CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2025
Cassazione n. 34567/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21888/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha confer- mato la pronuncia del Tribunale locale del 9 maggio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannata alla pena di mesi due di reclusione ed euro 300 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, n. 5 e 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Lo stesso, in particolare, prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste ovvero non è accompagnato dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto im- porre al giudice l'assoluzione o H proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Tale censura costituisce invero un "non motivo" perché non deduce l'as- senza di motivazione o vizi motivazionali ovvero violazioni di legge o altre censure contemplate nell'art. ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., laddove si sostanzia nella mera deduzione di una omessa pronuncia assolutoria ex art. 129 cod. pen., senza alcuna specificazione di quali sarebbero le circostanze deponenti in tal senso e con riferimento a giudizio di secondo grado instaurato da un appello avente a oggetto la sola commisurazione giudiziale della pena e conclusosi con sentenza di conferma del trattamento sanzionatorio anche in considerazione della rilevanza dei fatti come accertati all'esito del giudizio di primo grado (sul contenuto essen- ziale dell'atto d'impugnazione si vedano, ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01, e, tra le più recenti. Sez. 30040 del 23/05/2024, Amato, in motivazione, e Sez. 4. Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione; nonché, per lo specifico riferimento alla qualificazione in termini di «non motivo» della censura non rispettosa del detto contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, Sez. 4, n. 30620 del 13/06/2024, T., in motivazione, e Sez. 4, n. 27761 del 04/05/2023, Titone, in motivazione).N. 21888/2025 R.G. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 07/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] FI ig