CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 13749/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4231/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA G.PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ROMAn.4984/2017depositata il 24/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 9 marzo 2023 - Presidente [OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA] causa numero 14 – r.g. 4231/18 [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 24/11/17 la corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del 2016 del tribunale di Latina, che aveva rigettato l'opposizione a cartella per il pagamento di euro 3402 per crediti contributivi relativi al 2007. In particolare, premesso che la cartella era stata notificata ex articolo 139 e 140 CPC con deposito alla casa comunale ed invio della raccomandata informativa non ritirata per computa giacenza, la corte territoriale ha ritenuto dimostrata la notifica con copia dell’avviso (in quanto non tempestivamente disconosciuta) e ha ritenuto tardiva l’opposizione, essendo stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica. Avverso tale sentenza ricorre per tre motivi la contribuente; la Cassa geometri resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata per mancata considerazione dell’incompletezza della documentazione probatoria prodotta da Equitalia ai fini della notifica della cartella. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla notifica della cartella e vizio di ultrapetizione per avere la corte pronunziato nel merito nonostante l'eccezione della Cassa del difetto di legittimazione quanto al procedimento notificatorio. Con il terzo motivo si deduce erronea interpretazione e violazione di legge, per avere la corte territoriale applicato norma dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte Costituzionale n. 258 del 2012, trascurando la retroattività della pronuncia che non consente di dichiarare la decadenza dell’opposizione. Occorre premettere che il ricorso è stato notificato direttamente alla Cassa invece che all’avvocato domiciliatario; il vizio peraltro risulta esser stato sanato. Invero, questa Corte ha già affermato (Sez. L - , Ordinanza n. 24450 del 17/10/2017, Rv. 646202 -01) che la notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente e non al suo procuratore non determina l'inesistenza, ma la nullità della notificazione, sanabile ex art. 291, comma 1, c.p.c. con la sua rinnovazione, oppure con l'intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall'art. 156, comma 2, c.p.c., applicabile anche al giudizio di legittimità. Ciò posto, il ricorso è inammissibile perché non si parametra alla sentenza impugnata, non specifica i vizi e non richiama le norme rilevanti, mentre gli stessi motivi non sono esplicitamente enunciati e recano,inoltre, in modo peraltro così confuso da non consentire di identificare propriamente il vizio lamentato, una mescolanza tra le doglianze, invocando profili diversi ed incompatibili (quali l’omessa pronuncia, la violazione di legge ed il vizio motivazionale congiuntamente). L’unico profilo distintamente enucleabile dall’esposizione del ricorrente attiene alle censure alla notifica della cartella, in quanto dimostrata con copia di avviso di ricevimento della raccomandata informativa, recante peraltro solo il numero e non anche l’allegazione della cartella. La deduzione è però del tutto priva di pregio per entrambi i profili, in quanto da un lato la copia del documento tiene luogo dell’originale in difetto di un disconoscimento di conformità specifico (nella specie assente) e dall’altro in quanto la prova circa l’assenza della cartella nella raccomandata postale è a carico del destinatario (e nella specie non è stata data in alcun modo). Questa Corte ha infatti già affermato, quanto al primo profilo (tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018, Rv. 651376 - 01) che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale"). Quanto al secondo profilo, si è già detto (Sez. 5 -Sentenza n. 16528 del 22/06/2018, Rv. 649227 - 02) che, in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova. Tali principi sono stati correttamente richiamati dalla corte territoriale, mentre i motivi di ricorso inammissibilmente reiterano le deduzioni già formulate in appello senza rapportarsi alle affermazioni della sentenza impugnata; per altro verso, richiamano –peraltro in modo generico e confuso- presunte carenze motivazionali della sentenza impugnata, non censurabili in presenza di doppia pronuncia conformedi merito. Il terzo motivo, pur mal formulato, va del pari disatteso, e ciò non solo in quanto la decadenza è un limite alla retroattività della pronuncia di costituzionalità, in quanto foriera dell’esaurimento del rapporto (v., tra le tante, Cass.n. 1644 del 22/01/2019, Rv. 652624 – 01, secondo cui l'efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento emesse dalla Corte costituzionale incontra un limite nelle situazioni consolidate per effetto di intervenute decadenze), ma perché comunque la corte territoriale ha accertato che nel caso di specie, in presenza di irreperibilità relativa del destinatario dell’invio a mezzo posta della cartella, la notifica è stata fatta si con le formalità dell’art. 140 c.p.c. nel testo all’epoca vigente, ma è stato anche inviato l’avviso informativo per raccomandata. Una volta accertata la notifica della cartella, è certa la tardività dell’opposizione, questione questa che riguarda direttamente il titolare del credito portato dalla cartella ed in relazione alla quale non vi è stata alcuna extrapetizione). Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bi