CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24856/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22532/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Piemonte n. 26, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] della Valle e all’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giust e procur e specialiin atti; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 286/35/17, depositata il 31gennaio 2017. Vista la requisitoria scritta depositata dal sostituto procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del settimo motivo. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Sospensione.Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del9 febbraio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 286/35/17 del 31 / 0 1 /201 7 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza n. 914/59/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), la quale aveva rigettato il ricorso propost o dalla società contribuente avversodue avvis i di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativ e agli anni d’imposta 2006e 2007; 1.1. come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, con gli avvisidi accertamento era stat o rettificat o il reddito della società contribuente per avere quest’ultima posto in essere operazioni di compravendita immobiliare e di leasing immobiliare nel loro complesso fraudolente e dirette ad ottenere indebiti vantaggi fiscali; 2. avverso la sentenza della [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi; 3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, la società contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio al fine di addivenire alla definizione agevolata della controversia; 2. preso atto della sussistenza dei presupposti di legge, la causa va sospesa e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dichiara la sospensione del presente giudizio exart. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nu