Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 18368/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24337/2022 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC iscritto nel Reginde di quest’ultima -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SOCIALI E DEL LAVORO, [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] E DELLA PESCA, [OSCURATO:PERSONA] E TERRITORIALE, UFF.

PROV. [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.99/2022 depositata il 02/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza provvedere sulle spese perché parte intimata non ha svolto attività difensiva; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24337/2022 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC iscritto nel Reginde di quest’ultima -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SOCIALI E DEL LAVORO, [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] E DELLA PESCA, [OSCURATO:PERSONA] E TERRITORIALE, UFF. PROV. [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.99/2022 depositata il 02/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza provvedere sulle spese perché parte intimata non ha svolto attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio.
Decreto Cassazione n. 18368/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris