CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 21532/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA• 419/11; • I. e I. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso straordinario; Ritenuto che la sentenza anzidetta - con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione, resa in sede di rinvio dopo l'accoglimento del ricorso precedente - non è incorsa in errore revocatorio; che, infatti, la sentenza di inammissibilità è basata sul presupposto, tratto da una plausibile interpretazione della originaria sentenza di annullamento, secondo cui la ragione di quest'ultimo risiedesse solo nella mancata riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen. sugli aumenti, ex art. 81 cpv. cod. pen., relativi a reati-satellite già giudicati in rito abbreviato; che non si è dunque in presenza di una svista percettiva in cui sia incorso il giudice di legittimità, ma di una sua valutazione, a tutto concedere solo opinabile, che, come tale, non può essere rimessa in discussione tramite ricorso straordinario; Rilevato, pertanto, che quest'ultimo, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].eco Centofanti