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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 10370/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5285-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA Oggetto [OSCURATO:PERSONA].G.N.5285/2018 Cron.

Rep.

Ud.26/01/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1888/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/11/2017 R.G.N. 1537/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto la domanda dell’attuale intimato, volta ad accertare l'illegittimità dell'iscrizione alla Gestione separata, di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e la richiesta di versamento dei contributi e relative sanzioni, in relazione all'attività libero professionale espletata nell'anno 2009, quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello ha ritenuto insussistente l'obbligo del professionista- iscritto all’Albo e tenuto al versamento alla Cassa professionale del solo contributo integrativo in considerazione dell'entità dei relativi proventi- di iscrizione alla Gestione separata, assorbito ogni ulteriore profilo dedotto.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, affidato a un motivo; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, (conv. con mod. nella L. n. 111 del 2011), del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53 modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS a carico del professionista avvocato che, pur esercitando la libera professione, non abbia l'obbligo di iscriversi alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] (nel caso di specie, per mancato raggiungimento del limite di reddito).

Il ricorso è fondato, dovendosi dare continuità al principio, costituente diritto vivente, secondo cui "Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis, antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione-l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale" (Cass. n. 30344 del 2017 e successive conformi; v.

Cass. n. 32167 del 2018 relativa alla attività professione di avvocato e, tra le più recenti, Cass. n. 24047/2022).

Nelle more della presente decisione è, peraltro, intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 104 del 2022 che ha dichiarato, per quanto qui solo rileva, non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come interpretato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, secondo l'esegesi di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi, alle cui esaustive argomentazioni, in questa sede, integralmente si rinvia, ha osservato che la norma censurata, risultante dalla disposizione interpretata e da quella interpretativa, si iscrive in una coerente tendenza dell'ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa.

Essa, pertanto, non introduce elementi di irrazionalità, incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale ma, al contrario, nel rivolgersi alle aree soggettive e oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria, assume una funzione di chiusura del sistema stesso e rinviene il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell'art. 38 Cost., comma 2, nei modi indicati dallo stesso parametro al comma 4 (che assegna tale missione a "organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato").

Ne' ciò si pone in contraddizione con l'autonomia regolamentare riconosciuta dallo stesso legislatore in generale alle casse categoriali, laddove queste prevedano - così come faceva, in particolare, la Cassa di previdenza forense prima della riforma del 2012 - un perimetro dell'obbligo assicurativo meno esteso di quello della Gestione separata.

Il rapporto tra il sistema previdenziale categorialee quello della Gestione separata si pone, infatti, in termini non già di alternatività, bensì di complementarità.

In conclusione, la sentenza va cassata e, per essere necessario ulteriore esame alla luce di quanto sin qui detto, la causa dev’essere rinviata al giudice designato in dispositivo al quale è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5285-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA Oggetto [OSCURATO:PERSONA].G.N.5285/2018 Cron. Rep. Ud.26/01/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1888/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/11/2017 R.G.N. 1537/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto la domanda dell’attuale intimato, volta ad accertare l'illegittimità dell'iscrizione alla Gestione separata, di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e la richiesta di versamento dei contributi e relative sanzioni, in relazione all'attività libero professionale espletata nell'anno 2009, quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello ha ritenuto insussistente l'obbligo del professionista- iscritto all’Albo e tenuto al versamento alla Cassa professionale del solo contributo integrativo in considerazione dell'entità dei relativi proventi- di iscrizione alla Gestione separata, assorbito ogni ulteriore profilo dedotto. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, affidato a un motivo; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, (conv. con mod. nella L. n. 111 del 2011), del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53 modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS a carico del professionista avvocato che, pur esercitando la libera professione, non abbia l'obbligo di iscriversi alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] (nel caso di specie, per mancato raggiungimento del limite di reddito). Il ricorso è fondato, dovendosi dare continuità al principio, costituente diritto vivente, secondo cui "Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis, antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione-l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale" (Cass. n. 30344 del 2017 e successive conformi; v. Cass. n. 32167 del 2018 relativa alla attività professione di avvocato e, tra le più recenti, Cass. n. 24047/2022). Nelle more della presente decisione è, peraltro, intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 104 del 2022 che ha dichiarato, per quanto qui solo rileva, non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come interpretato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, secondo l'esegesi di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi, alle cui esaustive argomentazioni, in questa sede, integralmente si rinvia, ha osservato che la norma censurata, risultante dalla disposizione interpretata e da quella interpretativa, si iscrive in una coerente tendenza dell'ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa. Essa, pertanto, non introduce elementi di irrazionalità, incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale ma, al contrario, nel rivolgersi alle aree soggettive e oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria, assume una funzione di chiusura del sistema stesso e rinviene il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell'art. 38 Cost., comma 2, nei modi indicati dallo stesso parametro al comma 4 (che assegna tale missione a "organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato"). Ne' ciò si pone in contraddizione con l'autonomia regolamentare riconosciuta dallo stesso legislatore in generale alle casse categoriali, laddove queste prevedano - così come faceva, in particolare, la Cassa di previdenza forense prima della riforma del 2012 - un perimetro dell'obbligo assicurativo meno esteso di quello della Gestione separata. Il rapporto tra il sistema previdenziale categorialee quello della Gestione separata si pone, infatti, in termini non già di alternatività, bensì di complementarità. In conclusione, la sentenza va cassata e, per essere necessario ulteriore esame alla luce di quanto sin qui detto, la causa dev’essere rinviata al giudice designato in dispositivo al quale è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizi
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