CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 29776/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dalla Corte di appello di Napoli;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha presoart. 599-bis cod. proc. pen. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, harideterminato la pena inflitta in primo grado al ricorrente in relazione al delittoprevisto dall’art. 391-ter cod. pen.Nel recepire il c.d. concordato, la Corte di appello di Napoli ha dato atto chenegli originari motivi di appello ve ne erano relativi alla affermazione diresponsabilità, e altri alla determinazione del trattamento sanzionatorio, conrichiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e contenimentodel trattamento sanzionatorio. Il concordato – con rinuncia ai motivi di appello –ha sottoposto alla delibazione della Corte di appello la sola determinazione deltrattamento sanzionatorio (riconoscendo all’imputato le circostanze attenuantigeneriche e ridimensionando l’entità della condanna inflitta in primo grado).2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo un unicomotivo di ricorso, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione all’art. 129cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe omesso di motivare in ordine alleragioni per cui deve ritenersi la responsabilità penale dell’imputato, fornendo sulpunto motivazioni apodittiche.3. Si tratta di ricorso inammissibile, suscettibile di trattazione senza formalità,ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.Si deve qui dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale: ilricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a norma dell’art. 599-bis cod.proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione dellavolontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministerosulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, essendoinammissibili, invece, le doglianze relative ai motivi rinunciati ed alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen.L'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica, infatti, la rinuncia adedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche serelativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione diuna pena illegale (cfr. tra le altre, Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024,Abbattista, Rv. 285702; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619;Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628; Sez. 6, n. 41254 del04/07/2019, Leone, Rv. 277196).4. Il ricorso è dunque inammissibile. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe al versamento della somma, equitativamente determinata, di tremila euro infavore della Cassa delle ammende, non essendovi elementi per escludere che ilricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità". P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]