CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19719/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a LEGNANO il 27/09/1977 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, n. 2), cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione e inosservanza di legge in ordine alla sussistenza della recidiva - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte d'Appello correttamente ritenuto sussistente la recidiva sulla base dei precedenti penali emergenti dal casellario giudiziale, condividendo altresì le valutazioni effettuate dal Giudice di primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MM rzia Vili"' 1