CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11455/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 del GIP TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 36671_25 rilevato che, con un unico, identico, motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 129 e 444, cod. proc. pen. in ordine alla censurabile motivazione circa la sussistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento dal reato loro ascritto; ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalle difese è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; che infatti, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); ritenuto, conclusivamente, che ciascun ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione; [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3463/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36671/2025 - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 del GIP TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 36671_25 rilevato che, con un unico, identico, motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 129 e 444, cod. proc. pen. in ordine alla censurabile motivazione circa la sussistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento dal reato loro ascritto; ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalle difese è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; che infatti, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); ritenuto, conclusivamente, che ciascun ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione; P.Q.MtN 2 2026 Fu:P.Q.MtN 2 2026 Fu: