inoltre, si dà atto che i rilievi dattiloscopici appaiono del tutto attendibili. Anzitutto, perché hanno riguardato non una sola, bensì due impronte digitali, entrambe corrispondenti a, quelle dell'imputato per ben 18 punti per ciascuna, laddove è difficile ipotizzare che la polizia scientifica sia caduta reiteratamente in errore, nello stesso caso, con riguardo al medesimo individuo. E poi perché le doglianze sul punto sono generiche in quanto la Difesa non segnala alcuno speci- fico errore che possa avere inficiato l'attribuzione delle impronte all'imputato. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Rom