Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01151/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 settembre 1994; avverso la sentenza del 3 aprile 2023 del Giudice di pace di Vallo della Lucania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con le statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Vallo della Lucania, con sentenza emessa il 3 aprile 2023, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni personali, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato alla pena di euro 1.500 di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, formulando un unico motivo di ricorso con il quale deduce che l'azione penale è stata esercitata da un vice- procuratore onorario senza l'apposita delega da parte del Pubblico Ministero in relazione allo specifico procedimento, essendo all'uopo del tutto inidoneo l'ordine di servizio del Procuratore della Repubblica con cui lo stesso avrebbe delegato, in via del tutto generale, le funzioni requirenti ai vice procuratori onorari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che la delega è l'atto con il quale il Procuratore della Repubblica affida a soggetti esterni l'esercizio di determinate attività e la rappresentanza del pubblico ministero in udienza, conservando la piena titolarità delle funzioni delegate.

Ebbene, lo stesso ricorrente riconosce che esiste un provvedimento (qualificato dalla difesa come meramente interno e con funzioni organizzative), con il quale il Procuratore della Repubblica ha assegnato i vari procuratori onorari all'ufficio di Procura presso il giudice di pace.

Questa Corte ha stabilito che nel procedimento penale davanti al giudice di pace, è valida la citazione a giudizio sottoscritta dal vice-procuratore onorario delegato dal Procuratore della Repubblica (Sez. 5, n. 35882 del 17 luglio 2009, Liporace e altro, Rv. 244917).

E, in tal senso, anche la delega rilasciata per l'esercizio di tutte le funzioni proprie del pubblico ministero per cui la legge processuale l'ammette deve considerarsi valida.

Il fatto che il d.Lgs. n. 274 del 2000, all'art. 50, delimiti i poteri attribuibili ai V.P.O. nel procedimento dinanzi al giudice di pace non significa che la delega non possa essere rilasciata contestualmente a tutti i procuratori onorari in servizio presso l'ufficio di Procura, atteso che lo stesso articolo (al contrario dell'art. 72 ord. giud.) non prevede che la delega sia nominativa.

Quanto, poi, al difetto di una (pur necessaria) indicazione specifica del procedimento oggetto di delega, l'assenza di una specifica produzione dell'atto oggetto di censura (pur evidenziato come esistente), non permette un valido esercizio del sindacato riservato a questa Corte.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2023 Il nsigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 settembre 1994; avverso la sentenza del 3 aprile 2023 del Giudice di pace di Vallo della Lucania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con le statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Vallo della Lucania, con sentenza emessa il 3 aprile 2023, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni personali, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato alla pena di euro 1.500 di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, formulando un unico motivo di ricorso con il quale deduce che l'azione penale è stata esercitata da un vice- procuratore onorario senza l'apposita delega da parte del Pubblico Ministero in relazione allo specifico procedimento, essendo all'uopo del tutto inidoneo l'ordine di servizio del Procuratore della Repubblica con cui lo stesso avrebbe delegato, in via del tutto generale, le funzioni requirenti ai vice procuratori onorari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che la delega è l'atto con il quale il Procuratore della Repubblica affida a soggetti esterni l'esercizio di determinate attività e la rappresentanza del pubblico ministero in udienza, conservando la piena titolarità delle funzioni delegate. Ebbene, lo stesso ricorrente riconosce che esiste un provvedimento (qualificato dalla difesa come meramente interno e con funzioni organizzative), con il quale il Procuratore della Repubblica ha assegnato i vari procuratori onorari all'ufficio di Procura presso il giudice di pace. Questa Corte ha stabilito che nel procedimento penale davanti al giudice di pace, è valida la citazione a giudizio sottoscritta dal vice-procuratore onorario delegato dal Procuratore della Repubblica (Sez. 5, n. 35882 del 17 luglio 2009, Liporace e altro, Rv. 244917). E, in tal senso, anche la delega rilasciata per l'esercizio di tutte le funzioni proprie del pubblico ministero per cui la legge processuale l'ammette deve considerarsi valida. Il fatto che il d.Lgs. n. 274 del 2000, all'art. 50, delimiti i poteri attribuibili ai V.P.O. nel procedimento dinanzi al giudice di pace non significa che la delega non possa essere rilasciata contestualmente a tutti i procuratori onorari in servizio presso l'ufficio di Procura, atteso che lo stesso articolo (al contrario dell'art. 72 ord. giud.) non prevede che la delega sia nominativa. Quanto, poi, al difetto di una (pur necessaria) indicazione specifica del procedimento oggetto di delega, l'assenza di una specifica produzione dell'atto oggetto di censura (pur evidenziato come esistente), non permette un valido esercizio del sindacato riservato a questa Corte. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2023 Il nsigliere este
Sentenza Cassazione n. 01151/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris