CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 34978/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti, .con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo con cui i ricorrenti lamentano violazione dell'art.521 cod. proc. pen. è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno correttamente evidenziato che l'erronea indicazione nel capo di imputazione di un fatto del tutto diverso da quello contestato nel decreto di citazione diretta a giudizio è frutto di un mero errore di collazione dell'intestazione della sentenza di primo grado che non ha comportato alcuna compressione dell'esercizio del diritto di difesa (vedi pag. 2 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha, pertanto, correttamente applicato il principio di diritto secondo cui la mancata od erronea trascrizione del capo di imputazione nell'epigrafe della sentenza non comporta alcuna invalidità della sentenza in quanto l'art. 546, comma terzo, cod. proc. pen. sanziona a pena di nullità la sola mancanza o incompletezza del dispositivo di sentenza (vedi Cass. Sez. 6, n. 43465 del 07/10/2015, Rv. 265130 - 01; Sez. 3, n. 28675 del 24/09/2020, R., Rv. 279968 - 01, da ultimo Sez. 1, n. 19077 del 22/03/2023, Trovato, non massimata); rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, oltre ad essere generico, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che i ricorrenti abbia commesso il reato di truffa, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza di primo grado e pag. 2 della sentenza oggetto di ricorso); rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio è generico e non consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massinnata). [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, in proposito, il consolidato orientamento di questa Corte in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio, secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 — 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme