CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2021
Cassazione n. 35488/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 11131-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 580/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 11131 sez. ML - ud. 06-07-2021 -2- RG 11131/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 26 settembre 2019, la Corte d'appello di L'Aquila accertava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere dal Fondo di Garanzia presso l'Inps la corresponsione dell'importo richiesto a titolo di T.f.r.: così riformando la sentenza di primo grado, che ne aveva invece rigettato la domanda; 2. contrariamente al Tribunale, essa riteneva che al lavoratore non fosse imputabile la responsabilità della mancata tempestiva attivazione di una procedura esecutiva, per non essersi procurato un titolo esecutivo giudiziale utilmente azionabile nei confronti della datrice insolvente Athenis s.r.I., che si era cancellata dal registro delle imprese nelle more del giudizio riassunto dal medesimo davanti al Tribunale di Roma, in favore del quale il Tribunale di Chieti, inizialmente adito, aveva declinato la competenza; 3. con atto notificato il 2 (5 marzo) marzo 2020, l'Inps ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380b1s c.p.c., cui il lavoratore resisteva con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 24 I. 88/1989, 47 d.p.r. 639/1970, nel testo sostituito dall'art. 4, primo comma d.l. 384/1992 conv. in I. 438/1992, con riferimento agli artt. 2968 e 2969 c.c., per decadenza, rilevabile d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità, del lavoratore dal diritto ad ottenere la prestazione a carico del Fondo di Garanzia, a titolo di T.f.r., per l'introduzione del giudizio (con ricorso depositato il 27 maggio 2016) oltre il termine di un anno e trecento giorni, stabilito a pena di decadenza, dalla data (19 marzo 2014) di presentazione della domanda in via amministrativa (primo motivo); 2. il motivo è fondato; 3. questa Corte ha affermato (Cass. 3 aprile 2019, in 9275, con ampio richiamo di precedenti in motivazione), in una controversia sostanzialmente sovrapponibile a quella odierna e pertanto esattamente in termini, che, per la natura di ordine pubblico della decadenza sostanziale dall'azione, essa è rilevabile anche d'ufficio RG 11131/2020 in ogni stato e grado del processo, e per la prima volta anche in Cassazione (Cass. s.u. 30 ottobre 2008, n. 26019); che inoltre il termine annuale per la proposizione dell'azione giudiziale è applicabile anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" ai sensi dell'art. 24 I. 88/1989, richiamato dall'art. 47, terzo comma d.p.r. 639/1970 (Cass. s.u. 17 settembre 2009, n. 19992); che esso decorre dall'esaurimento dei ricorsi in via amministrativa, nel termine di trecento giorni corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dall'art. 7 I. 533/1973 e di centottanta giorni previsto per la decisione del ricorso amministrativo dall'art. 46, quinto e sesto comma I. 88/1989 dalla presentazione delle domande amministrative all'Inps: senza possibilità di deroga per effetto di un'eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa o di una decisione del ricorso tardivamente proposto, in quanto circostanze inidonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere (Cass. s.u. 29 maggio 2009, n. 12718; Cass. s.u. 17 settembre 2009, n. 19992); 3.1. nel caso di specie, il termine di decadenza è ampiamente decorso, essendo stata presentata la domanda in via amministrativa il 19 marzo 2014 e il giudizio introdotto (con ricorso depositato il 27 maggio 2016), ben oltre il termine di un anno e trecento giorni; 4. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 dig. 80/1992, 1176 c.c., per inerzia del lavoratore nel procurarsi un titolo giudiziale nei confronti della datrice insolvente (secondo motivo); 5. esso è assorbito; 7. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e, con decisione nel merito, la domanda del lavoratore rigettata, con la compensazione delle spese dei gradi di merito (tenuto conto dei tempi di RG 11131/2020 consolidamento degli orientamenti della giurisprudenza, anche di legittimità) e la liquidazione di quelle del giudizio di legittimità secondo il regime di soccombenza; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del ricorrente; dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell'Inps, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 2.000,00 / per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Così deciso nella Adunanza camerale del