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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 06881/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria inviata in limine; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato ed alla qualificazione del fatto di reato, non è consentito in quanto si riduce nella formulazione di ipotesi alternative, non scrutinabili in questa sede, in sostanza assimilabili a critiche di merito sull'esercizio da parte del giudice di appello della propria discrezionalità valutativa del fatto, deducibile in sede di legittimità solamente se si riflette in una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; nel caso concreto la motivazione, seppure sintetica, è presente e non manifesta contraddizioni ovvero illogicità, tanto meno manifeste, cioè emergenti ictu oculi, nella rappresentazione di una vicenda che, per la sua estrema semplicità, non offre alcuno spazio ad interpretazioni ulteriori; ritenuto che l'argomento dell'assorbimento del capo 3 nel capo 1 di imputazione viene implicitamente respinto dall'affermazione di responsabilità per tutti i reati e dalla specifica motivazione in ordine alla specifica modalità minacciosa integrata proprio dalla attribuzione della falsa qualità di operatore di polizia in borghese; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 14 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere'estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria inviata in limine; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato ed alla qualificazione del fatto di reato, non è consentito in quanto si riduce nella formulazione di ipotesi alternative, non scrutinabili in questa sede, in sostanza assimilabili a critiche di merito sull'esercizio da parte del giudice di appello della propria discrezionalità valutativa del fatto, deducibile in sede di legittimità solamente se si riflette in una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; nel caso concreto la motivazione, seppure sintetica, è presente e non manifesta contraddizioni ovvero illogicità, tanto meno manifeste, cioè emergenti ictu oculi, nella rappresentazione di una vicenda che, per la sua estrema semplicità, non offre alcuno spazio ad interpretazioni ulteriori; ritenuto che l'argomento dell'assorbimento del capo 3 nel capo 1 di imputazione viene implicitamente respinto dall'affermazione di responsabilità per tutti i reati e dalla specifica motivazione in ordine alla specifica modalità minacciosa integrata proprio dalla attribuzione della falsa qualità di operatore di polizia in borghese; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere'estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06881/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris