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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 44703/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agerola il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aosta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 5/11/2020 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusione dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del Longarini, che ha chiesto il rigetto del ricorso; avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità del ricorso; avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Longarini, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di assoluzione degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emessa all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 9 aprile 2019 ed appellata dal Pubblico Ministero.

In tale procedimento [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Pubblico Ministero di Aosta, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], titolare del [OSCURATO:PERSONA] in Aosta, è imputato del delitto di cui agli artt. 117, 319 quater cod. pen., per aver indotto [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'albergo Royal & Golf in Courmayeur, a dare e promettere indebitamente utilità in favore del Cuomo, abusando delle sue qualità o dei poteri di pubblico ufficiale; in particolare il Longarini, essendo titolare di un procedimento penale a carico del [OSCURATO:PERSONA] per gravi reati, in accordo con il Cuomo, avrebbe sollecitato il [OSCURATO:PERSONA] a ricevere forniture di prodotti dal [OSCURATO:PERSONA] per l'albergo Royal & Golf, cui in effetti il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proceduto, assumendo ordini del valore di circa 70-100.000 euro all'anno, fatti commessi in Aosta fino al 31 gennaio 2016 (capo 1). [OSCURATO:PERSONA] è, altresì, imputato dei delitti di cui agli articoli 81, 326, primo comma, 378, 61 n. 9 cod. pen., perché in qualità di Pubblico Ministero in Aosta, avrebbe aiutato [OSCURATO:PERSONA] ad eludere le investigazioni condotte dalla [OSCURATO:PERSONA] di Torino nel procedimento penale n. 33607/14 in materia di criminalità organizzata, rivelandogli, in violazione di doveri inerenti alle funzioni, il fatto di essere questi sottoposto ad intercettazioni telefoniche, informazioni che il Pubblico Ministero di Aosta aveva appreso dei Carabinieri in Aosta per ragione del proprio ufficio in quanto titolare di procedimenti collegati, fatti commessi in Aosta nell'aprile 2015 (capo 2).

2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., due motivi e segnatamente: 1) l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'interpretazione degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 319 quater cod. pen, e, in particolar modo dell'abuso della qualità o dei poteri, dell'attività induttiva, della prospettazione di un indebito vantaggio e dell'utilità indebita al terzo;2) l'erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di favoreggiamento personale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con il primo motivo di ricorso il Procuratore generale deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all'interpretazione operata dalla Corte di Appello di Milano degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art.319 quater cod. pen.

Rileva il Procuratore Generale ricorrente che secondo la sentenza impugnata non vi sarebbe stato abuso di qualità da parte del Longarini, nel consigliare al [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore il Cuomo; tuttavia, far leva sulla qualità di magistrato inquirente e sulla titolarità del procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA] al fine di "pesare" sulla trattativa commerciale che intercorreva tra quest'ultimo e il Cuomo costituirebbe una palese strumentalizzazione della funzione, pienamente idonea ad integrare l'estremo della condotta abusiva.

Osserva, inoltre, il ricorrente che la Corte d'appello aveva affermato che la segnalazione posta in essere dal Longarini sarebbe stata sfumata e indiretta e non tale da ingenerare nel [OSCURATO:PERSONA] uno stato di soggezione in grado di comprimere fortemente la sua libertà di autodeterminazione.

Nella sentenza impugnata si rileva, inoltre, che la sollecitazione non sarebbe stata connotata dall'esplicita e netta prospettazione di un vantaggio processuale nel caso di accoglimento della sollecitazione, né di una conseguenza sfavorevole alla posizione dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] nell'ipotesi di mancata soddisfazione della richiesta.

Da ultimo, nella valutazione della Corte di appello di Milano, non vi sarebbe stato alcun nesso causale tra la telefonata del Longarini e la conclusione del contratto tra l'albergo e il [OSCURATO:PERSONA].

Rileva tuttavia il Procuratore Generale, che era erroneo ritenere l'assenza di un'esplicita prospettazione da parte del pubblico mistero del vantaggio indebito, in quanto la stessa, essendo il [OSCURATO:PERSONA] indagato per riciclaggio e associazione per delinquere, era immediatamente riconoscibile.

Gli esiti assolutori finali del procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA] valorizzati dalla Corte di appello al fine di escludere il reato contestato, per converso, costituirebbero elementi di scarsa significatività e giuridicamente irrilevanti, in quanto l'intensità della pressione prevaricatrice dovrebbe essere valutata con giudizio ex ante per gli effetti che è in grado di spiegare sulla psiche del destinatario.

Rileva il Procuratore generale ricorrente, da ultimo, che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che la pretesa avanzata dal Longarini nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] non fosse stata indebita poiché la conclusione del contratto aveva costituito la naturale conclusione delle trattative iniziate e concluse dalla direzione dell'albergo, che aveva deciso di sostituire il precedente fornitore.

Tale assunto costituirebbe, infatti, un errore di diritto, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] che in passato aveva più volte respinto le offerte del Cuomo, questa volta si era determinato ad accettarla solo in ragione dell'abusiva pressione esercitata dal Longa rin i.

2.1. I difensori degli imputati hanno rilevato che, indipendentemente dalle incongruenze ravvisabili tra la prospettazione in fatto del ricorso e l'esito dell'istruttoria, il Procuratore generale ricorrente, pur deducendo nominalmente la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ha in realtà formulato censure, spesso di puro merito, alle statuizioni della sentenza impugnata, che tutt'al più potrebbero essere astrattamente ascritte nel vizio di motivazione di cui alla lett. e) del medesimo articolo.

I difensori degli imputati hanno, pertanto, richiesto la declaratoria di inammissibilità del primo motivo ricorso per violazione del disposto dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. 3.

Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto esorbita dalla cognizione attribuita alla Corte di Cassazione sul ricorso presentato dalla pubblica accusa in caso di c.d.

"doppia conforme assolutoria".

3.1. L'art. 608, comma 1-bis cod. proc. pen., introdotto nella trama del codice di rito dall'art. 1, comma 69, della legge 23 giugno 2017, n. 103, sancisce che «se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606» e, dunque, solo per eccesso o straripamento di potere (art. 606, comma 1, lett. a), inosservanza o erronea applicazione della legge sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b) o violazione di una norma processuale presidiata da nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza (art. 606, comma 1, lett. c).

Tale disposizione, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, esclude, dunque, l'ammissibilità dei ricorsi presentati dal procuratore generale per gli altri due motivi di ricorso contemplati dall'art. 606, comma 1, cod.proc. pen. e, segnatamente, per la mancata assunzione di una prova decisiva e per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello (ex plurimis: Sez. 2, n. 31931 del 22/06/2021, Mancuso; Sez. 6, n. 5621 del 11/12/2020 (dep. 2021), Mannino, Rv. 280631; Sez. 5, n. 25949 del 22/07/2020, Tani; Sez. 5, n. 5716 del 8/7/2019, dep. 2020, Righetto, Rv. 278322; Sez. 2, n. 22006 del 26/04/2019, Schiavo).

La disciplina dell'art. 608, comma 1-bis cod. proc. pen. è stata introdotta dal legislatore in una logica di deflazione dei ricorsi per cassazione, nonché di ragionevole durata del procedimento, quando vi sono procedimenti nei quali, come nel caso di specie, per entrambi i gradi di giudizio, è stata emessa una sentenza di assoluzione con medesima formula.

Secondo il legislatore, infatti, se il quadro probatorio disponibile, vagliato nel contraddittorio tra le parti in due giudizi di merito, dimostra che l'imputato non è colpevole oltre ogni ragionevole dubbio, le ragioni del proscioglimento si rafforzano e si consolidano, facendo perdere consistenza all'ipotesi accusatoria.

In questa prospettiva si giustifica, a fini deflattivi e in ottemperanza al principio di ragionevole durata del processo, la limitazione del potere di impugnazione del procuratore generale ai soli profili di violazione di legge, posto che la presenza di due pronunce di merito verrebbe già di per sé a costituire il fondamento dell'esistenza di un ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato (cfr. Sez. 6, n. 39562 del 08/06/2017, Mori).

La giurisprudenza di legittimità ha, del resto, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in relazione agli artt.111 e 112 Cost., in quanto la limitazione alla sola violazione di legge della ricorribilità per cassazione della sentenza d'appello confermativa della decisione di proscioglimento da parte del pubblico ministero trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore: nell'esigenza di deflazione del giudizio di legittimità; nell'ontologica differenza di posizione delle parti processuali, giustificativa, nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, di un'asimmetrica distribuzione delle facoltà processuali e di una diversa modulazione dei rispettivi poteri d'impugnazione; nella presunzione di non colpevolezza dell'imputato, stabilizzata dall'esito assolutorio di due gradi di giudizio; nella pienezza del riesame del merito consentito dal giudizio di appello; nell'esigenza di non dilatare i tempi di definizione del processo per l'imputato, assicurandone la ragionevole durata e la stabilizzazione del giudizio di non colpevolezza (Sez. 6, n. 5621 del 11/12/2020 (dep. 2021), Mannino, Rv. 280631; Sez. 4, n. 53349 del 15/11/2018, Schuster, Rv. 274573).3.2.

Il Procuratore generale deduce, in via preliminare, l'inconciliabilità delle conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello nella sentenza impugnata con le risultanze dell'istruttoria svolta, in quanto affermare che il Longarini si sia voluto semplicemente rivolgere ad un amico per raccomandare un altro amico al fine di farlo assumere come principale, se non esclusivo, fornitore dell'albergo costituirebbe un orientamento interpretativo contrastante con le dichiarazioni rese dall'Accornero, dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Coriasco. [OSCURATO:PERSONA], infatti, in quel momento non era un amico del pubblico ministero, bensì un indagato per associazione a delinquere e autoriciclaggio, sottoposto ai poteri investigativi del Longarini.

Questa censura, tuttavia, vertendo sulla dedotta infedeltà delle statuizioni adottate dal giudice di merito rispetto al testo del processo, esula dall'ambito cognitorio riservato alla Corte di Cassazione dall'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Con il successivo profilo di censura il ricorrente rileva che sarebbe stato reso palese dalle circostanze del caso concreto che il Longarini abbia voluto far pesare la sua qualità e i suoi poteri con il [OSCURATO:PERSONA], in quanto pubblico ministero titolare del procedimento penale pendente a suo carico, per interferire sulla trattativa in corso tra il Cuomo e il [OSCURATO:PERSONA], che sino ad allora aveva avuto esito infausto.

Tale condotta, ad avviso del Procuratore generale ricorrente, costituirebbe una palese strumentalizzazione della funzione, pienamente idonea ad integrare il requisito della condotta abusiva di cui all'art. 319 quater cod. pen.

Con tale censura, tuttavia, pur deducendosi formalmente l'erronea applicazione dell'art. 319 quater cod. pen., non si contesta la mancata ascrizione del fatto come accertato dalla sentenza impugnata alla fattispecie di reato bensì l'apprezzamento che ha indotto i giudici di merito ad escludere la sussistenza dell'elemento di fattispecie dell'abuso dei poteri o della qualità e, dunque, al più un vizio della motivazione.

Il Procuratore generale ricorrente, inoltre, contesta l'assunto secondo il quale «la sollecitazione» posta in essere dal Longarini, «sfumata ed indiretta», si collocherebbe «sotto la soglia dell'abuso», essendo stata invece immediatamente riconoscibile per il destinatario, e censura l'assenza di efficacia eziologica tra la stessa e l'utilità che sarebbe stata riconosciuta al Cuomo, ritenuta dalla Corte di appello.

Tali rilievi, tuttavia, pur dedotti quali violazioni della legge penale, sollecitano in realtà una verifica della ragionevolezza, della coerenza e della logicità dell'apprezzamento della Corte di appello di Milano rispetto ai dati probatori raccolti nell'istruttoria e non attengono, almeno direttamente, alla conformità del fatto come accertato dalla sentenza alla fattispecie di reato.Il primo motivo di ricorso è, dunque, inammissibile in quanto non consentito dalla legge.

4. Con il secondo motivo il Procuratore generale deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di favoreggiamento personale.

Rileva il Procuratore Generale ricorrente che la Corte d'appello aveva ritenuto infondata la contestazione di favoreggiamento personale di cui al capo 2) dell'imputazione rilevando che il soggetto agevolato, [OSCURATO:PERSONA], «non era stato né imputato né indagato» e per tale ragione ne era conseguita l'inesistenza del reato presupposto richiesto dalla norma di cui all'art. 378 cod.

Pen.

La Corte d'appello avrebbe ancorato tale ricostruzione alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha ritenuto non configurabile il delitto di favoreggiamento personale quando «risulti accertata l'obiettiva insussistenza del reato presupposto».

Secondo il ricorrente, tuttavia, la circostanza che Cuomo non fosse soggetto indagato né imputato nel procedimento penale n. 36607/14 R.G. non costituirebbe un'ipotesi di obiettiva insussistenza del reato presupposto, equiparabile a quella derivante dalla sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, in quanto il reato presupposto, nel caso di specie, doveva individuarsi nel reato di cui all'art.416 bis cod. pen. per il quale era indagato nel procedimento penale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di esponente della cosca Nitra-Scalzone; ciò in quanto le indagini in questione avevano preso avvio proprio in seguito all'osservazione di un incontro tra il Nitra e il Cuomo avvenuto in data 24 giugno 2014.

Rileva, inoltre, il Procuratore generale ricorrente che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 378 cod. pen. richiede che sia stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione e la sussistenza di investigazioni dell'autorità, non già che il soggetto agevolato sia indagato o imputato del reato presupposto.

Precisa il ricorrente che la fattispecie di reato utilizza il pronome indefinito «taluno» per individuare il soggetto destinatario dell'agevolazione; quel che rileva nella specie sarebbe, dunque, l'esistenza di un'organizzazione criminale cui aderiva uno degli interlocutori del Cuomo, che era stato intercettato per acquisire elementi utili alle indagini.

L'aver contribuito a neutralizzare l'efficacia dello strumento di d'indagine, preavvertendo il titolare dell'utenza intercettata costituirebbe, pertanto, condotta rilevante ai sensi art. 378 cod. pen. per l'indubbio riflesso sulle investigazioni relative al reato associativo.4.1.

Il difensore del Longarini ha, invece, dedotto l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis cod. proc. pen. e ha rilevato, comunque, che l'intervenuta formazione del giudicato sul delitto di rivelazione di segreti di ufficio precluderebbe l'annullamento della sentenza impugnata sul delitto di favoreggiamento, essendosi in presenza di reati contestati all'imputato come commessi in concorso formale.

5. Anche tale motivo di ricorso è inammissibile.

Nel capo di imputazione 2) il pubblico ministero del Tribunale di Milano ha contestato al Longarini la violazione degli artt. 81, 326, primo comma, 378, 61 n.9 cod. pen. e, dunque, la commissione contestuale, a mezzo della medesima condotta, dei delitti di favoreggiamento e di rivelazione di segreto d'ufficio.

Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è configurabile il concorso formale tra il reato di favoreggiamento e quello di rivelazione o utilizzazione di segreti d'ufficio, che, in ragione della sua autonoma e diversa oggettività giuridica, non può ritenersi assorbito nel primo (ex plurimis: Sez. 6, n. 737 del 14/10/2009, Dragone, Rv. 245698; Sez. 6, n. 5947 del 27/02/1998, Scardaccione, Rv. 211958).

La sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha, tuttavia, assolto il Longarini da entrambi tali delitti perché il fatto non sussiste, escludendo che vi sia stata la condotta contestata all'imputato di rivelazione delle intercettazioni in corso in favore del Cuomo.

La Corte di appello di Milano nella sentenza impugnata ha, inoltre, confermato l'assoluzione dell'imputato per tali delitti, escludendo la commissione della condotta violativa delle predette fattispecie astratte.

Il Procuratore generale ha, tuttavia, impugnato esclusivamente la sentenza della Corte di appello in relazione al delitto di favoreggiamento, determinando, al contempo, la formazione del giudicato in relazione al delitto, commesso in concorso formale, di rivelazione di segreto d'ufficio.

L'esame del secondo motivo di ricorso è, pertanto, precluso dal giudicato medio tempore formatosi sull'insussistenza della condotta di rivelazione di segreto di ufficio.

Nel caso di specie, si è infatti di presenza di un concorso formale di reati di pura condotta e, dunque, il proscioglimento del Longarini con sentenza divenuta irrevocabile per il reato di rivelazione di segreti d'ufficio preclude la prosecuzione del giudizio per il reato di favoreggiamento commesso a mezzo della medesima condotta.

Sussiste, infatti, identità del fatto storico rilevante per la violazione del divieto di bis in idem ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. in quanto, come rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016, sulla base della costante interpretazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Cedu della Corte europea dei diritti dell'uomo, «il fatto ... è il medesimo sul piano empirico, ma forma oggetto di una convergenza reale tra distinte norme incriminatrici, tale da generare una pluralità di illeciti penali». [OSCURATO:PERSONA] proprio in tale pronuncia ha, peraltro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., come interpretato dal diritto vivente, «nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui e iniziato il nuovo procedimento pena

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agerola il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aosta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 5/11/2020 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusione dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del Longarini, che ha chiesto il rigetto del ricorso; avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità del ricorso; avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Longarini, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di assoluzione degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emessa all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 9 aprile 2019 ed appellata dal Pubblico Ministero. In tale procedimento [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Pubblico Ministero di Aosta, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], titolare del [OSCURATO:PERSONA] in Aosta, è imputato del delitto di cui agli artt. 117, 319 quater cod. pen., per aver indotto [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'albergo Royal & Golf in Courmayeur, a dare e promettere indebitamente utilità in favore del Cuomo, abusando delle sue qualità o dei poteri di pubblico ufficiale; in particolare il Longarini, essendo titolare di un procedimento penale a carico del [OSCURATO:PERSONA] per gravi reati, in accordo con il Cuomo, avrebbe sollecitato il [OSCURATO:PERSONA] a ricevere forniture di prodotti dal [OSCURATO:PERSONA] per l'albergo Royal & Golf, cui in effetti il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proceduto, assumendo ordini del valore di circa 70-100.000 euro all'anno, fatti commessi in Aosta fino al 31 gennaio 2016 (capo 1). [OSCURATO:PERSONA] è, altresì, imputato dei delitti di cui agli articoli 81, 326, primo comma, 378, 61 n. 9 cod. pen., perché in qualità di Pubblico Ministero in Aosta, avrebbe aiutato [OSCURATO:PERSONA] ad eludere le investigazioni condotte dalla [OSCURATO:PERSONA] di Torino nel procedimento penale n. 33607/14 in materia di criminalità organizzata, rivelandogli, in violazione di doveri inerenti alle funzioni, il fatto di essere questi sottoposto ad intercettazioni telefoniche, informazioni che il Pubblico Ministero di Aosta aveva appreso dei Carabinieri in Aosta per ragione del proprio ufficio in quanto titolare di procedimenti collegati, fatti commessi in Aosta nell'aprile 2015 (capo 2). 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., due motivi e segnatamente: 1) l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'interpretazione degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 319 quater cod. pen, e, in particolar modo dell'abuso della qualità o dei poteri, dell'attività induttiva, della prospettazione di un indebito vantaggio e dell'utilità indebita al terzo;2) l'erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di favoreggiamento personale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con il primo motivo di ricorso il Procuratore generale deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all'interpretazione operata dalla Corte di Appello di Milano degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art.319 quater cod. pen. Rileva il Procuratore Generale ricorrente che secondo la sentenza impugnata non vi sarebbe stato abuso di qualità da parte del Longarini, nel consigliare al [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore il Cuomo; tuttavia, far leva sulla qualità di magistrato inquirente e sulla titolarità del procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA] al fine di "pesare" sulla trattativa commerciale che intercorreva tra quest'ultimo e il Cuomo costituirebbe una palese strumentalizzazione della funzione, pienamente idonea ad integrare l'estremo della condotta abusiva. Osserva, inoltre, il ricorrente che la Corte d'appello aveva affermato che la segnalazione posta in essere dal Longarini sarebbe stata sfumata e indiretta e non tale da ingenerare nel [OSCURATO:PERSONA] uno stato di soggezione in grado di comprimere fortemente la sua libertà di autodeterminazione. Nella sentenza impugnata si rileva, inoltre, che la sollecitazione non sarebbe stata connotata dall'esplicita e netta prospettazione di un vantaggio processuale nel caso di accoglimento della sollecitazione, né di una conseguenza sfavorevole alla posizione dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] nell'ipotesi di mancata soddisfazione della richiesta. Da ultimo, nella valutazione della Corte di appello di Milano, non vi sarebbe stato alcun nesso causale tra la telefonata del Longarini e la conclusione del contratto tra l'albergo e il [OSCURATO:PERSONA]. Rileva tuttavia il Procuratore Generale, che era erroneo ritenere l'assenza di un'esplicita prospettazione da parte del pubblico mistero del vantaggio indebito, in quanto la stessa, essendo il [OSCURATO:PERSONA] indagato per riciclaggio e associazione per delinquere, era immediatamente riconoscibile. Gli esiti assolutori finali del procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA] valorizzati dalla Corte di appello al fine di escludere il reato contestato, per converso, costituirebbero elementi di scarsa significatività e giuridicamente irrilevanti, in quanto l'intensità della pressione prevaricatrice dovrebbe essere valutata con giudizio ex ante per gli effetti che è in grado di spiegare sulla psiche del destinatario. Rileva il Procuratore generale ricorrente, da ultimo, che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che la pretesa avanzata dal Longarini nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] non fosse stata indebita poiché la conclusione del contratto aveva costituito la naturale conclusione delle trattative iniziate e concluse dalla direzione dell'albergo, che aveva deciso di sostituire il precedente fornitore. Tale assunto costituirebbe, infatti, un errore di diritto, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] che in passato aveva più volte respinto le offerte del Cuomo, questa volta si era determinato ad accettarla solo in ragione dell'abusiva pressione esercitata dal Longa rin i. 2.1. I difensori degli imputati hanno rilevato che, indipendentemente dalle incongruenze ravvisabili tra la prospettazione in fatto del ricorso e l'esito dell'istruttoria, il Procuratore generale ricorrente, pur deducendo nominalmente la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ha in realtà formulato censure, spesso di puro merito, alle statuizioni della sentenza impugnata, che tutt'al più potrebbero essere astrattamente ascritte nel vizio di motivazione di cui alla lett. e) del medesimo articolo. I difensori degli imputati hanno, pertanto, richiesto la declaratoria di inammissibilità del primo motivo ricorso per violazione del disposto dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. 3. Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto esorbita dalla cognizione attribuita alla Corte di Cassazione sul ricorso presentato dalla pubblica accusa in caso di c.d. "doppia conforme assolutoria". 3.1. L'art. 608, comma 1-bis cod. proc. pen., introdotto nella trama del codice di rito dall'art. 1, comma 69, della legge 23 giugno 2017, n. 103, sancisce che «se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606» e, dunque, solo per eccesso o straripamento di potere (art. 606, comma 1, lett. a), inosservanza o erronea applicazione della legge sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b) o violazione di una norma processuale presidiata da nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza (art. 606, comma 1, lett. c). Tale disposizione, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, esclude, dunque, l'ammissibilità dei ricorsi presentati dal procuratore generale per gli altri due motivi di ricorso contemplati dall'art. 606, comma 1, cod.proc. pen. e, segnatamente, per la mancata assunzione di una prova decisiva e per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello (ex plurimis: Sez. 2, n. 31931 del 22/06/2021, Mancuso; Sez. 6, n. 5621 del 11/12/2020 (dep. 2021), Mannino, Rv. 280631; Sez. 5, n. 25949 del 22/07/2020, Tani; Sez. 5, n. 5716 del 8/7/2019, dep. 2020, Righetto, Rv. 278322; Sez. 2, n. 22006 del 26/04/2019, Schiavo). La disciplina dell'art. 608, comma 1-bis cod. proc. pen. è stata introdotta dal legislatore in una logica di deflazione dei ricorsi per cassazione, nonché di ragionevole durata del procedimento, quando vi sono procedimenti nei quali, come nel caso di specie, per entrambi i gradi di giudizio, è stata emessa una sentenza di assoluzione con medesima formula. Secondo il legislatore, infatti, se il quadro probatorio disponibile, vagliato nel contraddittorio tra le parti in due giudizi di merito, dimostra che l'imputato non è colpevole oltre ogni ragionevole dubbio, le ragioni del proscioglimento si rafforzano e si consolidano, facendo perdere consistenza all'ipotesi accusatoria. In questa prospettiva si giustifica, a fini deflattivi e in ottemperanza al principio di ragionevole durata del processo, la limitazione del potere di impugnazione del procuratore generale ai soli profili di violazione di legge, posto che la presenza di due pronunce di merito verrebbe già di per sé a costituire il fondamento dell'esistenza di un ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato (cfr. Sez. 6, n. 39562 del 08/06/2017, Mori). La giurisprudenza di legittimità ha, del resto, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in relazione agli artt.111 e 112 Cost., in quanto la limitazione alla sola violazione di legge della ricorribilità per cassazione della sentenza d'appello confermativa della decisione di proscioglimento da parte del pubblico ministero trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore: nell'esigenza di deflazione del giudizio di legittimità; nell'ontologica differenza di posizione delle parti processuali, giustificativa, nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, di un'asimmetrica distribuzione delle facoltà processuali e di una diversa modulazione dei rispettivi poteri d'impugnazione; nella presunzione di non colpevolezza dell'imputato, stabilizzata dall'esito assolutorio di due gradi di giudizio; nella pienezza del riesame del merito consentito dal giudizio di appello; nell'esigenza di non dilatare i tempi di definizione del processo per l'imputato, assicurandone la ragionevole durata e la stabilizzazione del giudizio di non colpevolezza (Sez. 6, n. 5621 del 11/12/2020 (dep. 2021), Mannino, Rv. 280631; Sez. 4, n. 53349 del 15/11/2018, Schuster, Rv. 274573).3.2. Il Procuratore generale deduce, in via preliminare, l'inconciliabilità delle conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello nella sentenza impugnata con le risultanze dell'istruttoria svolta, in quanto affermare che il Longarini si sia voluto semplicemente rivolgere ad un amico per raccomandare un altro amico al fine di farlo assumere come principale, se non esclusivo, fornitore dell'albergo costituirebbe un orientamento interpretativo contrastante con le dichiarazioni rese dall'Accornero, dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Coriasco. [OSCURATO:PERSONA], infatti, in quel momento non era un amico del pubblico ministero, bensì un indagato per associazione a delinquere e autoriciclaggio, sottoposto ai poteri investigativi del Longarini. Questa censura, tuttavia, vertendo sulla dedotta infedeltà delle statuizioni adottate dal giudice di merito rispetto al testo del processo, esula dall'ambito cognitorio riservato alla Corte di Cassazione dall'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. Con il successivo profilo di censura il ricorrente rileva che sarebbe stato reso palese dalle circostanze del caso concreto che il Longarini abbia voluto far pesare la sua qualità e i suoi poteri con il [OSCURATO:PERSONA], in quanto pubblico ministero titolare del procedimento penale pendente a suo carico, per interferire sulla trattativa in corso tra il Cuomo e il [OSCURATO:PERSONA], che sino ad allora aveva avuto esito infausto. Tale condotta, ad avviso del Procuratore generale ricorrente, costituirebbe una palese strumentalizzazione della funzione, pienamente idonea ad integrare il requisito della condotta abusiva di cui all'art. 319 quater cod. pen. Con tale censura, tuttavia, pur deducendosi formalmente l'erronea applicazione dell'art. 319 quater cod. pen., non si contesta la mancata ascrizione del fatto come accertato dalla sentenza impugnata alla fattispecie di reato bensì l'apprezzamento che ha indotto i giudici di merito ad escludere la sussistenza dell'elemento di fattispecie dell'abuso dei poteri o della qualità e, dunque, al più un vizio della motivazione. Il Procuratore generale ricorrente, inoltre, contesta l'assunto secondo il quale «la sollecitazione» posta in essere dal Longarini, «sfumata ed indiretta», si collocherebbe «sotto la soglia dell'abuso», essendo stata invece immediatamente riconoscibile per il destinatario, e censura l'assenza di efficacia eziologica tra la stessa e l'utilità che sarebbe stata riconosciuta al Cuomo, ritenuta dalla Corte di appello. Tali rilievi, tuttavia, pur dedotti quali violazioni della legge penale, sollecitano in realtà una verifica della ragionevolezza, della coerenza e della logicità dell'apprezzamento della Corte di appello di Milano rispetto ai dati probatori raccolti nell'istruttoria e non attengono, almeno direttamente, alla conformità del fatto come accertato dalla sentenza alla fattispecie di reato.Il primo motivo di ricorso è, dunque, inammissibile in quanto non consentito dalla legge. 4. Con il secondo motivo il Procuratore generale deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di favoreggiamento personale. Rileva il Procuratore Generale ricorrente che la Corte d'appello aveva ritenuto infondata la contestazione di favoreggiamento personale di cui al capo 2) dell'imputazione rilevando che il soggetto agevolato, [OSCURATO:PERSONA], «non era stato né imputato né indagato» e per tale ragione ne era conseguita l'inesistenza del reato presupposto richiesto dalla norma di cui all'art. 378 cod. Pen. La Corte d'appello avrebbe ancorato tale ricostruzione alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha ritenuto non configurabile il delitto di favoreggiamento personale quando «risulti accertata l'obiettiva insussistenza del reato presupposto». Secondo il ricorrente, tuttavia, la circostanza che Cuomo non fosse soggetto indagato né imputato nel procedimento penale n. 36607/14 R.G. non costituirebbe un'ipotesi di obiettiva insussistenza del reato presupposto, equiparabile a quella derivante dalla sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, in quanto il reato presupposto, nel caso di specie, doveva individuarsi nel reato di cui all'art.416 bis cod. pen. per il quale era indagato nel procedimento penale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di esponente della cosca Nitra-Scalzone; ciò in quanto le indagini in questione avevano preso avvio proprio in seguito all'osservazione di un incontro tra il Nitra e il Cuomo avvenuto in data 24 giugno 2014. Rileva, inoltre, il Procuratore generale ricorrente che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 378 cod. pen. richiede che sia stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione e la sussistenza di investigazioni dell'autorità, non già che il soggetto agevolato sia indagato o imputato del reato presupposto. Precisa il ricorrente che la fattispecie di reato utilizza il pronome indefinito «taluno» per individuare il soggetto destinatario dell'agevolazione; quel che rileva nella specie sarebbe, dunque, l'esistenza di un'organizzazione criminale cui aderiva uno degli interlocutori del Cuomo, che era stato intercettato per acquisire elementi utili alle indagini. L'aver contribuito a neutralizzare l'efficacia dello strumento di d'indagine, preavvertendo il titolare dell'utenza intercettata costituirebbe, pertanto, condotta rilevante ai sensi art. 378 cod. pen. per l'indubbio riflesso sulle investigazioni relative al reato associativo.4.1. Il difensore del Longarini ha, invece, dedotto l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis cod. proc. pen. e ha rilevato, comunque, che l'intervenuta formazione del giudicato sul delitto di rivelazione di segreti di ufficio precluderebbe l'annullamento della sentenza impugnata sul delitto di favoreggiamento, essendosi in presenza di reati contestati all'imputato come commessi in concorso formale. 5. Anche tale motivo di ricorso è inammissibile. Nel capo di imputazione 2) il pubblico ministero del Tribunale di Milano ha contestato al Longarini la violazione degli artt. 81, 326, primo comma, 378, 61 n.9 cod. pen. e, dunque, la commissione contestuale, a mezzo della medesima condotta, dei delitti di favoreggiamento e di rivelazione di segreto d'ufficio. Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è configurabile il concorso formale tra il reato di favoreggiamento e quello di rivelazione o utilizzazione di segreti d'ufficio, che, in ragione della sua autonoma e diversa oggettività giuridica, non può ritenersi assorbito nel primo (ex plurimis: Sez. 6, n. 737 del 14/10/2009, Dragone, Rv. 245698; Sez. 6, n. 5947 del 27/02/1998, Scardaccione, Rv. 211958). La sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha, tuttavia, assolto il Longarini da entrambi tali delitti perché il fatto non sussiste, escludendo che vi sia stata la condotta contestata all'imputato di rivelazione delle intercettazioni in corso in favore del Cuomo. La Corte di appello di Milano nella sentenza impugnata ha, inoltre, confermato l'assoluzione dell'imputato per tali delitti, escludendo la commissione della condotta violativa delle predette fattispecie astratte. Il Procuratore generale ha, tuttavia, impugnato esclusivamente la sentenza della Corte di appello in relazione al delitto di favoreggiamento, determinando, al contempo, la formazione del giudicato in relazione al delitto, commesso in concorso formale, di rivelazione di segreto d'ufficio. L'esame del secondo motivo di ricorso è, pertanto, precluso dal giudicato medio tempore formatosi sull'insussistenza della condotta di rivelazione di segreto di ufficio. Nel caso di specie, si è infatti di presenza di un concorso formale di reati di pura condotta e, dunque, il proscioglimento del Longarini con sentenza divenuta irrevocabile per il reato di rivelazione di segreti d'ufficio preclude la prosecuzione del giudizio per il reato di favoreggiamento commesso a mezzo della medesima condotta. Sussiste, infatti, identità del fatto storico rilevante per la violazione del divieto di bis in idem ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. in quanto, come rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016, sulla base della costante interpretazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Cedu della Corte europea dei diritti dell'uomo, «il fatto ... è il medesimo sul piano empirico, ma forma oggetto di una convergenza reale tra distinte norme incriminatrici, tale da generare una pluralità di illeciti penali». [OSCURATO:PERSONA] proprio in tale pronuncia ha, peraltro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., come interpretato dal diritto vivente, «nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui e iniziato il nuovo procedimento pena
Sentenza Cassazione n. 44703/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris