CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36119/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal N3p,i; N,rd Tribunale di 1:4~4 ne confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (capo B) e per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. (capo C), e lo assolveva dal reato di cui all'art. 497 cod. pen. (capo A), procedendo alla conseguente rideterrninazione della pena; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato, attesa la grossolanità del falso documentale presentato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci