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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 34908/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità per la lesione del diritto di difesa derivante dalla ritenuta tardività della comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale, è manifestamente infondato: è vero che le conclusioni del PG, tempestivamente depositate in data 26.1.2024, sono state comunicate alla difesa in data 12.2.2024, ovvero il giorno successivo alla trasmissione di quelle della difesa, pervenute in data 11.2.2024 rispetto all'udienza di appello fissata per il giorno 16.2.2024; è pur vero che nel giudizio di appello celebrato con le forme previste dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata trasmissione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale non integra una nullità per violazione del diritto di difesa, in quanto, per il carattere tassativo delle nullità e per l'assenza di una specifica sanzione processuale, è necessario indicare il concreto pregiudizio derivato alle ragioni difensive (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 49964 del 14/11/2023, Corridore, Rv. 285645 - 01), e ciò non è avvenuto nella specie, resa in una fattispecie nella quale le conclusioni del Procuratore Generale contenevano, come nel caso di specie - cfr., fg. 33 del fascicolo d'appello - la mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado, sicché, in difetto della deduzione di un pregiudizio alle prerogative difensive, la Corte ha escluso che l'omessa comunicazione avesse prodotto concreto nocumento per il ricorrente; conf., Sez. 7 , n. 32812 del 16/03/2023, Andreoni, Rv. 285331 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato, infine, che nulla può essere liquidato in favore della parte civile che ha trasmesso delle conclusioni senza nulla argomentare in ordine al ricorso (cfr., Sez. 2 , n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834 - 01, in cui la Corte ha spiegato che nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua mancata partecipazione non può essere qualificata come revoca tacita e che la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen. è svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile.

Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità per la lesione del diritto di difesa derivante dalla ritenuta tardività della comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale, è manifestamente infondato: è vero che le conclusioni del PG, tempestivamente depositate in data 26.1.2024, sono state comunicate alla difesa in data 12.2.2024, ovvero il giorno successivo alla trasmissione di quelle della difesa, pervenute in data 11.2.2024 rispetto all'udienza di appello fissata per il giorno 16.2.2024; è pur vero che nel giudizio di appello celebrato con le forme previste dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata trasmissione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale non integra una nullità per violazione del diritto di difesa, in quanto, per il carattere tassativo delle nullità e per l'assenza di una specifica sanzione processuale, è necessario indicare il concreto pregiudizio derivato alle ragioni difensive (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 49964 del 14/11/2023, Corridore, Rv. 285645 - 01), e ciò non è avvenuto nella specie, resa in una fattispecie nella quale le conclusioni del Procuratore Generale contenevano, come nel caso di specie - cfr., fg. 33 del fascicolo d'appello - la mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado, sicché, in difetto della deduzione di un pregiudizio alle prerogative difensive, la Corte ha escluso che l'omessa comunicazione avesse prodotto concreto nocumento per il ricorrente; conf., Sez. 7 , n. 32812 del 16/03/2023, Andreoni, Rv. 285331 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato, infine, che nulla può essere liquidato in favore della parte civile che ha trasmesso delle conclusioni senza nulla argomentare in ordine al ricorso (cfr., Sez. 2 , n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834 - 01, in cui la Corte ha spiegato che nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua mancata partecipazione non può essere qualificata come revoca tacita e che la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen. è svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 34908/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris