CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15582/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni aggravate. 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di carenza motivazionale o manifesta illogicità in relazione al riconoscimento ; operato in sentenza, delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in sede di legittimità alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (cfr. ex multis, da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso del ricorrente, il giudice ha motivato in modo congruo (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata) ritenendo di dover concedere le c:ircostanze ex art. 62- bis cod. pen. in ragione della necessità di adeguare la sanzione al concreto disvalore del fatto commesso e del contegno processuale dell'imputato. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso il 8 febb