CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 16552/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A moTIvAzA,-». SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in MAROCCO avverso la sentenza del 01/07/2021 del G.I.P. TRIBUNALE DI SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giuseppe RICCARDI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 10 luglio 2021 il giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 444 del codice cli rito, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti per il reato di rapina impropria. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale in ordine alla definizione giuridica del fatto, erroneamente qualificato come rapina consumata e non tentata, in quanto l'addetto alla sicurezza "aveva seguito tutte le fasi della sottrazione" dei capi d'abbigliamento e l'imputato, pertanto, non "aveva acquisito il possesso della res". 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato. 4. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271789; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865). Il principio è stato ribadito anche a seguito dell'inserimento dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). Anche di recente questa Corte ha ribadito che «la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (così Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; in senso conforme cfr. Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 14337 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116). Nel caso di specie la qualificazione giuridica del fatto è stata corretta, avendo la difesa invocato un principio non pertinente, affermato in tema di furto, in contrasto con il diritto vivente in materia di rapina impropria. Infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno da tempo statuito che «l'art. 628 c.p., comma 2, fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso» (Sez. U„ n. 34952 del 19/4/2012, Reina, Rv. 253153; in senso conforme v., ad es., Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858).In sostanza, mentre la rapina propria si consuma (come il furto) solo quando si sono verificati sia la sottrazione della cosa mobile altrui sia l'impossessamento della stessa (e in questo caso soltanto, per la configurabilità del tentativo, rileva la circostanza che l'azione si sia svolta sotto il costante controllo della persona offesa o del personale di vigilanza), la rapina impropria si consuma con la sola sottrazione della cosa, senza che occorra che si sia verificato anche l'impossessamento. Anche da ultimo questa Corte ha ribadito che «per il perfezionamento della rapina impropria è sufficiente l'apprensione del bene altrui e non è necessario l'impossessamento, che, invece, postula l'acquisto del possesso sulla cosa sottratta ad altri; possesso che, secondo la stessa definizione data dall'art.1140 c.c., consiste in una signoria indipendente e autonoma, esercitata dall'agente sulla res» (così Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117). 5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2022. Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Agostini 49 _ [OSCURATO:PERSONA]