CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32771/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente PI ORDINANZA sul ricorso 17275-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]1ATION [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2972/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 22/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo ad IVA per l'anno d'imposta 2007 con il quale l'Ufficio recuperava VIVA su fatture relative a cessioni all'esportazione; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva l'appello affermando che la prova delle cessioni all'esportazione può essere fornita anche in maniera non formale, mediante la produzione di una dichiarazione, autenticata da un notaio, del rappresentante legale della società contribuente, il quale attestava che la merce fatturata dalla predetta società era effettivamente giunta negli [OSCURATO:PERSONA] e non rileva la presenza di diversi errori ed omissioni dello spedizioniere (non potendosi dunque addebitare una responsabilità in capo alla società contribuente) nella compilazione delle bolle doganali (di trascrizione e di calcolo) che hanno determinato una insufficienza della documentazione prodotta al fine dell'accertamento dell'effettiva esportazione della merce considerata. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972, 346 del d.P.R. n. 43 del 1973 nonché dell'art. 2697 cod. Ric. 2021 n. 17275 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- civ. in quanto l'onere della prova dell'esportazione è in capo alla parte contribuente e tale prova non può essere fornita mediante documenti di origine privata ma attraverso una formale attestazione della dogana di partenza. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di esportazioni al di fuori del territorio dell'UE in regime di esenzione d'IVA, di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo vigente "ratione temporis"), la destinazione dei beni all'esportazione non può essere provata dal contribuente allegando documentazione di origine privata, quali le fatture o la documentazione bancaria attestante il pagamento, in quanto la normativa doganale richiede a tal fine mezzi di prova certi ed incontrovertibili, quali le attestazioni di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana, ai sensi dell'art. 346 del d.P.R. n. 43 del 1973, o la vidimazione apposta dall'ufficio doganale sulla fattura, o anche le bolle di accompagnamento, i documenti internazionali di trasporto e gli altri documenti previsti dall'amministrazione finanziaria, purché risulti la vidimazione dell'ufficio doganale comprovante l'uscita della merce dal territorio doganale o quella delle autorità pubbliche dello Stato estero importatore, comprovante l'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione (Cass. n. 11112 del 2022); in tema di recupero dell'IVA per cessioni al di fuori dei confini dell'Unione europea, nelle esportazioni indirette di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 633 del 1972, la prova dell'avvenuta uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione deve essere fornita dal cedente mediante l'esemplare 3 DAU, munito di timbro e visto Ric. 2021 n. 17275 sez. MT - ud. 29-09-2022 -3- dell'ufficio doganale di uscita, se la dichiarazione di esportazione è effettuata sulla base del [OSCURATO:PERSONA] (DAU), ovvero esibendo la propria fattura di vendita, su cui siano riportati gli estremi della bolletta doganale ed il visto dell'ultima dogana in uscita dal territorio unionale, senza che sia sufficiente, in caso di transito da una pluralità di uffici, solo quello del primo ufficio (Cass. n. 33483 del 2018). La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto per un verso che la prova delle cessioni all'esportazione potesse essere fornita anche in maniera non formale, mediante la produzione di una dichiarazione, autenticata da un notaio, del rappresentante legale della società contribuente, attestante che la merce fatturata dalla predetta società era effettivamente giunta negli [OSCURATO:PERSONA] e per un altro verso che non rilevasse la presenza di diversi errori ed omissioni dello spedizioniere (non potendosi dunque addebitare una responsabilità in capo alla società contribuente) nella compilazione delle bolle doganali (di trascrizione e di calcolo) che hanno determinato una insufficienza della documentazione prodotta al fine dell'accertamento dell'effettiva esportazione della merce considerata. La destinazione dei beni all'esportazione non può infatti essere provata dal contribuente allegando documentazione di origine privata, in quanto la normativa doganale richiede mezzi di prova certi ed incontrovertibili, quali le attestazioni di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Ric. 2021 n. 17275 sez. MT - ud. 29-09-2022 -4- Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il motivo di impugnazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di