CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 gennaio 2020
Cassazione n. 36078/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 24144/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - Oggetto: IMU –leasing – risoluzione contratto –soggettività passiva Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 225/03/20 depositata in data 21/01/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava gli avvisi di accertamento notificati per IMU 2012 e 2013 con i quali l’Ente impositore richiedeva i conseguenti maggiori tributi, in uno con interessi e sanzioni di legge; - la CTP rigettava il ricorso con distinte pronunce; - la società contribuen te impugnava tali sentenze; - la CTR, riuniti i giudizi, rigettava il gravame ritenendo che nel contratto di leasing di immobili, in caso di risoluzione del contratto la soggettività passiva del tributo tornasse in capo al concedente/proprietario indipendentemente dall’ottenimento da parte di quest’ultima della disponibilità del bene dedotto in contratto; - ricorre a questa Corte la società e con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso il Comune di Crevalcore; entrambe le partihanno anche deposit ato memoria; Considerato che: - il primo motivo di impugnazione deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, c. 2 e 9 c. 1 del d. Lgs. n. 23 del 2011 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto sussistente, nel caso di cui in premessa, la soggettività passiva ai fini IMU in capo al concedente il bene il leasing; - il motivo è infondato; - questa Corte ha chiarito come con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto, il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore (Cass. n. 29973/2019); - il precedente contrasto giurisprudenziale, in ordine al quale si argomenta analiticamente e invero brillantemente in ricorso, può considerarsi infatti superato dall'intervento di due ulteriori pronunce successive (Cass. n. 25249/2019 e n. 29973/2019) che hanno confermato l'orientamento secondo il quale dalla data di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing il contratto cessa, e quindi il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo con la conseguente traslazione dell'obbligo di corrispondere il tributo relativo all'immobile sul proprietario (società di leasing); - in particolare, la sentenza n. 29973/2019 , nel cui solco si è posta la successiva giurisprudenza sezionale sul tema in esame, si è fatta carico di confutare tutte le argomentazioni contenute nella pronuncia n. 19166/2019 sulla quale si incentra l’impugnazione di fronte a questa Corte (specialmente a pag. 14 dell’atto) ribadendo il principio che «nell'alveo Imu si predilige l'esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell'utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso. E' il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene, quindi il venir meno dell'originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest'ultimo, determinando l'automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto del principio della legalità che Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] impone appunto una rigorosa applicazione dei presupposti d'imposta a prescindere da quanto previsto nelle varie istruzioni ministeriali. Dal chiaro dettato normativo contenuto nel menzionato articolo discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto, il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore.»; - il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 6 c. 2 del d. Lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di disapplicare le sanzioni, a fronte del contrasto giurisprudenziale sul punto posto con il primo motivo; - anche tale motivo va rigettato; - come e ccepito in controricorso, la questione relativa alla non debenza delle sanzioni non risulta proposta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in primo grado di fronte alla CTP, risultando solo dedotta in grado di appello; - il motivo, quindi, risulta privo di autosufficienza poiché la giurisprudenza di questa Corte costantemente ritiene (Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019) che q ualora unaquestione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa; - pertanto, il ricorso è rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente, che liquida in euro 2.300,00 oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi liquidati in euro 200,00 e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 , comma 1 - quater del d. P . R . n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificat