CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 1962
Cassazione n. 22407/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/07/1962 nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/07/1970 avverso la sentenza del 15/03/2023 del Tribunale di Palermo dato avviso alle parti; letto l'atto di rinuncia al ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15/03/2023, il Tribunale di Palermo confermava la sentenza del 10/11/2021 del Giudice di Pace di Palermo con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 632 cod. pen. perché l'azione penale non doveva essere iniziata per essere la querela tardiva. 2. Avverso tale sentenza del Tribunale di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, la parte civile [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. 3. Preliminarmente, si deve rilevare che è pervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione, a firma del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, allegata all'atto di rinuncia. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 4. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis