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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 08539/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 24593/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Piazza S. Andrea della Valle, 3, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n. 6044/09/17 depositata in data 19/10/2027, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: il sig. [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, ha impugnato l'avviso di accertamento TFK011402162/2011, periodo d'imposta 2007 - IRPEF, emesso a seguito dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate - DP di 2 Latina - per l'accertamento di una maggiore imposta di € 16.562,00, oltre addizionali regionale e comunale; - la CTP di Latina accoglieva il ricorso; l'Ufficio gravava tal pronuncia di appello; con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello; - ricorre a questa Corte il sig. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivt; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; Considerato che: - il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, ma non lo depositava mentre l'Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso; Rilevato che: - parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso in data 18 aprile 2018, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti; - considerato che ciò comporta, ex art. 369, cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la soccombenza (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750), in ragione del fatto che la parte controricorrente ha apprestato delle difese e che al momento in cui gli è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente sospettare che il ricorso non sarebbe stato successivamente depositato nella cancelleria della Cassazione e che quindi tali difese sarebbero risultate inutili in virtù della inevitabile dichiarazione di improcedibilità del ricorso; non sussistono i requisiti per il c.d.

"raddoppio" del contributo unificato per atti giudiziari (intrj FnFsiv7Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 p.q.m. dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.000, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, l'8 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] _, ei tt_,_ DEPOSITATO !M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 24593/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Piazza S. Andrea della Valle, 3, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n. 6044/09/17 depositata in data 19/10/2027, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: il sig. [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, ha impugnato l'avviso di accertamento TFK011402162/2011, periodo d'imposta 2007 - IRPEF, emesso a seguito dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate - DP di 2 Latina - per l'accertamento di una maggiore imposta di € 16.562,00, oltre addizionali regionale e comunale; - la CTP di Latina accoglieva il ricorso; l'Ufficio gravava tal pronuncia di appello; con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello; - ricorre a questa Corte il sig. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivt; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; Considerato che: - il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, ma non lo depositava mentre l'Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso; Rilevato che: - parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso in data 18 aprile 2018, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti; - considerato che ciò comporta, ex art. 369, cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la soccombenza (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750), in ragione del fatto che la parte controricorrente ha apprestato delle difese e che al momento in cui gli è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente sospettare che il ricorso non sarebbe stato successivamente depositato nella cancelleria della Cassazione e che quindi tali difese sarebbero risultate inutili in virtù della inevitabile dichiarazione di improcedibilità del ricorso; non sussistono i requisiti per il c.d. "raddoppio" del contributo unificato per atti giudiziari (intrj FnFsiv7Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 p.q.m. dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.000, oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, l'8 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] _, ei tt_,_ DEPOSITATO !M
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