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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04333/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 del TRIBUNALE di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese; lette le note conclusive a firma del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'8 marzo 2021, il Tribunale di Potenza ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di diffamazione.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nel motivo qui di seguito sintetizzato, con il quale sono denunziati violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato.Il ricorrente, dopo aver premesso di aver proposto appello avverso la sentenza di primo grado anche per l'omesso esame della sussistenza della esimente del diritto di critica di cui all'art. 51 cod. pen. e omessa motivazione al riguardo, ha evidenziato che, alla stregua delle risultanze processuali risulta insussistente anche il requisito della diffusività, poiché soltanto una persona, il teste Dioyisalvi, ha affermato di aver ricevuto la missiva dell'imputato ritenuta diffamatoria.

La teste [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha dichiarato di non ricordare di aver ricevuto tale lettera e il teste [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di una lettera prodotta dall'imputato, che però non può dirsi essere quella oggetto di contestazione, atteso che il teste specifica essere lettera spedita a tutti i comproprietari e non anche alla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati.

2. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di diffamazione per aver inviato alla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], una lettera contenente contestazioni e critiche dell'operato di costui, quale tecnico incaricato di eseguire dei lavori su un fabbricato di proprietà dell'imputato, durante i quali si era reso necessario spostare un muro divisorio di circa novanta centimetri.

I passaggi della lettera ritenuti offensivi sono stati specificamente indicati nel capo di imputazione: "...artatamente modificati in mio danno...", "...rassicurato ingannevolmente...", "...fare stizzoso ed arrogante..", "...mi era stata estorta", "..peraltro falsificata".

Secondo l'ipotesi accusatoria e i giudici di merito la missiva veniva ricevuta, oltre che dal querelante, anche dagli altri tre destinatari: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorrente ha contestato la sussistenza proprio di tale ultima circostanza ovvero del fatto che la lettera sia stata ricevuta da più di due soggetti, diversi dalla persona offesa.

Insomma, contesta la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone e il correlato elemento psicologico.

In proposito, va ricordato che l'elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva dell'altrui reputazione ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone.

Pertanto, è necessario che l'autore della diffamazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona, ma con tali modalità che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale evento (Sez. 5, n. 36602 del 15/07/2010, Rv. 248431).

In effetti sul tale profilo la motivazione della sentenza appellata risulta carente.

Dopo aver dato atto che certamente la lettera è stata letta dal titolare della ditta esecutrice dei lavori, Diosalvi, il Tribunale ha ritenuto che essa sia stata letta anche dalla sorella dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], sebbene quest'ultima avesse riferito, in sede di esame dibattimentale, "di non ricordare di aver ricevuto la lettera, ma di averla letta in quanto le era stata fatta vedere dal fratello....a seguito di contestazione del P. M., dichiarava di aver letto tante lettere tra le quali forse anche quella proveniente dall'imputato" (pag. 4 del Tribunale).

Il Tribunale non ha motivato in maniera congrua e sufficiente sulle ragioni per cui ha ritenuto di superare le incertezze derivanti dalle dichiarazioni della teste, sicché indubbiamente sussistono i vizi motivazionali denunziati dal ricorrente in ordine alla sussistenza del requisito della comunicazione con più persone, giacché le conclusioni cui giunge la sentenza si basano su mere argomentazioni assertive (si veda, in particolare, l'ultimo capoverso della pagina 5 della sentenza in esame).

3. A quanto sopra rilevato dovrebbe conseguire un annullamento della sentenza impugnata e il rinvio al giudice del merito competente per nuovo esame sul punto.

Sennonché, in via assorbente, va rilevato che nella specie può ritenersi operante la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., sotto il profilo dell'esercizio del diritto di critica.

Va premesso che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato. (Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, P.G. - P.C. in proc.

Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005 -dep. 12/01/2006- Rv. 233749); e ciò ovviamente il giudice di legittimità può e deve fare anche sotto il profilo della sussistenza dell'esimente del diritto di critica ex art. 51 cod. pen., allorquando gli stessi elementi evidenziati nella sentenza impugnata depongono per l'operatività di tale previsione normativa.

Va, altresì, premesso che il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla prospettazione di una violazione, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi.

In particolare, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione e al contesto della esternazione (Sez. 5, n.4853 del 18/11/2016 - dep. 2017, Fava, Rv. 269093).

In altri termini, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Rv. 279133; Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Rv. 268044).

Nella specie, sulla base della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e del contenuto della lettera cui fa riferimento l'imputazione, si evince che il Loguercio ha contestato l'operato non solo dell'ing.

Potenza ma anche della ditta esecutrice dei lavori, di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA], in ragione della constatata non conformità di alcuni dei suddetti lavori alla S.C.I.A. , tanto che si era determinato in precedenza a convocare gli interessati sul cantiere, proprio per far valere le proprie ragioni.

E, nel dare atto della risposta di questi ultimi, tra cui il Potenza, ai suoi rilievi, nella lettera si fa riferimento al "fare stizzoso e arrogante" nel confutare le contestazioni, assumendo che "i lavori eseguiti rispecchiavano le disposizioni" contenute nella scrittura privata del 1 agosto 2013.

Riferendosi a tale scrittura privata e nel contestare l'operato anche del Potenza, il Loguercio ha scritto nella lettera che la sottoscrizione della scrittura privata, peraltro "falsificata" gli era stata "estorta", avendo sempre spiegato nella stessa missiva che tanto era avvenuto per la "fretta", che aveva determinato l'omessa analisi degli elaborati grafici.

Tanto era avvenuto "in perfetta buona fede e perché rassicurato, ingannevolmente, dall'ing.

Potenza", il quale gli aveva garantito che quanto si accingeva a firmare era totalmente conforme con la copia inviatagli via mali.

L'articolato contenuto della lettera in questione, chiaramente finalizzato a contestare i lavori eseguiti, con la riserva anche di proporre azioni di risarcimento danni, rende evidente che le espressioni utilizzate dal Loguercio, pur caratterizzate da toni aspri e parole forti, non si risolvono in una gratuita critica alla persona del Potenza, bensì alle sue capacità professionali e al suo operato quale tecnico incaricato dei lavori sull'immobile di proprietà dell'imputato.

Insomma, dal contesto della missiva in cui sono contenute le espressioni indicate nel capo di imputazione non è affatto palese la carica gratuitamente dispregiativa sul piano personale che il Loguercio ha attribuito ai termini utilizzati per contestare l'operato professionale del Potenza; e ciò è sufficiente anche ad escludere l'elemento soggettivo del reato ascritto (dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale), il quale comunque implica l'uso consapevole, da parte dell'agente, di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive (Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013, Verratti, Rv. 25894301; Sez. 5, n. 4364 del 12/12/2012, Arcadi, Rv. 25439001; Sez. 5, n. 7597 del 11/05/1999, Ben i Riboli E., Rv. 21363101).

4. Ne consegue, che la sentenza impugnata deve essere annullata e, in considerazione della completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito (Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003 - dep. 24/11/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226100), l'annullamento deve essere disposto senza rinvio "perché il fatto non costituisce reato", formula, questa, che, secondo l'orientamento di questa Corte, consegue all'accertamento dell'esistenza di una causa di giustificazione (Sez.

U, n. 40049 del 29/05/2008, P.C. in proc.

Guerra, Rv. 240814) e, nel caso di specie, dell'esercizio del diritto di critica.

P.Q.M.

Annulla senza rinv a sentenza impugnata, per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 del TRIBUNALE di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese; lette le note conclusive a firma del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 marzo 2021, il Tribunale di Potenza ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di diffamazione. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nel motivo qui di seguito sintetizzato, con il quale sono denunziati violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato.Il ricorrente, dopo aver premesso di aver proposto appello avverso la sentenza di primo grado anche per l'omesso esame della sussistenza della esimente del diritto di critica di cui all'art. 51 cod. pen. e omessa motivazione al riguardo, ha evidenziato che, alla stregua delle risultanze processuali risulta insussistente anche il requisito della diffusività, poiché soltanto una persona, il teste Dioyisalvi, ha affermato di aver ricevuto la missiva dell'imputato ritenuta diffamatoria. La teste [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha dichiarato di non ricordare di aver ricevuto tale lettera e il teste [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di una lettera prodotta dall'imputato, che però non può dirsi essere quella oggetto di contestazione, atteso che il teste specifica essere lettera spedita a tutti i comproprietari e non anche alla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di diffamazione per aver inviato alla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], una lettera contenente contestazioni e critiche dell'operato di costui, quale tecnico incaricato di eseguire dei lavori su un fabbricato di proprietà dell'imputato, durante i quali si era reso necessario spostare un muro divisorio di circa novanta centimetri. I passaggi della lettera ritenuti offensivi sono stati specificamente indicati nel capo di imputazione: "...artatamente modificati in mio danno...", "...rassicurato ingannevolmente...", "...fare stizzoso ed arrogante..", "...mi era stata estorta", "..peraltro falsificata". Secondo l'ipotesi accusatoria e i giudici di merito la missiva veniva ricevuta, oltre che dal querelante, anche dagli altri tre destinatari: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorrente ha contestato la sussistenza proprio di tale ultima circostanza ovvero del fatto che la lettera sia stata ricevuta da più di due soggetti, diversi dalla persona offesa. Insomma, contesta la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone e il correlato elemento psicologico. In proposito, va ricordato che l'elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva dell'altrui reputazione ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone. Pertanto, è necessario che l'autore della diffamazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona, ma con tali modalità che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale evento (Sez. 5, n. 36602 del 15/07/2010, Rv. 248431). In effetti sul tale profilo la motivazione della sentenza appellata risulta carente. Dopo aver dato atto che certamente la lettera è stata letta dal titolare della ditta esecutrice dei lavori, Diosalvi, il Tribunale ha ritenuto che essa sia stata letta anche dalla sorella dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], sebbene quest'ultima avesse riferito, in sede di esame dibattimentale, "di non ricordare di aver ricevuto la lettera, ma di averla letta in quanto le era stata fatta vedere dal fratello....a seguito di contestazione del P. M., dichiarava di aver letto tante lettere tra le quali forse anche quella proveniente dall'imputato" (pag. 4 del Tribunale). Il Tribunale non ha motivato in maniera congrua e sufficiente sulle ragioni per cui ha ritenuto di superare le incertezze derivanti dalle dichiarazioni della teste, sicché indubbiamente sussistono i vizi motivazionali denunziati dal ricorrente in ordine alla sussistenza del requisito della comunicazione con più persone, giacché le conclusioni cui giunge la sentenza si basano su mere argomentazioni assertive (si veda, in particolare, l'ultimo capoverso della pagina 5 della sentenza in esame). 3. A quanto sopra rilevato dovrebbe conseguire un annullamento della sentenza impugnata e il rinvio al giudice del merito competente per nuovo esame sul punto. Sennonché, in via assorbente, va rilevato che nella specie può ritenersi operante la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., sotto il profilo dell'esercizio del diritto di critica. Va premesso che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato. (Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, P.G. - P.C. in proc. Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005 -dep. 12/01/2006- Rv. 233749); e ciò ovviamente il giudice di legittimità può e deve fare anche sotto il profilo della sussistenza dell'esimente del diritto di critica ex art. 51 cod. pen., allorquando gli stessi elementi evidenziati nella sentenza impugnata depongono per l'operatività di tale previsione normativa. Va, altresì, premesso che il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla prospettazione di una violazione, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi. In particolare, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione e al contesto della esternazione (Sez. 5, n.4853 del 18/11/2016 - dep. 2017, Fava, Rv. 269093). In altri termini, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Rv. 279133; Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Rv. 268044). Nella specie, sulla base della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e del contenuto della lettera cui fa riferimento l'imputazione, si evince che il Loguercio ha contestato l'operato non solo dell'ing. Potenza ma anche della ditta esecutrice dei lavori, di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA], in ragione della constatata non conformità di alcuni dei suddetti lavori alla S.C.I.A. , tanto che si era determinato in precedenza a convocare gli interessati sul cantiere, proprio per far valere le proprie ragioni. E, nel dare atto della risposta di questi ultimi, tra cui il Potenza, ai suoi rilievi, nella lettera si fa riferimento al "fare stizzoso e arrogante" nel confutare le contestazioni, assumendo che "i lavori eseguiti rispecchiavano le disposizioni" contenute nella scrittura privata del 1 agosto 2013. Riferendosi a tale scrittura privata e nel contestare l'operato anche del Potenza, il Loguercio ha scritto nella lettera che la sottoscrizione della scrittura privata, peraltro "falsificata" gli era stata "estorta", avendo sempre spiegato nella stessa missiva che tanto era avvenuto per la "fretta", che aveva determinato l'omessa analisi degli elaborati grafici. Tanto era avvenuto "in perfetta buona fede e perché rassicurato, ingannevolmente, dall'ing. Potenza", il quale gli aveva garantito che quanto si accingeva a firmare era totalmente conforme con la copia inviatagli via mali. L'articolato contenuto della lettera in questione, chiaramente finalizzato a contestare i lavori eseguiti, con la riserva anche di proporre azioni di risarcimento danni, rende evidente che le espressioni utilizzate dal Loguercio, pur caratterizzate da toni aspri e parole forti, non si risolvono in una gratuita critica alla persona del Potenza, bensì alle sue capacità professionali e al suo operato quale tecnico incaricato dei lavori sull'immobile di proprietà dell'imputato. Insomma, dal contesto della missiva in cui sono contenute le espressioni indicate nel capo di imputazione non è affatto palese la carica gratuitamente dispregiativa sul piano personale che il Loguercio ha attribuito ai termini utilizzati per contestare l'operato professionale del Potenza; e ciò è sufficiente anche ad escludere l'elemento soggettivo del reato ascritto (dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale), il quale comunque implica l'uso consapevole, da parte dell'agente, di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive (Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013, Verratti, Rv. 25894301; Sez. 5, n. 4364 del 12/12/2012, Arcadi, Rv. 25439001; Sez. 5, n. 7597 del 11/05/1999, Ben i Riboli E., Rv. 21363101). 4. Ne consegue, che la sentenza impugnata deve essere annullata e, in considerazione della completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003 - dep. 24/11/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226100), l'annullamento deve essere disposto senza rinvio "perché il fatto non costituisce reato", formula, questa, che, secondo l'orientamento di questa Corte, consegue all'accertamento dell'esistenza di una causa di giustificazione (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, P.C. in proc. Guerra, Rv. 240814) e, nel caso di specie, dell'esercizio del diritto di critica. P.Q.M. Annulla senza rinv a sentenza impugnata, per
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