CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15034/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
istrato di sorveglianza di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento del 18 novembre 2025 il Magistrato di sorveglianza di Bari,pronunciandosi de plano, dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], aisensi dell’art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), atteso che l’impugnazione erastata trasmessa dal suo difensore all’indirizzo di posta elettronica “[OSCURATO:EMAIL]”, che non era dedicato alla ricezione degli atti diimpugnazione analoghi a quello presentato nell’interesse del reclamante.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], proponevaricorso per cassazione, articolando due motivi di ricorso.Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione del provvedimento impugnato,per non avere il Magistrato di sorveglianza di Bari fatto corretta applicazione della disciplinadel deposito telematico delle impugnazioni, essendo l’indirizzo di posta elettronica“depositoatti [OSCURATO:EMAIL]”, presso cui il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] erastato trasmesso l’1 dicembre 2025, compreso tra quelli indicati nell’elenco predisposto dalDirettore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia condecreto del 9 novembre 2020.Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge dell’ordinanzaimpugnata, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., per esserestata la decisione in esame adottata de plano, senza la fissazione dell’udienza in camera diconsiglio, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.Le considerazione esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevala violazione dell’ordinanza impugnata, per non avere il Magistrato di sorveglianza di Bariapplicato correttamente la disciplina del deposito telematico delle impugnazioni, essendol’indirizzo di posta elettronica “depositoatti [OSCURATO:EMAIL]”, al quale erastato trasmesso il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA], ex art. 69-bis Ord. pen., compresotra quelli indicati nell’elenco predisposto dal Direttore generale per i sistemi informativiautomatizzati del Ministero della Giustizia con decreto emesso il 9 novembre 2020. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondocui il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] l’1 dicembre 2025, tramite l’avv. [OSCURATO:PERSONA],v e n i v a t r a s m e s s o a l l ’ i n d i r i z z o d i p o s t a e l e t t r o n i c a“[OSCURATO:EMAIL]”, che non era associato alla ricezione deireclami presentati ex art. 69-bis Ord. pen.Deve ritenersi parimenti incontroverso che l’ indirizzo di posta elettronica“[OSCURATO:EMAIL]”, presso cui il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] erastato trasmesso, è compreso tra quelli indicati nel decreto del Direttore generale per i sistemiinformativi automatizzati del Ministero della Giustizia del 9 novembre 2020, recante«Individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all’art.24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative aiformati degli atti e le ulteriori modalità di invio». In questa, incontroversa, cornice, si tratta di verificare se la trasmissione diun’impugnazione presso un indirizzo di posta elettronica diverso dall’ufficio giudiziario alquale l’atto è destinato, pur se compreso nell’elenco predisposto con decreto del Direttoregenerale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, sopra citato, puòritenersi rituale.A tale quesito occorre fornire risposta negativa.Deve, in proposito, rilevarsi che, su tale questione ermeneutica, sono recentementeintervenute le Sezioni Unite, che erano state chiamate per rispondere al seguente quesito:«Se nel sistema dell’art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia ammissibilel’impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compresonell’elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzatidel 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla,quando essa sia stata ricevuta e presa in carico dalla cancelleria del giudice competenteentro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione».A tale quesito le Sezioni Unite rispondevano affermando il seguente principio di diritto:«L’impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compresonell’elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzatidel 9 novembre 2020, quand’anche riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, èinammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesimamodalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell’indirizzo non compresonell’elenco suddetto alla casella dell’indirizzo compreso» (Sez. U, n. 6565 del 11/12/2025,dep. 2026, Messina, Rv. 289326 - 01).Consegue all’applicazione di questo principio che il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avrebbed o v u t o e s s e r e i n v i a t o a l l ’ i n d i r i z z o d i p o s t a e l e t t r o n i c a“[OSCURATO:EMAIL]” e non a quello presso al quale era trasmessol ’ 1 d i c e m b r e 2 0 2 5 . L ’ i n d i r i z z o d i p o s t a e l e t t r o n i c a“[OSCURATO:EMAIL]”, infatti, pur essendo compreso tra quelliindicati nell’elenco del decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzatidel Ministero della Giustizia del 9 novembre 2020, non era associato al Magistrato disorveglianza di Bari, al quale l’impugnazione era destinata.Deve, al contempo, evidenziarsi che la pronuncia delle Sezioni Unite introduce untemperamento al rigore di tale principio, consentendo che l’impugnazione, ancorchéindirizzata a un indirizzo di posta elettronica diverso da quello associato all’ufficio giudiziarioal quale è destinata, sia trasmesso nei termini processuali previsti per il deposito dellostesso atto al recapito telematico corretto. Tale trasmissione, in particolare, può avvenire siasu impulso della stessa parte impugnante sia su impulso del personale di cancelleria che haricevuto l’atto, che, pur non essendo obbligata a effettuare una tale trasmissione,diligentemente, provveda a trasmettere il provvedimento all’indirizzo di posta elettronicacorretta.Tutto questo comporta che laddove il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], proposto ex art. 69-bis Ord.pen., nel termine di dieci giorni previsto dal quinto comma della stessa disposizione, fossestato trasmesso – su impulso del personale di cancelleria del Tribunale di sorveglianza diB a r i o v v e r o d e l r i c o r r e n t e – a l l ’ i n d i r i z z o d i p o s t a e l e t t r o n i c a“[OSCURATO:EMAIL]”, l’impugnazione avrebbe potuto ritenersiritualmente presentata, pur essendo stato originariamente trasmessa a un indirizzo di postaelettronica non associato al Magistrato di sorveglianza di Bari. Ne discende che, non essendo stato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] presentato all’indirizzodi posta elettronica “[OSCURATO:EMAIL]” ma a un diverso recapitotelematico e non essendo lo stesso, nei termini di cui all’art. 69-bis, comma 5, Ord. pen.,stato trasmesso all’indirizzo corretto, le modalità di presentazione dell’impugnazione inesame non potevano che essere dichiarate inammissibili. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del primo motivo diricorso.3. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva laviolazione di legge dell’ordinanza impugnata, per essere stato il provvedimento in esameadottato de plano, senza la fissazione dell’udienza in camera di consiglio, al di fuori delleipotesi previste dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Osserva il Collegio che il modello procedimentale prefigurato nel giudizio disorveglianza è quello delineato per il processo di esecuzione dall’art. 666 cod. proc. pen.,che prevede la celebrazione di un’udienza in camera di consiglio con la partecipazione delleparti, per dare modo alle stesse di interloquire, in contraddittorio, davanti al giudice.Tuttavia, è prevista una deroga a questa regola generale, con la possibilità di unepilogo decisorio anticipato del procedimento, rilevante in termini d’inammissibilità, ai sensidell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., mediante l’emissione di un provvedimento conprocedura de plano, in assenza di contraddittorio, quando l’istanza «costituisce merariproposizione di una richiesta già rigettata […]» ovvero sia «manifestamente infondata perdifetto delle condizioni di legge […]».Ne discende che il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza de plano,senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dai casi previsti dall’art. 666,comma 2, cod. proc. pen., è affetto da nullità di ordine generale e assoluta, rilevabile d’ufficioin ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod.proc. pen.In questa cornice, deve osservarsi che, tenuto conto delle conclusioni alle quali sigiungeva nel paragrafo precedente, la declaratoria di inammissibilità del reclamo propostoda [OSCURATO:PERSONA], ex art. 69-bis Ord. pen., veniva pronunciata dal Magistrato di sorveglianzadi Bari, con provvedimento plano, nel rispetto della disciplina prevista dall’art. 666, comma 2,cod. proc. pen., di cui si faceva corretta applicazione alla luce del principio di diritto affermatodalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 6565 del 11/12/2025, dep. 2026, Messina, cit.).Il percorso processuale seguito dal Giudice dell’esecuzione, invero, è rispettoso delmodello procedimentale descritto, mancando il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] deirequisiti di legge e la presa di atto di tale carenza non richiedeva accertamenti giurisdizionalio valutazioni discrezionali, come affermato da questa Corte, in un illuminante arresto,secondo cui il provvedimento «di inammissibilità per manifesta infondatezza può essereemesso “de plano”, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l’istanzamanchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d’atto di tale mancanza nonrichieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali» (Sez. 1, n. 32279 del29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 - 01).Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorsopresentato da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]